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PDL 889

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 889



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CONSOLO

Modifica all'articolo 420-ter del codice di procedura penale in materia di impedimento a comparire

Presentata l'8 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato conseguiti negli ultimi anni alla decisione di taluni giudici di non considerare impedimento assoluto, per gli effetti di cui all'articolo 420-ter del codice di procedura penale, il diritto-dovere di un membro del Parlamento di assolvere il mandato parlamentare attraverso la partecipazione in Assemblea alle votazioni (così è stato per il caso dell'onorevole Previti, così anche il caso dell'onorevole Matacena) impongono al Parlamento - a mio modesto avviso - di affrontare senz'altro la questione di fondo del necessario bilanciamento e contemperamento tra le esigenze sottese allo svolgimento della funzione parlamentare, da un lato, e le esigenze sottese alla funzione giurisdizionale, dall'altro.
      È fuor di dubbio che tanto la funzione parlamentare, quanto la funzione giurisdizionale costituiscano estrinsecazione di poteri di pari rango costituzionale e che tanto l'attività parlamentare, quanto il regolare svolgimento di un processo, meritino, per questo, di ricevere eguale garanzia da parte dell'ordinamento.
      Tuttavia, per un membro del Parlamento, l'attività parlamentare, quale prima estrinsecazione del suo potere-dovere di assolvere al mandato parlamentare, ha carattere indefettibile e non può, dunque, essere sacrificata da esigenze di carattere processuale; sotto questo profilo, la funzione giurisdizionale non può e non deve, in effetti, essere anteposta all'esigenza di assicurare il regolare svolgimento della funzione parlamentare.
      Risulta quindi senz'altro opportuno e non procrastinabile che il Parlamento intervenga a chiarire e specificare come il legittimo impedimento richiamato dall'articolo 420-ter del codice di procedura penale possa consistere anche, per un membro del Parlamento, nell'esercizio dell'attività parlamentare stessa.
      Per tale ragione, ritengo, dunque, di dover presentare la presente proposta di legge, con la quale - intervenendo sul testo dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale mediante l'aggiunta di un comma - si dispone espressamente che l'esercizio dell'attività parlamentare costituisce legittimo impedimento a comparire ai sensi e per gli effetti della norma in parola.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «5-bis. L'esercizio dell'attività parlamentare costituisce legittimo impedimento a comparire».


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