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PDL 571

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 571



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE CORATO, BARBA, BARBIERI, BERNARDO, BERNINI BOVICELLI, CARLUCCI, CASSINELLI, CASTIELLO, CATANOSO, CATONE, CENTEMERO, CICCIOLI, CONSOLO, CORSARO, DI CAGNO ABBRESCIA, DIMA, DIVELLA, GREGORIO FONTANA, GAVA, GHIGLIA, GIAMMANCO, GIBIINO, GOISIS, HOLZMANN, JANNONE, LABOCCETTA, LAFFRANCO, LAMORTE, LISI, MANCUSO, MARSILIO, MISTRELLO DESTRO, MOFFA, OSVALDO NAPOLI, NOLA, PAGANO, PALMIERI, PELINO, ANTONIO PEPE, PISO, POLIDORI, POLLEDRI, PORCU, RAISI, RAMPELLI, ROSSO, SAGLIA, SCAPAGNINI, SILIQUINI, SPECIALE, VALENTINI, VENTUCCI, VERSACE, VESSA, ZACCHERA

Modifica dell'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - L'ipotesi criminosa prevista dall'articolo 639 del codice penale, che costituisce una forma lieve di quella prevista dall'articolo 635 del medesimo codice, tende alla tutela della proprietà e, più precisamente, a evitare una menomazione del patrimonio del soggetto passivo attraverso il deturpamento o l'imbrattamento di una cosa che gli appartiene.
      L'articolo 639 del codice penale contempla la medesima ipotesi di reato nel caso in cui il fatto è commesso su cose d'interesse storico o artistico, ovvero su immobili compresi nel perimetro del centro storico.
      Il fenomeno degli atti vandalici con cui vengono imbrattate e deturpate opere artistiche e architettoniche delle nostre città, ovvero edifici o immobili urbani, assume proporzioni sempre maggiori.
      La presente proposta di legge, recante la novella dell'articolo 639 del codice penale, intende stabilire sanzioni a carico di coloro i quali compiono atti vandalici di deturpamento e imbrattamento di muri pubblici e privati, delle attrezzature per il tempo libero, delle panchine, dei plessi monumentali, dei contenitori d'igiene pubblica, dei porta rifiuti e in genere dei beni mobili e immobili altrui ovvero dei beni mobili e immobili di interesse storico e artistico.
      Le sanzioni contemplate consistono nella pena della reclusione fino a tre mesi, nella sanzione pecuniaria da 200 a 500 euro e nell'adempimento, a carico di chi deturpa o imbratta con scritte e graffiti, dell'obbligo di ripristino e ripulitura dei luoghi.
      Infine, per l'ipotesi di danni provocati a cose d'interesse storico o artistico, il secondo comma del testo novellato propone una maggiorazione della pena pecuniaria, prevedendo una multa fino a 2.000 euro.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 639. - (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta con scritte o segni i muri pubblici e privati, le attrezzature per il tempo libero, le panchine, i plessi monumentali, i contenitori di igiene pubblica, i porta rifiuti e in genere le cose mobili o immobili altrui è punito con la reclusione fino a tre mesi, con la multa da euro 200 a euro 500 e con la condanna al ripristino e alla ripulitura dei luoghi, nel termine fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire e allo stato dei luoghi stessi. Si procede d'ufficio.
      Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovvero su immobili compresi nel perimetro dei centri storici o su immobili di recente ristrutturazione, si applica la reclusione fino a un anno o la multa fino a 2.000 euro. Si procede d'ufficio».


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