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PDL 1129

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1129



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BOCCI, VIOLA, MARANTELLI, GINOBLE, GRASSI

Disposizioni per la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia

Presentata il 22 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, che contiene norme dirette a coordinare e rafforzare gli interventi nei settori delle politiche territoriali, urbanistiche e per lo sviluppo socio-economico delle realtà urbane, nasce dalla consapevolezza del ruolo decisivo delle politiche per il recupero dei centri storici e per l'innovazione e l'attrattività delle città e delle reti urbane nei processi di crescita della competitività dei sistemi nazionali.
      La proposta di legge deriva da numerose iniziative legislative promosse nelle precedenti legislature e sostenute da una vasta rappresentanza del mondo delle autonomie territoriali e delle forze sociali e culturali presenti su tutto il territorio nazionale. Essa riproduce, peraltro, nella sostanza, un analogo provvedimento approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati nella XV legislatura e non divenuto legge unicamente per la conclusione anticipata della legislatura stessa (atto Camera n. 550-A).
      La sola novità di rilievo, del tutto coerente con i princìpi ispiratori e con le ragioni di fondo della proposta di legge, riguarda l'esplicitazione tra gli obiettivi strategici dell'intervento del legislatore nazionale della valorizzazione dei cosiddetti «centri commerciali naturali», già peraltro normativamente definiti e regolamentati in diverse realtà regionali e territoriali.
      Le norme contenute nei due articoli della proposta di legge si prefiggono, inoltre, due ulteriori finalità: la prima è quella di affermare, in maniera ancora più forte di quanto non faccia la legislazione vigente, il ruolo che in una moderna politica infrastrutturale e per lo sviluppo sociale ed economico delle realtà urbane hanno gli strumenti volontari di integrazione tra pubblico e privato, che sempre più devono - in una visione positiva del rapporto tra cittadino e istituzioni - accompagnare gli interventi pubblici regolamentativi e unilaterali.
      La seconda finalità della proposta di legge, che ha un contenuto politico non meno rilevante, si riferisce invece alla necessità di implementare e di affermare pienamente, a livello di tutte le istituzioni regionali e locali, l'adozione di politiche virtuose di riqualificazione e di valorizzazione dei centri storici, capaci di porre in essere coerenti iniziative di risanamento, conservazione e recupero del patrimonio edilizio; di rivitalizzazione, di innovazione e di crescita del sistema commerciale, turistico e dei servizi nei centri storici delle nostre città; di rilancio dei programmi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; di miglioramento e di adeguamento degli arredi e dei servizi urbani nonché di rafforzamento degli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.
      In particolare, tra i punti essenziali di una moderna politica di recupero e di valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, la proposta di legge, insieme ad alcuni strumenti concreti per la tutela e per il rilancio degli indicati centri commerciali naturali, che in questa sede trovano una prima definizione normativa da parte del legislatore nazionale, offre allo Stato la possibilità, nell'ambito degli interventi per lo sviluppo della dotazione infrastrutturale delle realtà urbane e anche al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, di favorire gli interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla rivitalizzazione dei centri storici, dotando in particolare i comuni della facoltà di individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, le zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali avviare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione e alla rivitalizzazione delle realtà urbane.
      Il testo della proposta di legge si compone, come già ricordato, di due articoli.
      Con l'articolo 1 si disciplinano i possibili interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla rivitalizzazione dei centri storici, come definiti dalla normativa vigente, che possono essere realizzati nei comuni con popolazione pari o inferiore a 200.000 abitanti. Tali comuni, in particolare, possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbanistici individuati con il decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo 1, le zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana e alla valorizzazione dei centri commerciali naturali.
      È, poi, definito, al comma 4, il ruolo delle regioni, che possono prevedere forme di indirizzo e di coordinamento finalizzate al recupero e alla rivitalizzazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati approvati dai comuni. Inoltre, il citato comma 5 stabilisce che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifiche, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono definiti i parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica, sulla base dei quali individuare centri storici e insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia».
      Passando all'articolo 2, si segnala che esso prevede l'istituzione di un Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la rivitalizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia. Sarà dunque affidato, ogni anno, ad un apposito bando di gara, destinato ai comuni che intendono promuovere gli interventi di cui all'articolo 1, il compito di provvedere alla ripartizione del Fondo, destinando una quota pari almeno al 50 per cento agli interventi per i comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti. Il provvedimento richiede, inoltre, che siano individuati gli adeguati meccanismi di controllo dei progetti degli interventi di riqualificazione e di recupero dei centri storici di cui all'articolo 1, nonché le modalità per il riparto della restante quota di risorse per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attribuendo priorità agli interventi per i quali gli enti locali hanno messo a disposizione una determinata percentuale minima di risorse. Infine, è prevista una copertura a valere sul fondo speciale in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Recupero, tutela e rivitalizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla rivitalizzazione dei centri storici, come definiti dalla normativa vigente, dei comuni con popolazione pari o inferiore a 200.000 abitanti.
      2. I comuni di cui al comma 1 possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbanistici individuati con il decreto di cui al comma 5, le zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana e alla valorizzazione dei centri commerciali naturali, intesi come uno o più insiemi organizzati, anche in forme societarie, di esercizi commerciali, di strutture ricettive, di attività artigianali e di servizio, in cui si concentra un'offerta differenziata di prodotti, di servizi e di attività da parte di una pluralità di soggetti.
      3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; la realizzazione di infrastrutture e di servizi adeguati alle funzioni distributive dei centri commerciali naturali; la promozione della distribuzione nei centri commerciali naturali delle produzioni tipiche locali; la crescita delle funzioni informative svolte dai centri commerciali naturali per la promozione turistica e culturale del territorio, con eventuale affidamento agli stessi, in coerenza con il principio costituzionale di sussidiarietà, della gestione dei servizi urbani quali l'illuminazione, l'arredo urbano, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.
      4. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e di coordinamento finalizzate al recupero e alla rivitalizzazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati approvati dai comuni ai sensi del comma 3.
      5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono definiti i parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica, sulla base dei quali individuare centri storici e insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia». L'assegnazione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la rivitalizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

      1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi nei comuni di cui all'articolo 1, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la rivitalizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, emana ogni anno un bando di gara, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, destinato ai comuni che intendono promuovere gli interventi di cui all'articolo 1, ai fini della ripartizione del Fondo di cui al presente articolo. Una quota pari almeno al 50 per cento delle risorse del Fondo è destinata agli interventi per i comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti.
      3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì adeguate procedure per il controllo dei progetti degli interventi di riqualificazione e di recupero dei centri storici di cui all'articolo 1, nonché le modalità per il riparto della restante quota di risorse per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attribuendo priorità agli interventi per i quali gli enti locali hanno messo a disposizione una percentuale di risorse nella misura minima indicata dal medesimo decreto.
      4. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 25 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2011, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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