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PDL 426

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 426



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CONTENTO

Istituzione dei marchi per la riconoscibilità e la tutela della qualità dei prodotti italiani

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende porre l'accento sulla necessità, sempre più sentita, di definire validi strumenti di tutela di quei prodotti frutto della creatività, dell'ingegno e del lavoro italiani. La certezza della provenienza del prodotto diviene, quindi, garanzia essenziale tanto per il fruitore, cliente o consumatore, quanto per i produttori italiani impegnati da sempre nel concorrere sulla qualità. Proprio quella qualità che si propone come elemento caratteristico dei prodotti dell'Italia e che distingue e privilegia la nostra offerta rispetto a quella degli altri Paesi.
      Sappiamo bene, poi, che il sostegno legislativo diviene ancor più necessario di fronte al fenomeno della globalizzazione e dell'apertura dei mercati internazionali. Reputiamo indispensabile, dunque, attraverso l'introduzione di una normativa ad hoc, arginare il dirompente fenomeno della contraffazione che minaccia l'economia di artigiani e imprenditori. È a salvaguardia di questo prezioso patrimonio, allora, che vogliamo introdurre il marchio «Integralmente Italiano», il cui tratto distintivo viene identificato nel lavoro necessario a realizzare il prodotto, che deve essere svolto completamente nel territorio nazionale, ed il marchio «Stile Italiano-Italian Design», che potrà contrassegnare prodotti ideati in Italia, con specifiche caratteristiche di originalità e di creatività. Non solo, ciò di cui rileviamo l'urgenza e a cui cerchiamo di dare risposta attraverso la presente proposta di legge è altresì la definizione di un sistema di controlli e sanzionatorio appropriato nonché di iniziative per la promozione dei marchi in questione sui mercati internazionali.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del marchio «Integralmente Italiano»).

      1. Al fine di dare ai consumatori la possibilità di identificare i prodotti il cui processo produttivo è realizzato interamente in Italia è istituito il marchio «Integralmente Italiano», di proprietà dello Stato italiano.
      2. Si intendono realizzati interamente in Italia i prodotti per i quali l'ideazione, il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano, ancorché con utilizzo di materie prime o semilavorati grezzi di importazione.

Art. 2.
(Istituzione del marchio «Stile Italiano-Italian Design»).

      1. Al fine di dare ai consumatori la possibilità di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche di originalità e di creatività, ideati in Italia, è istituito il marchio «Stile Italiano-Italian Design», di proprietà dello Stato italiano.
      2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative del settore, stabilisce, con propri decreti, i criteri per l'individuazione dei prodotti di cui al comma 1, con riferimento alle diverse filiere produttive.

Art. 3.
(Modalità e requisiti per la concessione dei marchi).

      1. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire criteri, modalità e procedure per la concessione dell'uso dei marchi di cui agli articoli 1 e 2, prevedendo in particolare che:

          a) la richiesta di utilizzo del marchio di cui all'articolo 1 sia accompagnata da certificazione idonea a documentare le caratteristiche merceologiche del prodotto, corredata da una dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi nazionali, di contribuzione fiscale e previdenziale e da un'attestazione che escluda l'impiego di minori nella produzione e garantisca il rispetto della normativa vigente in materia ambientale;

          b) per i prodotti di cui all'articolo 1, la richiesta di utilizzo dei marchi sia accompagnata dalla certificazione comprovante che la produzione della merce è avvenuta integralmente sul territorio italiano ai sensi dell'articolo 1, comma 2, contenente altresì informazioni idonee a determinare l'origine e le caratteristiche delle materie prime e dei prodotti semilavorati utilizzati nel processo produttivo;

          c) i marchi siano apposti esclusivamente sul prodotto finito con modalità atte a rendere immediata e comprensibile l'informazione per il consumatore;

          d) il marchio di cui all'articolo 2 possa essere altresì apposto sui prodotti finiti, anche non destinati al consumo finale, realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni.

      2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì le caratteristiche dei semilavorati grezzi di cui all'articolo 1, comma 2, con riferimento ai diversi settori produttivi.
      3. I marchi di cui agli articoli 1 e 2 sono rilasciati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su richiesta delle imprese interessate e previa verifica della sussistenza dei prescritti requisiti.
      4. Il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare al rilascio dei marchi gruppi di imprese facenti parte di specifiche filiere produttive, che a tal fine si associno anche in forma consortile, ovvero gruppi di imprese facenti parte di distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni.
      5. Sono istituiti presso il Ministero dello sviluppo economico gli albi delle imprese abilitate ad utilizzare per i propri prodotti i marchi di cui agli articoli 1 e 2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e i gruppi di imprese di cui al comma 4 sono tenuti a comunicare al Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni, il rilascio, la revoca e ogni variazione relativa all'utilizzo dei medesimi marchi.

Art. 4.
(Etichettatura dei prodotti).

      1. Al fine di consentire un'adeguata informazione agli utilizzatori intermedi e ai consumatori finali sul processo lavorativo dei prodotti commercializzati sul mercato italiano, è promossa l'etichettatura dei prodotti realizzati in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Tale etichettatura deve comunque evidenziare il Paese di origine del prodotto finito, nonché dei prodotti intermedi e la loro realizzazione nel rispetto delle regole dell'Unione europea in materia di origine commerciale, di igiene e sicurezza dei prodotti.
      2. Nella etichettatura di prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, il produttore fornisce altresì informazioni specifiche sulla conformità alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro, igiene e sicurezza dei prodotti e sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.
      3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per l'individuazione delle caratteristiche dell'etichettatura di cui ai commi 1 e 2 e le modalità per i relativi controlli. Con il medesimo decreto sono altresì definite misure volte a promuovere presso i consumatori la conoscenza delle caratteristiche dell'etichettatura previste dal presente articolo, nonché forme di semplificazione delle procedure doganali per i prodotti dotati di etichettature conformi ai medesimi criteri. Dal decreto di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.
(Controlli).

      1. Le imprese interessate attestano ogni due anni, tramite certificazione da depositare presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o presso il gruppo di imprese di cui al comma 4 dell'articolo 3, il permanere dei requisiti per l'utilizzo dei marchi di cui agli articoli 1 e 2. Le imprese sono comunque tenute a comunicare immediatamente al soggetto che ha rilasciato i marchi l'eventuale venir meno dei relativi requisiti ed a cessare contestualmente l'utilizzo del marchio.
      2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite istituti e consorzi di certificazione da esse individuati, effettuano controlli a campione sulle imprese che utilizzano i marchi di cui agli articoli 1 e 2 ai fini della verifica della sussistenza dei relativi requisiti.
      3. Il Ministero dello sviluppo economico può comunque acquisire notizie atte a verificare la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo dei marchi di cui agli articoli 1 e 2, segnalando eventuali ipotesi di indebito utilizzo, ai fini dei conseguenti accertamenti, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, ovvero al gruppo di imprese facente parte di un distretto industriale, di cui all'articolo 3, comma 4, che abbia rilasciato il marchio.
      4. Nel caso in cui i controlli di cui ai commi 2 e 3 facciano emergere a carico dell'impresa interessata violazioni nell'utilizzo dei marchi di cui agli articoli 1 e 2, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, ovvero il gruppo di imprese che abbia rilasciato il marchio, revoca l'autorizzazione all'utilizzo del marchio, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Nelle more degli accertamenti l'utilizzo del marchio può essere inibito a titolo cautelare.
      5. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a rendere nota al pubblico la revoca del marchio disposta ai sensi del comma 4 tramite appositi comunicati diffusi, a spese dell'impresa interessata, su tre testate giornalistiche, di cui almeno due a diffusione nazionale.

Art. 6.
(Sanzioni).

      1. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso dei marchi di cui agli articoli 1 e 2 non possono presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo dei marchi prima che siano decorsi tre anni dal provvedimento di revoca. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi lo stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca, essa non può essere presentata prima che siano decorsi cinque anni.
      2. Qualora ne abbia notizia, il Ministero dello sviluppo economico segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo dei marchi di cui agli articoli 1 e 2.
      3. L'uso illecito dei marchi di cui alla presente legge è punito ai sensi del libro II, titolo VII, capo II, del codice penale, e del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni. Per l'irrogazione delle pene accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale.

Art. 7.
(Promozione dei marchi e registrazione comunitaria).

      1. A decorrere dall'anno 2008, il Ministero dello sviluppo economico predispone campagne annuali di promozione dei marchi di cui agli articoli 1 e 2 sui principali mercati internazionali per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consu- matore.
      2. Il Ministero dello sviluppo economico promuove altresì la registrazione dei marchi di cui alla presente legge presso l'apposito Ufficio di armonizzazione comunitaria ai fini della tutela internazionale del marchio in Stati terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e successive modificazioni, e del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989, reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.
      3. Per il sostegno delle campagne promozionali di cui al comma 1 sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
      4. Le imprese facenti parte di distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, possono altresì concertare azioni di promozione dei prodotti contrassegnati dai marchi di cui alla presente legge con le regioni, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Per l'attività di promozione dei singoli prodotti attuata dalle imprese è concesso un credito d'imposta nella misura massima del 65 per cento delle spese sostenute a decorrere dall'esercizio 2008 a valere sul Fondo agevolazioni per la ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, che a tal fine è incrementato per gli anni 2008, 2009 e 2010 di 50 milioni di euro. L'agevolazione è concessa secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della disciplina comunitaria sugli aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l'ambiente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso dei consorzi di imprese di cui all'articolo 3, comma 3, il credito di imposta è pari all'85 per cento delle spese sostenute.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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