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PDL 1311

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1311



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FARINA COSCIONI, BELTRANDI, BERNARDINI, DI VIRGILIO, MECACCI, PALUMBO, LIVIA TURCO, MAURIZIO TURCO, ZAMPARUTTI

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006

Presentato il 17 giugno 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La «liberazione» del malato e del disabile da ogni forma di discriminazione, emarginazione, esclusione o restrizione dei diritti umani, civili e politici è l'obiettivo che vede impegnata l'«Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica» sin dalla sua costituzione. Il suo fondatore Luca Coscioni, da politico e con un corpo malato di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), ha posto l'urgenza di una lotta per realizzare l'utopia dei malati e dei disabili: essere, esistere e vivere alla pari delle opportunità di tutti.
      Oggi questa utopia trova un primo momento di concretezza nella Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006.
      La presente proposta di legge ha pertanto l'obiettivo di autorizzare il Presidente della Repubblica alla ratifica della citata Convenzione, che è stata aperta alla firma a New York il 30 marzo 2007 ed è entrata in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione (3 maggio 2008).
      Il Governo italiano, rappresentato dall'allora Ministro della solidarietà sociale onorevole Paolo Ferrero, ha proceduto, il 30 marzo 2007, alla firma della Convenzione e del relativo Protocollo opzionale.
      La Convenzione rappresenta un importante risultato raggiunto dalla comunità internazionale in quanto, sino ad oggi, non esisteva in materia di disabilità uno strumento internazionale vincolante per gli Stati, se si escludono le regole standard dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sulla disabilità, risalenti al 1993 e prive di efficacia vincolante.
      Nella prospettiva della piena affermazione dei diritti e delle opportunità per le persone con disabilità, la Convenzione testimonia infatti la particolare attenzione che la comunità internazionale ha inteso prestare a questo tema, affrontandolo nei suoi molteplici aspetti. È infatti di tutta evidenza che un trattato internazionale, interamente dedicato alla disabilità, genera una spinta straordinaria verso un generale avanzamento del sistema dei diritti rafforzando la capacità degli strumenti già esistenti di dispiegare pienamente i loro effetti.
      In tale senso la Convenzione si inserisce nel più ampio contesto della tutela e della promozione dei diritti umani, definito in sede internazionale fin dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e consolidatosi nel corso dei decenni, confermando in favore delle persone con disabilità i princìpi fondamentali in tema di riconoscimento dei diritti di pari opportunità e di non discriminazione.
      Nei suoi princìpi ispiratori la Convenzione non riconosce nuovi diritti alle persone con disabilità, intendendo piuttosto assicurare che queste ultime possano godere, sulla base degli ordinamenti degli Stati di appartenenza, degli stessi diritti riconosciuti agli altri consociati, in applicazione dei princìpi generali di pari opportunità per tutti.
      Scopo della Convenzione, che si compone di un preambolo e di cinquanta articoli, è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno e uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità. A tale fine la condizione di disabilità viene ricondotta all'esistenza di barriere di varia natura che possono essere di ostacolo a quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali di lunga durata, hanno il diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla vita della società (articolo 1).
      La discriminazione sulla base della disabilità indica qualunque distinzione, esclusione o restrizione operata sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutti i campi in cui esse possano esprimersi (articolo 2).
      All'articolo 3 sono enunciati i princìpi generali della Convenzione:

          a) dignità, autonomia e indipendenza delle persone con disabilità;

          b) non discriminazione;

          c) piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;

          d) rispetto delle differenze delle persone con disabilità;

          e) pari opportunità;

          f) accessibilità;

          g) parità di genere;

          h) rispetto per lo sviluppo e per l'identità dei bambini con disabilità.

      Gli Stati Parte si impegnano ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura che si rendano necessarie per realizzare i diritti riconosciuti dalla Convenzione. A tale fine viene richiamato l'impegno degli Stati ad assicurare la consultazione delle persone con disabilità, compresi i bambini con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative. È altresì previsto che nessuna disposizione della Convenzione potrà modificare o limitare la portata di disposizioni normative già in vigore nei singoli Stati, ovvero contenute nella legislazione internazionale, che siano più efficaci per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità (articolo 4).
      Particolare attenzione viene riservata alle donne e ai bambini con disabilità, in considerazione della condizione di maggiore vulnerabilità in cui vengono a trovarsi.
      In considerazione delle discriminazioni multiple che possono subire le donne con disabilità, è richiesto agli Stati di adottare ogni misura appropriata per assicurare il pieno sviluppo, l'avanzamento e il rafforzamento della condizione delle donne con disabilità (articolo 6).
      Analoghi sforzi sono richiesti agli Stati per assicurare il pieno godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di uguaglianza con gli altri bambini tenendo in considerazione il superiore interesse del bambino (articolo 7).
      Il principio dell'accessibilità è richiamato in relazione al diritto delle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita. A tale fine gli Stati sono tenuti ad adottare tutte le necessarie misure per assicurare l'accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione e ad altre attrezzature e servizi aperti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali (articolo 9).
      In tema di tutela giuridica, si richiede che le misure relative all'esercizio della capacità legale rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di un organo giudiziario (articolo 12).
      Gli Stati dovranno assicurare, altresì, alle persone con disabilità l'effettivo accesso alla giustizia e la tutela dei diritti di libertà e di sicurezza anche attraverso la previsione di adattamenti connessi alla specifica condizione di disabilità (articoli 13 e 14).
      In tema di partecipazione alla vita della comunità e di mobilità, la Convenzione sancisce il diritto delle persone con disabilità alla libertà di cittadinanza e di residenza, anche attraverso adeguate misure che assicurino la massima indipendenza e mobilità delle persone con disabilità (articoli 18, 19 e 20).
      Gli Stati prenderanno tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, compresa la libertà di cercare, ricevere e impartire informazioni su base di uguaglianza con gli altri (articolo 21).
      La Convenzione assegna un ruolo centrale all'istruzione e alla formazione professionale per lo sviluppo delle persone con disabilità. In tale senso il sistema educativo dovrà prevedere l'integrazione scolastica a tutti i livelli anche attraverso efficaci misure di supporto individualizzato che possano garantire il progresso scolastico e la socializzazione. Analogamente gli Stati assicureranno che le persone con disabilità possano avere accesso all'istruzione post secondaria, alla formazione professionale e ai sistemi di apprendimento lungo tutto l'arco della vita (articolo 24).
      È riconosciuto alle persone con disabilità il diritto di conseguire la migliore condizione di salute, senza discriminazioni in base alla condizione di disabilità, anche attraverso interventi e servizi volti a ridurre al minimo e a prevenire ulteriori disabilità (articolo 25).
      Gli Stati sono chiamati a riconoscere il diritto delle persone con disabilità al lavoro, su basi di parità con gli altri, anche attraverso la costruzione di un mercato del lavoro aperto che possa favorire l'inclusione e l'accessibilità delle persone con disabilità (articolo 27).
      In tema di partecipazione, si afferma che le persone con disabilità devono poter partecipare in modo pieno ed effettivo alla vita politica e pubblica, nonché alle attività culturali, ricreative, del tempo libero e sportive (articoli 29 e 30).
      La parte finale della Convenzione comprende una serie di articoli che richiamano strumenti e procedure attraverso cui dare effettiva attuazione ai suoi princìpi.
      In tale senso si prevede che gli Stati curino la raccolta di informazioni, anche di tipo statistico, utili alla definizione di politiche per le persone con disabilità finalizzate all'applicazione della Convenzione (articolo 31).
      Si riconosce il ruolo della cooperazione internazionale per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della Convenzione. Gli Stati adottano, a questo fine, misure adeguate sia nei rapporti al loro interno che nei rapporti reciproci e, se opportuno, anche nell'ambito di forme di cooperazione con le organizzazioni internazionali (articolo 32).
      Gli Stati dovranno designare, in conformità con il loro sistema di governo, uno o più punti di contatto per le questioni relative all'applicazione della Convenzione, verificando la possibilità di designare un organismo di coordinamento con il compito di facilitare e di integrare le diverse azioni intraprese a vario livello. Il processo di controllo dell'applicazione della Convenzione dovrà essere attuato con il coinvolgimento delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni rappresentative (articolo 33).
      Si prevede di istituire un Comitato sui diritti delle persone con disabilità, con il compito di verificare e promuovere l'effettiva applicazione della Convenzione da parte dei singoli Stati. Il Comitato, la cui composizione massima non potrà superare i diciotto membri, sarà eletto dagli Stati tenendo in considerazione la distribuzione geografica, la rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici, la rappresentanza bilanciata di genere e la partecipazione di esperti con disabilità. Il personale e le risorse necessari al Comitato per l'espletamento delle proprie funzioni saranno forniti dal Segretariato generale delle Nazioni Unite (articolo 34).
      Ciascuno Stato presenterà al Comitato, entro due anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione, un dettagliato rapporto sulle misure adottate per dare attuazione ai princìpi in essa contenuti. Il Comitato avrà cura di esaminare ciascun rapporto, formulando eventuali suggerimenti e raccomandazioni di carattere generale che saranno trasmessi allo Stato interessato (articoli 35 e 36).
      Si prevede che gli Stati Parte si incontrino regolarmente in una Conferenza per esaminare eventuali questioni inerenti all'applicazione della Convenzione (articolo 40). Le riunioni della Conferenza degli Stati Parte sono a carico del Segretariato generale delle Nazioni Unite.
      Ai testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sarà riconosciuto il carattere dell'autenticità (articolo 50).
      Alla Convenzione si affianca un Protocollo opzionale, composto da diciotto articoli, il quale riconosce la competenza del Comitato sui diritti delle persone con disabilità a ricevere ed esaminare comunicazioni da o in rappresentanza di individui o di gruppi di individui sottoposti alla sua giurisdizione, che affermino di essere vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione da parte dello Stato.
      Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 45 della Convenzione e dall'articolo 13 del Protocollo.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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