Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge Allegato

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PDL 1185-A

XVI LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1185-A



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

di concerto con il ministro del lavoro, della salute

e delle politiche sociali
(SACCONI)

Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie

Presentato il 28 maggio 2008

(Relatori: RAVETTO, per la V Commissione;
FUGATTI, per la VI Commissione)


NOTA:  Le Commissioni permanenti V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze), il 19 giugno 2008, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.


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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

      Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il disegno di legge n. 1185 e rilevato che:

              esso reca un contenuto parzialmente eterogeneo, in quanto la finalità indicata nel titolo del decreto, ovvero la salvaguardia del potere d'acquisto delle famiglie, appare connettersi agli obiettivi perseguiti nei primi tre articoli (concernenti l'eliminazione dell'ICI sulla prima casa; la detassazione di redditi da lavoro e la rinegoziazione dei mutui per la prima casa), ma non è invece direttamente estensibile ai contenuti normativi dell'articolo 4, riguardante il sostegno economico alla compagnia aerea Alitalia, né a quelle disposizioni dell'articolo 5 ulteriori rispetto alla mera finalità di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame;

              interviene, all'articolo 4, nuovamente sulla compagnia aerea Alitalia, adottando soluzioni normative simili ma non identiche a quelle precedentemente assunte con il decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera, su cui il Comitato per la legislazione si è già espresso nella seduta dello scorso 27 maggio; inoltre, secondo quanto risulta dal relativo comunicato, il Consiglio dei ministri del 30 maggio 2008 ha anche approvato ulteriori disposizioni contenute in un altro provvedimento d'urgenza sulla privatizzazione della medesima compagnia aerea;

              introduce, al comma 3 dell'articolo 5, un innovativo strumento di flessibilità nella gestione del bilancio statale, basato sulla facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, di rimodulare «tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa», configurando dunque uno strumento di intervento su spese legislativamente previste non avente carattere di fonte normativa di rango primario;

              utilizza, all'articolo 5, comma 12, primo periodo, una formula abrogativa esplicita innominata («Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili...») che, ai sensi della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, non andrebbe utilizzata in quanto superflua;

              interviene al comma 1 dell'articolo 3, a prevedere un accordo tra il rappresentante dell'Esecutivo e l'Associazione bancaria italiana - ABI, in materia di rinegoziazione dei mutui, fissando ex lege i termini per la sua conclusione ed i principali contenuti;

              la tecnica della novellazione adottata all'articolo 5, commi 9, lettera b), 10, lettere a) e c), e 11 - pur non conforme a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), che invita ad evitare la modifica di singole parole - appare tuttavia nel caso di specie coerente con la finalità puntuale dell'intervento legislativo e funzionale ad una sua più agevole comprensione;

              non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

              non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

          alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          all'articolo 1, comma 3 - ove si abroga l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992 che a sua volta rinviava all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 437 del 1996 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di estendere, sotto questo aspetto, l'effetto abrogativo direttamente a tale ultima disposizione che, prevedendo la potestà dei comuni di deliberare un'aliquota ICI ridotta in favore di alcuni soggetti, appare in effetti superata dalla normativa in esame;

          all'articolo 2 - ove si riducono in via sperimentale le imposte su taluni redditi da lavoro e si dispone un'attività di verifica degli effetti di tale sperimentazione - dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento con la previsione dell'articolo 1, comma 70, della legge n. 247 del 2007 (cosiddetto Protocollo welfare) secondo cui «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono emanate disposizioni finalizzate a realizzare, per l'anno 2008, la deducibilità ai fini fiscali ovvero l'introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello di cui al comma 67, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per il medesimo anno»;

      sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          all'articolo 2, comma 2 - ove da un lato si dispone che le somme soggette a regime agevolato non concorrano alla «determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito» (ISEE) e, dall'altro lato, si stabilisce che i predetti redditi siano invece computati ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione, atteso che il valore ISEE risulta invece utilizzato in via ordinaria anche ai fini dell'accesso a prestazioni assistenziali;

          all'articolo 5, comma 3 - che reca disposizioni finalizzate a dare maggiore flessibilità nella gestione del bilancio statale - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se la previsione della facoltà di rimodulazione tra i programmi delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, costituisca una disposizione autonoma volta ad autorizzare in via generale e permanente tali rimodulazioni ovvero se debba invece essere letta in combinato disposto con il secondo periodo del comma, secondo cui «le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per le finalità previste dalla legge nell'ambito del programma interessato dalla riduzione» e quindi in termini più ristretti; andrebbe chiarito, inoltre, se il secondo periodo si riferisca esclusivamente alla riduzione delle autorizzazioni di spesa disposte dal comma 1 del medesimo articolo 5, come specifica la relazione tecnica, ovvero sia una disposizione volta ad introdurre una nuova disciplina delle riduzioni di spesa a regime.

      Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          con riferimento al contenuto dell'articolo 4, volto al sostegno della compagnia aerea Alitalia con strumenti analoghi a quelli già disposti dal decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, attualmente oggetto di esame parlamentare, abbia cura il legislatore di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi, suscettibili di ingenerare incertezze relativamente alla disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo, anche in ragione della non perfetta identità delle normative recate dai due provvedimenti e della circostanza che il Governo è già nuovamente intervenuto in materia con un nuovo decreto-legge.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      La I Commissione,

          esaminato il testo del disegno di legge n. 1185 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie»;

          considerato, sotto il profilo del riparto costituzionale delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, che il provvedimento incide su materie che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, essendo il provvedimento stesso riconducibile in via prevalente alla materia «sistema tributario statale» (articolo 117, secondo comma, lettera e)) ed essendo l'articolo 3 riconducibile alle materie «tutela del risparmio e mercati finanziari» e «ordinamento civile» (articolo 117, secondo comma, lettere e) e l));

          considerato, altresì, con riferimento all'articolo 1, comma 7, che la sospensione del potere di regioni ed enti locali di deliberare aumenti delle aliquote di tributi è compatibile con l'articolo 119 della Costituzione, come interpretato dalla Corte costituzionale, in quanto è tuttora mancante la legislazione statale di coordinamento richiesta dall'articolo 119 della Costituzione stessa e in quanto la sospensione del potere regionale e locale è disposta in via transitoria e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale;

          espresso peraltro l'auspicio che, in occasione della prossima manovra di finanza pubblica, il nuovo patto di stabilità interno sia effettivamente ispirato all'attuazione del federalismo fiscale, in modo da compensare il sacrificio imposto oggi ai comuni in termini di autonomia per sostenere il reddito delle famiglie;

          rilevato poi che l'articolo 1, comma 5, attribuisce all'Istituto per la finanza e l'economia locale lo 0,8 per mille dei rimborsi destinati, ai sensi del comma 4, ai singoli comuni a compensazione del minore gettito ICI derivante dal provvedimento;

          considerato che l'articolo 114 della Costituzione sancisce il principio dell'autonomia degli enti locali e che alcuni comuni hanno già raggiunto la piena autonomia gestionale nei servizi di accertamento, riscossione e raccolta dei dati in relazione all'ICI riguardante i propri territori;

          rilevato, infine, che l'articolo 5, comma 3, conferisce al Governo il potere di rimodulare in via amministrativa la dotazione finanziaria di una missione di spesa tra i diversi programmi della missione stessa;

          considerato che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'approvazione del bilancio dello Stato è riservata alle Camere, le quali vi procedono con apposita legge annuale, approvando ciascuna singola unità previsionale di base;

          tenuto conto dell'esigenza di accrescere la flessibilità dello strumento del bilancio dello Stato;

          considerato però che la disposizione di cui al comma 3 citato comporta in capo al Governo un potere notevolmente incisivo consentendogli, con atto amministrativo, sia di modificare, tra gli altri, anche gli stanziamenti predeterminati per legge, sia di operare rimodulazioni tra diversi stati di previsione della spesa (determinando cioè un trasferimento di risorse da un'amministrazione a un'altra);

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          1) all'articolo 1, comma 5, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il ricorso ai servizi resi dall'Istituto per la finanza e l'economia locale costituisca per gli enti locali una facoltà e che questi siano pertanto tenuti al versamento di un contributo all'ente in questione solo ove decidano di avvalersi dei suoi servizi;

          2) all'articolo 5, comma 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

              dopo le parole: «spese di natura obbligatoria», aggiungere le seguenti: «, per le spese predeterminate per legge e»;

              stabilire condizioni e presupposti per l'esercizio, da parte del Governo, del potere di rimodulare in via amministrativa le dotazioni finanziarie tra i diversi programmi di ciascuna missione di spesa al fine di salvaguardare il ruolo del Parlamento nelle procedure di decisione in materia di spesa pubblica.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

      La II Commissione,

          esaminato il disegno di legge n. 1185;

          rilevato che il provvedimento in esame dispone tagli al bilancio del Ministero della giustizia nella misura di 20.490.000 euro per il 2008 e di 36.146.000 euro per il 2010;

          osservato, in particolare, che il provvedimento in esame, come precisato nell'allegato «Elenco 1», relativo alle riduzioni di spesa, riduce di 20 milioni di euro e, pertanto, azzera le risorse relative al fondo di cui all'articolo 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, destinato ad un Piano contro la violenza sulle donne;

          rilevato che l'amministrazione della giustizia versa in una situazione di grave difficoltà, dovuta anche alla carenza di risorse finanziarie;

          considerato, quindi, che un taglio al bilancio del Ministero della giustizia potrebbe giustificarsi solo se di natura temporanea, in quanto connesso alle esigenze di straordinaria necessità ed urgenza sottese al provvedimento, e comunque in vista di un adeguato e tempestivo rifinanziamento, idoneo a realizzare concretamente le improcrastinabili riforme preannunciate dal Governo in materia di giustizia;

          ritenuto che presenta profili discutibili la completa sottrazione di risorse destinate al perseguimento di un obiettivo importante, quale il contrasto della violenza sulle donne,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          la Commissione di merito assicuri adeguate risorse al fondo di cui all'articolo 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, destinato ad un Piano contro la violenza sulle donne.


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

      La III Commissione,

          esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie;

          preso atto che le riduzioni di spesa che, ai fini della copertura finanziaria, incidono sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri si inseriscono in un già avviato processo di ristrutturazione e riqualificazione della spesa del predetto dicastero;

          considerato che, a fronte della decurtazione riguardante alcuni interventi straordinari per gli italiani nel mondo, l'Amministrazione potrà indirizzare le risorse ordinarie al raggiungimento delle medesime finalità, ferma restando l'esigenza di garantire loro pari trattamento in materia di esenzione ICI per l'abitazione principale;

          osservato che l'azzeramento dell'incremento del contributo all'Accademia delle scienze del Terzo Mondo comporterebbe gravi conseguenze per la funzionalità dell'Inter-Academy Medical Panel, che assicura invece un polo di eccellenza all'Italia nella ricerca scientifica e tecnologica;

          rilevato che la soppressione della previsione di spesa per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Dichiarazione dei diritti dell'uomo priverebbe l'Italia della possibilità di contribuire ufficialmente alle iniziative delle Nazioni Unite in tale ambito,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) valutino le Commissioni di merito la possibilità di mantenere l'incremento del contributo all'Accademia delle scienze del Terzo Mondo nell'importo, di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di decurtare della metà, anziché di azzerarla, la previsione di spesa per il funzionamento del Comitato per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, recuperando la somma necessaria comunque nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri;

          b) le Commissioni di merito valutino altresì l'opportunità di precisare che nell'esenzione ICI per l'abitazione principale sia ricompresa la prima casa sul suolo nazionale degli italiani residenti all'estero.


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

      La IV Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie;

          premesso che il presente provvedimento reca interventi volti al sostegno della domanda e all'incremento della produttività del lavoro, la cui copertura finanziaria viene reperita attraverso riduzione di numerose autorizzazioni legislative di spesa, alcune delle quali concernenti il finanziamento di attività di competenza del Ministero della difesa;

          ritenuto che:

              la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, volta ad attribuire maggiore flessibilità alla gestione delle risorse di bilancio, non appare formulata in modo chiaro, in quanto, sebbene sembri consentire il trasferimento di stanziamenti da uno stato di previsione all'altro, prevede tuttavia che l'iniziativa, ai fini dell'adozione del decreto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, debba essere assunta dal Ministro competente, anziché dai Ministri interessati dal trasferimento stesso;

              l'autorizzazione di spesa, concernente l'istituzione del Fondo per la bonifica delle aree militari di cui al comma 80 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), debba essere ripristinata, in quanto attinente allo svolgimento di attività di fondamentale importanza per la gestione delle citate aree;

              dovrebbe essere valutata la possibilità di estendere al personale delle Forze armate e di polizia, previo reperimento delle necessarie risorse, la tassazione agevolata delle prestazioni di lavoro straordinario, dell'indennità operativa e dell'indennità pensionabile, analogamente a quanto stabilito per i dipendenti del settore privato;

              la riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa all'istituzione del Fondo per l'organizzazione degli asili nido presso enti e reparti del Ministero della difesa di cui al comma 458 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), non appare del tutto coerente con le finalità complessive del provvedimento;

      esprime:

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:

          sia previsto che le rimodulazioni di risorse tra programmi di spesa effettuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, qualora abbiano ad oggetto una pluralità di stati di previsione, siano adottate su iniziativa di tutti i ministri interessati;

          siano ripristinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'autorizzazione di spesa concernente l'istituzione del Fondo per la bonifica delle aree militari, di cui al comma 80 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) nonché quella relativa all'istituzione del Fondo per l'organizzazione degli asili nido presso enti e reparti del Ministero della difesa di cui al comma 458 del medesimo articolo 2 della predetta legge;

      e con la seguente osservazione:

          valutino le Commissioni di merito la possibilità di estendere in via sperimentale al personale delle Forze armate e di polizia, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, la tassazione agevolata delle prestazioni di lavoro straordinario, dell'indennità operativa e dell'indennità pensionabile, analogamente a quanto stabilito per i dipendenti del settore privato.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008 n. 93, recante: «Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie» (n. 1185 Governo),

            rilevato che il provvedimento, all'articolo 4, reca disposizioni per lo sviluppo del trasporto aereo che sono successivamente confluite nell'ambito del decreto-legge n. 80 del 2008, recante «Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo» e che, pertanto, si pone l'esigenza che, in sede di coordinamento normativo, le Commissioni di merito provvedano ad espungere dal provvedimento in titolo la predetta disposizione,

            considerato, peraltro, che, a copertura degli interventi economici disposti dal decreto-legge in esame, vengono reperite risorse finanziarie anche mediante la riduzione di numerosi stanziamenti destinati alle politiche di sviluppo delle diverse modalità di trasporto, per un importo complessivamente quantificabile in circa 360 milioni di euro per il 2008, in 400 milioni di euro per il 2009 e in 370 milioni di euro per il 2010,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) considerino le Commissioni di merito l'esigenza di espungere dal provvedimento al loro esame l'articolo 4, tenuto conto che il suo contenuto normativo è confluito nell'ambito del decreto-legge n. 80 del 2008, recante «Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo»;

            b) valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di verificare se sia possibile individuare fonti alternative di copertura degli interventi recati dal provvedimento in titolo, al fine di non penalizzare eccessivamente, sotto questo profilo, il settore dei trasporti, con particolare riguardo agli interventi infrastrutturali previsti per il Mezzogiorno, per lo sviluppo delle «autostrade del mare» e per l'autotrasporto.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (n. 1185 Governo);

            rilevato con preoccupazione che la misura dell'esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale, pur apprezzabile, non ha però alcuna ricaduta favorevole sul reddito di una vasta percentuale di famiglie che vivono in affitto;

            valutate al contempo con qualche perplessità alcune delle modalità di copertura degli oneri recati dal provvedimento, in particolare l'azzeramento dell'autorizzazione di spesa per il 2008 relativa al Fondo violenza contro le donne, che sembra fra l'altro porsi in contraddizione con alcune delle misure già assunte dal Governo in materia di sicurezza,

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) in relazione alle misure concernenti il regime fiscale dei redditi da lavoro dipendente (articolo 2) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

                incrementare il previsto limite di reddito di 30.000 euro annui;

                estendere le misure ad alcuni comparti di dipendenti pubblici, quali quelli delle forze dell'ordine e del personale sanitario;

                introdurre meccanismi di detassazione ulteriori che possano ricadere positivamente anche sulle lavoratrici, considerando che le donne, in ragione del loro impegno in termini di lavoro in famiglia, statisticamente ricorrono in misura molto limitata al lavoro straordinario;

            b) in relazione alle misure concernenti la rinegoziazione dei mutui per la prima casa (articolo 3), valutino le Commissioni di merito la possibilità di:

                introdurre meccanismi che favoriscano la portabilità dei mutui, misura che più adeguatamente potrebbe anche stimolare la libera concorrenza del settore bancario e creditizio;

                introdurre modalità di applicazione delle disposizioni relative alle rinegoziazioni (commi 3, 4 e 5) più chiare, soprattutto in relazione alla durata dei mutui stessi.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

      La XI Commissione,

          esaminato - ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per la parte previdenziale - il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie;

          rilevato come il provvedimento introduca misure dirette a fornire una prima e parziale risposta agli effetti negativi sulla capacità di spesa delle famiglie causati dagli squilibri economici a livello globale avvenuti negli ultimi anni;

          rilevato altresì che tali misure sono rivolte a migliorare l'efficienza delle imprese e la produttività del lavoro;

          valutata favorevolmente la disposizione di cui all'articolo 2 nella parte in cui dispone l'introduzione, in via transitoria, di un regime fiscale agevolato in favore di specifiche remunerazioni dei lavoratori dipendenti del settore privato che, nel 2007, abbiano realizzato un reddito annuo non superiore a 30.000 euro, introdotta in un'ottica di contemperamento dell'esigenza di migliorare la retribuzione dei lavoratori con quella di incrementare la produttività delle aziende;

          rilevato che appaiono comprensibili le motivazioni dell'esclusione dell'agevolazione fiscale ai lavoratori del settore pubblico, tra le quali figurano la natura sperimentale dell'agevolazione che richiede un'attenta valutazione per una sua più completa applicazione, la limitatezza delle risorse finanziarie e l'esigenza di attendere la preannunciata riforma complessiva della pubblica amministrazione, nonché la circostanza per cui, anche in altre occasioni, sono stati riconosciuti trattamenti particolari al solo lavoro privato;

          ritenuto importante il raggiungimento dell'obiettivo - tramite le verifiche di cui al comma 5 dell'articolo 2 - di estensione dell'agevolazione fiscale anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico;

          ritenuto comunque che andrebbe attentamente considerata, ai fini del regime fiscale agevolato per le remunerazioni da lavoro straordinario e altri istituti equipollenti, la particolare condizione delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco impegnati in compiti di servizio;

          constatato che l'agevolazione fiscale di cui al comma 2 dell'articolo 2 si aggiunge alla misura di cui all'articolo 1, comma 67, della legge n. 247 del 2007, che, dando attuazione al Protocollo del 23 luglio 2007, prevede sgravi contributivi relativi alla quota di retribuzione imponibile costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;

          segnalata l'esigenza di una tempestiva operatività dei decreti interministeriali relativi agli sgravi contributivi di cui sopra predisposti dal precedente Governo;

          ritenuto che, ai fini di una corretta applicazione della agevolazione fiscale per le remunerazioni da lavoro supplementare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), andrebbe effettuato un attento monitoraggio per evitare la trasformazione «di fatto» delle tipologie di lavoro ivi indicate in lavoro a tempo pieno;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) all'articolo 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, per le Forze dell'ordine e per i Vigili del fuoco impegnati in compiti di servizio, specifiche misure di agevolazione fiscale per il lavoro straordinario, nonché per voci retributive specifiche di natura equipollente a quelle indicate nel predetto articolo;

          b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che il lavoro straordinario, la cui remunerazione è oggetto dell'agevolazione fiscale introdotta dall'articolo, è quello previsto e disciplinato dalla legge e dai contratti.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

      La XII Commissione,

          esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 1185, recante conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie;

          premesso che il citato provvedimento reca una serie di misure in materia di esenzione dall'ICI per l'abitazione principale, detassazione degli straordinari e rinegoziazione dei mutui a tasso variabile per l'acquisto della prima casa, dirette a sostenere i redditi dei nuclei familiari;

          valutata positivamente la decisione del Governo di intervenire con urgenza in un ambito nel quale si registra un crescente disagio economico e sociale;

          considerato che le agevolazioni introdotte necessitano di un'adeguata copertura finanziaria e che, a tale scopo, sono state utilizzate anche risorse destinate a interventi rientranti nell'ambito di competenza della Commissione;

          considerato, peraltro, che, tra i citati interventi di cui si riducono le risorse finanziarie, rientrano anche misure e fondi che intervengono sotto il profilo sociale e sanitario, quali il Piano contro la violenza alle donne, di cui all'articolo 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il sostegno all'attività dell'ente morale «S.O.S. - Il telefono Azzurro ONLUS», di cui al comma 464 del medesimo articolo 2, il finanziamento della ricerca svolta dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e le risorse assegnate all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 5, comma 1, ripristinando le autorizzazioni di spesa per le misure e i fondi riguardanti i profili sociali e sanitari, con particolare riferimento al Piano contro la violenza alle donne.


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

      La XIII Commissione,

          esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 1185 Governo recante: «Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie»;

          valutate positivamente le disposizioni del provvedimento concernenti l'agricoltura,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di venire incontro alle esigenze della Regione siciliana e delle aziende danneggiate dagli attacchi della peronospora, attraverso il recupero delle risorse necessarie per fronteggiare i reali bisogni.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1185 Governo, di conversione del decreto-legge n. 93 del 2008 recante «Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie»;

            valutate positivamente le disposizioni in esso contenute, volte alla diminuzione del carico fiscale sui cittadini e alla salvaguardia del potere di acquisto delle famiglie, nonché dell'aumento della produttività del lavoro e al rilancio dello sviluppo economico;

            preso atto che le disposizioni recate dall'articolo 1 non estendono l'esenzione dall'ICI anche agli immobili di proprietà degli italiani residenti all'estero, con il rischio di eventuali discriminazioni tra cittadini italiani ovunque residenti;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


TESTO
del disegno di legge

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TESTO
delle Commissioni
Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

Art. 1.

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

      1. Il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

        2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       3. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

      All'articolo 1:

          al comma 2, dopo la parola: «regolamento» sono inserite le seguenti: «o delibera comunale»;

          al comma 4, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo princìpi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni»;

          dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

      «4-bis. Per l'anno 2008, il Ministero dell'interno, fatti salvi eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisce e accredita ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato ai sensi del comma 4.
      4-ter. In sede di prima applicazione, fino all'erogazione effettiva di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del comma 4-bis, il limite dei tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'imposta comunale sugli immobili determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 4, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato»;

          il comma 5 è soppresso;

          dopo il comma 6 è inserito il seguente:

      «6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

          al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie»;

          dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

      «7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazioni di servizi».

      All'articolo 3:

          al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di favorire una maggiore concorrenza nel mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che 1e singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti del presente articolo, ferma restando l'opzione dì portabilità del mutuo, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni»;

          al comma 3, la parola: «maggiorato» è sostituita dalle seguenti: «maggiorabile fino ad un massimo» ed è aggiunta, in fine, la parola: «annuo»;

          dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

      «8-bis. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario».

      L'articolo 4 è soppresso.

      All'articolo 5:

          il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di cui all'articolo 17 della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, ovvero, quando si evidenzi l'esigenza di interventi più tempestivi, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e nel rispetto dell'obiettivo di pervenire al consolidamento dell'articolazione per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per le finalità previste dalla legge nell'ambito del programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente tale termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. Ciascun Ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza, nonché i criteri per il miglioramento dell'economicità ed efficienza e per l'individuazione di indicatori di risultato, relativamente alla gestione di ciascun programma, nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine previsto dal citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008»;

          al comma 9, lettera b), il numero 14) è sostituito dal seguente:

      «14) al comma 538, il capoverso 1152-bis è sostituito dal seguente:

      "1152-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009"».

DECRETO-LEGGE 27 MAGGIO 2008, N. 93


Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008. (*)
 

Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni
Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto
delle famiglie.
 
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti di carattere finanziario che incrementano il potere di acquisto delle famiglie, anche mediante l'adozione di misure volte alla ristrutturazione dei mutui bancari, nonché di rilancio e sviluppo economico;  
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;  
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;  
emana

il seguente decreto-legge:
 
Articolo 1.
(Esenzione ICI prima casa).
Articolo 1.
(Esenzione ICI prima casa).

        1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

        1. Identico.

        2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.         2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.


(*) Si veda altresì l'Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008.
 
        3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.         3. Identico.
        4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.         4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo princìpi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
 

          4-bis. Per l'anno 2008, il Ministero dell'interno, fatti salvi eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisce e accredita ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato ai sensi del comma 4.

 

          4-ter. In sede di prima applicazione, fino all'erogazione effettiva di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del comma 4-bis, il limite dei tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'imposta comunale sugli immobili determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 4, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato.

        5. Al fine di garantire il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come determinato dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero dell'interno eroga al soggetto di cui al medesimo decreto ministeriale 22 novembre 2005, per le medesime finalità, lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4.

        Soppresso.

        6. I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati.         6. Identico.
          6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

        7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie.
          7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi.
Articolo 2.
(Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro).

Articolo 2.
(Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro).

        1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1o luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una

 

        Identico.

imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:  

            a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

 

            b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

 

            c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

 

        2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.

 
        3. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.  
        4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.  
        5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.  
        6. Nell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è soppressa.  

Articolo 3.
(Rinegoziazione mutui per la prima casa).

Articolo 3.
(Rinegoziazione mutui per la prima casa).

        1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di favorire una maggiore concorrenza nel mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti del presente articolo, ferma restando l'opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni.

        2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.         2. Identico.
        3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,50.         3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorabile fino ad un massimo di uno spread dello 0,50 annuo.
        4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata, la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza è imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista.         4. Identico.
        5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria scadenza del mutuo, è rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti il cui importo è uguale all'ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione e l'ammortamento è calcolato sulla base dello stesso tasso a cui è regolato il conto accessorio purché più favorevole al cliente.         5. Identico.
        6. Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo.         6. Identico.
        7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che aderiscono alla convenzione di cui al comma 1 formulano ai clienti interessati, secondo le modalità definite nella stessa convenzione, la proposta di rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'accettazione della proposta è comunicata dal mutuatario alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi dalla comunicazione della proposta stessa. La rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al 1o gennaio 2009.         7. Identico.
        8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.         8. Identico.
          8-bis. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.

Articolo 4.
(Sviluppo dei servizi di trasporto aereo).

Articolo 4.
(Sviluppo dei servizi di trasporto aereo).

        1. La somma erogata ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, è rimborsata nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e il 31 dicembre 2008.

        Soppresso.

        2. Le medesime somme sono gravate da una maggiorazione del tasso di interesse previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, pari all'1 per cento.  
        3. Le somme di cui al comma 1 e gli interessi maturati sono utilizzati per fare fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale.  
        4. In caso di liquidazione dell'Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., il debito di cui al presente articolo è rimborsato solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale.  
        5. All'esito della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1, le eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati per fare fronte alle perdite ai sensi del comma 3 si intendono ripristinati e dovuti dalla citata compagnia aerea che provvede al relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo.  
        6. Il ripristino degli obblighi di pagamento si applica anche in ipotesi di realizzo di utili da parte di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.; in tale caso le somme e gli interessi maturati sono dovuti nei  
limiti degli utili realizzati e sono in ogni caso assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti.  
        7. All'onere derivante dal comma 3, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, si fa fronte:  

            a) quanto a 205 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 

            b) quanto a 85 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 

            c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008- 2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

 

        8. L'importo di 300 milioni di euro viene versato sulla contabilità speciale 1201, utilizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, per concedere l'anticipazione ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. Le eventuali somme, rimborsate ai sensi del comma 5, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella stessa proporzione e fino alla concorrenza massima dell'importo ridotto, alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 841 e 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Articolo 5.
(Copertura finanziaria).

Articolo 5.
(Copertura finanziaria).

        1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono ridotte per gli importi ivi individuati.

        1. Identico.

        2. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1, pari a 1.010,5 milioni di euro per l'anno 2008, 842,3 milioni di euro per l'anno 2009, 644,5 milioni di euro per l'anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, nonché quelle derivanti dalle modifiche normative previste dai commi 9, 10 e 11, pari a 656,1 milioni di euro per l'anno 2008, 749,1 milioni di euro per l'anno 2009, 213,1 milioni di euro per l'anno 2010, 124,5 milioni di euro per l'anno 2011, 131,5 milioni di euro per l'anno 2012, 79,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 75,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nel «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.         2. Identico.
        3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per le finalità previste dalla legge nell'ambito del programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.         3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di cui all'articolo 17 della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, ovvero, quando si evidenzi l'esigenza di interventi più tempestivi, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e nel rispetto dell'obiettivo di pervenire al consolidamento dell'articolazione per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per le finalità previste dalla legge nell'ambito del programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente tale termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. Ciascun Ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza, nonché i criteri per il miglioramento dell'economicità ed efficienza e per l'individuazione di indicatori di risultato, relativamente alla gestione di ciascun programma, nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine previsto dal citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.
        4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro         4. Identico.
per l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo è disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  
        5. Gli articoli 22-quater e 47-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono abrogati e sono revocati gli eventuali provvedimenti attuativi.         5. Identico.
        6. La somma iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 2008, nell'ambito della missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Sistemi stradali e autostradali», in attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, affluisce al fondo di cui al comma 2 per l'intero importo di 1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro è versata nell'anno 2008 su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro.         6. Identico.
        7. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.449 milioni di euro che aumentano a 2.664,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.201,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede:         7. Identico.

            a) quanto a 2.494,1 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.763,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.097,6 milioni di euro per l'anno 2010, a 311 milioni di euro per l'anno 2011, a 318 milioni di euro per l'anno 2012, a 266 milioni di euro per l'anno 2013 e a 262 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi dei commi 6 e 8;

 

            b) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 6;

 

            c) quanto a 438 milioni di euro per l'anno 2009 e 173 milioni di euro per l'anno 2010, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dal comma 6;

 

            d) quanto a 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare del 6,78 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

 

            e) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2008 e a 452,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello

 

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

 
2008

2010
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 6.158.000 17.418.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - 29.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 20.490.000 36.146.000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 19.250.000 -
MINISTERO DELL'INTERNO 33.000.000 64.093.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 171.000 -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 4.989.000 11.809.000
MINISTERO DELLA SALUTE 20.670.000 151.682.000
MINISTERO DEI TRASPORTI 800.000 3.120.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 4.372.000 2.958.000
MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE 60.100.000 165.145.000
                TOTALE 170.000.000 452.400.000
 

        8. Affluiscono, altresì, al fondo di cui al comma 2 le risorse finanziarie iscritte nel fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, relative ai seguenti accantonamenti:

        8. Identico.

2008
2009
2010
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 65.000.000 128.100.000 198.000.000
MINISTERO AFFARI ESTERI 2.300.000 3.000.000 -
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - - 200.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 7.700.000 41.000.000 41.800.000
                TOTALE 75.000.000 172.100.000 240.000.000
 

        9. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

        9. Identico:

            a) all'articolo 1, i commi da 325 a 334, sono abrogati;

            a) identica;

            b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

            b) identica;

                1) al comma 57, le parole da: «che per l'anno 2008» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «che per l'anno 2008 è integrato di 35 milioni di euro.»;

                1) identico;

                2) al comma 60, lettera a), le parole: «12,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9 milioni»; e alla lettera b), le parole: «5,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni»;

                2) identico;

                3) al comma 61, le parole: «1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro per l'anno 2008»;

                3) identico;

                4) al comma 205, le parole da: «14 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «8,8 milioni di euro per l'anno 2008.»;

                4) identico;

                5) al comma 247, le parole da: «35 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «17,5 milioni di euro per l'anno 2008.»;

                5) identico;

                6) al comma 309, le parole da: «2 milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «1,9 milioni di euro per l'anno 2008.»;

                6) identico;

                7) al comma 310, le parole da: «2 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «100 mila euro per l'anno 2008.»;

                7) identico;

                8) al comma 401, le parole: «All'onere derivante dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dai commi 396 e da 398 a 400, pari a complessivi euro 100.000 a decorrere dal 2008,»;

                8) identico;

                9) al comma 409, le parole: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro»;                 9) identico;

                10) al comma 410, le parole: «3 milioni di euro a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni di euro per l'anno»;

                10) identico;

                11) il comma 437 è sostituito dal seguente: «437. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali è ridotta di 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;

                11) identico;

                12) il comma 519 è sostituito dal seguente: «519. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 25 milioni per l'anno 2008 e di 30 milioni per l'anno 2009. Per l'anno 2010 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 30 milioni di euro annui.»;

                12) identico;

                13) il comma 535 è sostituito dal seguente: «535. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;

                13) identico;

                14) il secondo periodo del comma 1152-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.»;                 14) al comma 538, il capoverso 1152-bis è sostituito dal seguente:

        «1152-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009»;

                15) il secondo periodo del comma 584 è soppresso.

                15) identico.

        10. Al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

        10. Identico.

            a) all'articolo 6-ter, comma 1, le parole: «20 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008» e al comma 2 il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'onere derivante dal comma 1 è valutato in 24,8 milioni di euro per l'anno 2008. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008.»;

 

            b) all'articolo 40, comma 3-bis, la lettera b) è soppressa;

 
            c) all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008».  

        11. All'articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l'anno 2008».

        11. Identico.

        12. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 1 allegato al presente decreto. Fermo quanto previsto dai commi 9, 10 e 11, restano comunque ridotte tutte le autorizzazioni di spesa utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni legislative rideterminate ai sensi del presente articolo. Gli eventuali provvedimenti attuativi adottati, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti.         12. Identico.
        13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         13. Identico.

Articolo 6.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 27 maggio 2008.

 

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.

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ALLEGATO
(previsto dall'articolo 5)
ALLEGATO
(previsto dall'articolo 5)
ELENCO 1
RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA
(in milioni di euro)
articolo comma commi
associati
importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa
2008 2009 2010
Legge 24 dicembre 2007, n. 244
1 300   1,0 2 2
1 304 305 113 130 110
1 307   12 12 12
1 319   10    
1 321   4 4 4
1 324 322-323 10 10 10
1 342   2 8 10
1 354 351-352-353 3 10 10
2 41 42 20 20 20
2 67   0,5 0,5 0,5
2 70   10,0    
2 80   10 10 10
2 125   2 2  
2 135   50    
2 177   2    
2 178   3    
2 190 188-189 1 1 1
2 206   10    
Identico.
 
ELENCO 1
RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA
(in milioni di euro)
articolo comma commi
associati
importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa
2008 2009 2010
2 209   2,7    
2 210 211-212-
213-214
1 5 5
2 223   5 15  
2 232   77 77 77
2 234 235 20 22 7
2 243 238-239-240-
241-242
15 15 15
2 248   10 10 15
2 251   56 56 56
2 260   3    
2 261   4 4  
2 272 273-274 2 2 2
2 299   50    
2 300   20    
2 306   12 130  
2 311   10    
 
 
ELENCO 1
RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA
(in milioni di euro)
articolo comma commi
associati
importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa
2008 2009 2010
2 328   4,3    
2 329   1,5 1,5 1,5
2 331   3,5    
2 333   30 20 20
2 335 336 50 50 50
2 347   1    
2 384 382-383 1,5 2 2
2 397 401 3,4 0 0
2 402   1,5    
2 403   1    
2 404 405-406 15 15 15
2 408   10    
2 426   5 5 5
2 435   7 10 10
2 436   3 3  
2 443 440-441-442 5    
2 458   3 3 3
2 463   20    
2 464   1,5    
2 475 476-477-478-
479-480
10 10  
2 483 481-482-484 2    
2 487 485-486 1    
 
 
ELENCO 1
RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA
(in milioni di euro)
articolo comma commi
associati
importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa
2008 2009 2010
2 536   50    
2 550 551 55 55 55
2 552   1 1 1
2 564 565 20 35 40
2 566   10  
2 567   3 3 3
2 568   2 1 1
2 585 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584 10,5 10,5 10,5
2 586 587 6 6 6
3 3   60    
3 160   2    
totale (A) 950,9 776,5 589,5
Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31
10 1   3,0 3,0 3
8-ter     14,0    
13-bis     16,0 16,0 16
22-sexies     0,6 0,75  
49-bis     1,0    
totale (B) 34,6 19,8 19,0
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
1 827   10 10  
totale (C) 10,0 10,0  
Decreto-legge 269 del 2003, convertito, con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003
49     15,0 36,0 36,0
totale (D) 15,0 36,0 36,0
Totale (A)+(B)+(C)+(D) 1.010,5 842,3 644,5
    


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