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PDL 1192

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1192



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SILIQUINI, ANGELA NAPOLI, PALMIERI

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia

Presentata il 28 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - L'introduzione del principio di equipollenza tra il profilo sanitario della professione di fisioterapista e quello non sanitario del titolare di diploma di laurea in scienze motorie, prevista dall'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, si pone in palese contrasto con gli indirizzi comunitari in ordine alla formazione dei professionisti sanitari, all'accesso alle professioni e agli ordinamenti universitari.
      L'equipollenza stabilita dalla citata disposizione - che si intende abrogare con la presente proposta di legge - attribuisce il medesimo valore legale a titoli di studio conseguiti a conclusione di percorsi formativi completamente differenti. A riprova di ciò, mentre per il conseguimento del diploma di laurea in fisioterapia è previsto un esame finale con valore abilitante alla professione, non è - invero - previsto altrettanto al termine del conseguimento della laurea in scienze motorie. Pertanto la citata norma si pone in aperto contrasto con l'articolo 33 della Costituzione che, per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, prevede il superamento di un apposito esame di Stato.
      Con la presente proposta di legge si pone rimedio a un grave errore compiuto durante l'approvazione di un emendamento - in sede di conversione del decreto-legge n. 250 del 2005, riguardante materia del tutto estranea alla fattispecie che si andava a normare - a seguito della quale ci troviamo oggi nella situazione in cui una legge dello Stato, tuttora in vigore, equipara i due diplomi di laurea in scienze motorie e in fisioterapia, previa frequenza di un non meglio specificato «idoneo corso su paziente» da istituire presso le università con decreto ministeriale.
      È necessario pertanto, con sollecitudine, fare chiarezza sulla linea di demarcazione che deve insistere tra le professioni sanitarie e quelle dei laureati in scienze motorie, al fine di non compromettere la salute dei cittadini e creare false aspettative nei giovani neolaureati e laureandi.
      Chiari sono stati i dissensi contro l'equipollenza sostenuti dall'Associazione italiana fisioterapisti (AIFI), dalla Federazione italiana superamento handicap, dal Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva, dalla European Region of the World Confederation for Physical Therapy.
      Una norma palesemente errata, quella che si vuole abrogare, sia sotto il profilo scientifico sia sotto il profilo sanitario, che si pone peraltro in aperto contrasto con l'articolo 5 della legge sugli ordini sanitari, la legge 1o febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali», che di seguito si riporta:

      «Art. 5. - (Individuazione di nuove professioni in ambito sanitario). - 1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.
      2. L'individuazione è effettuata, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
      3. L'individuazione è subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni, operanti nell'ambito del Consiglio superiore di sanità, di volta in volta nominate dal Ministero della salute, alle quali partecipano esperti designati dal Ministero della salute e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti degli ordini delle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, senza oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, la partecipazione alle suddette commissioni non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.
      4. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale e l'ambito di attività di ciascuna professione.
      5. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse».

      Occorre, inoltre, sottolineare che l'esigenza di escludere dalla professione di fisioterapista il laureato in scienze motorie è dettata dalla necessità di tutelare gli ambiti professionali propri del fisioterapista, che devono restare ben distinti e delimitati rispetto a quelli di altre figure sanitarie. È grave che la tutela di un bene pubblico, come la salute dei cittadini, sia messa in pericolo da una semplice norma di equipollenza tra i titoli, che non garantisce né l'adeguata preparazione professionale, né le competenze del professionista terapista cui il cittadino si affida.
      A sostegno dell'eliminazione dell'equipollenza, è bene ribadire che solo il laureato in fisioterapia deve essere abilitato, attraverso l'intervento e le manovre terapeutiche, a restaurare la funzionalità delle strutture fisiche del paziente offese da forme patologiche o traumatiche (cosiddetta «riabilitazione»), mentre spetta al laureato in scienze motorie il compito di «adattare» le funzioni motorie-sportive alle condizioni del soggetto, escludendo ogni intervento di carattere terapeutico-riabilitativo.
      Nel contempo, è sicuramente necessario richiamare l'attenzione del legislatore sulla sentita opportunità di prevedere nuovi sbocchi occupazionali per il laureato in scienze motorie, il quale certo non può ambire ad un fasullo sbocco «di ripiego», come quello generato dall'equipollenza che si intende eliminare.
      La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è abrogato.


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