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PDL 1147

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1147



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CERA

Istituzione della Giornata nazionale del silenzio

Presentata il 23 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - In occasione della ricorrenza della morte del Papa Giovanni Paolo II, si intende istituzionalizzare l'anniversario come tributo alla figura di quel Pontefice e come momento di recupero del valore essenziale del silenzio, nonché di riflessione e proponimento.
      Nella sua lettera apostolica del 2003, nel XL anniversario della costituzione Sacrosanctum Concilium sulla sacra liturgia, egli ha infatti affermato che «un aspetto che occorre coltivare con maggiore impegno all'interno delle nostre comunità è l'esperienza del silenzio (...). In una società che vive in maniera sempre più frenetica, spesso stordita dai rumori e dispersa nell'effimero, riscoprire il valore del silenzio è vitale. Non a caso, anche al di là del culto cristiano, si diffondono pratiche di meditazione che danno importanza al raccoglimento. Perché non avviare, con audacia pedagogica, una specifica educazione al silenzio dentro le coordinate proprie dell'esperienza cristiana?».
      Il recupero di siffatto valore potrà permettere ai cittadini, in particolar modo alle giovani generazioni, la promozione di quel percorso che Giovanni Paolo II ha indicato non soltanto ai fedeli di religione cattolica ma al mondo intero, al fine di raggiungere la pace fra i popoli.
      Questo è l'obiettivo della presente proposta di legge.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la «Giornata nazionale del silenzio», di seguito denominata «Giornata», come momento celebrativo della figura del Papa Giovanni Paolo II, nonché di meditazione e raccoglimento. La Giornata si celebra il 2 aprile di ogni anno, nella ricorrenza della morte del suddetto Sommo Pontefice.
      2. La Giornata è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 2.

      1. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia degli istituti scolastici, riservano adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa.

Art. 3.

      1. Come simbolo della Giornata è scelta la rosa bianca, da utilizzare come logo per tutte le iniziative e gli eventi connessi alla celebrazione della ricorrenza.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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