Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 932

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 932



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DELFINO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007

Presentata il 9 maggio 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Dalla sua costruzione alla fine dell'ottocento, la galleria stradale di valico del Col di Tenda che collega direttamente la valle Vermenagna in Piemonte a quella della Roya in Provenza-Alpi-Costa Azzurra ha rappresentato uno dei principali valichi attraverso la barriera naturale delle Alpi del Sud.
      Nel novecento tale collegamento ha permesso lo sviluppo di scambi commerciali e turistici sia di livello regionale che nazionale tra Italia e Francia.
      Il notevole incremento verificatosi negli ultimi due decenni nell'interscambio commerciale ha altresì determinato il raggiungimento di volumi di traffico automobilistico non compatibili con le caratteristiche tecniche e costruttive del tunnel, rendendo di conseguenza elevato il rischio dovuto a incidenti in fase di attraversamento.
      Il mantenimento efficiente di un collegamento stradale permanente nelle Alpi del Sud tramite il tunnel del Col di Tenda è da considerare fondamentale alla luce dei consolidati rapporti commerciali tra la provincia di Cuneo e la Francia (2,1 miliardi di euro tra import ed export nel 2006) e rende necessaria l'esecuzione di nuove opere consistenti nella costruzione di una nuova canna nonché nell'ammodernamento e nell'allargamento del tunnel esistente.
      L'insieme di tali interventi ha una durata stimata in sette, otto anni e la relativa realizzazione è subordinata alla sottoscrizione dell'Accordo binazionale oggetto della presente relazione, che specifica le condizioni e le modalità di costruzione del nuovo tunnel.
      L'Accordo prevede, inoltre, in linea con quanto previsto dalla normativa europea di riferimento (direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004), di introdurre la gestione unificata del tunnel di Tenda, in alternativa all'attuale gestione, caratterizzata dalla presenza di due enti gestori stradali, quali l'ANAS Spa del Piemonte e la Direction départementale de l'Équipement des Alpes-Maritimes (DDE 06), che svolgono attività di manutenzione e gestione sulla sezione del tunnel che ricade sul territorio di rispettiva competenza.
      L'Accordo ha l'obiettivo di garantire il mantenimento del collegamento stradale permanente tra Italia e Francia tramite il tunnel del Col di Tenda in condizioni di efficienza e sicurezza in linea con le normative nazionali ed europee, ed è stato sviluppato dal gruppo di lavoro giuridico insediato nell'ambito della Commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti italo-francesi nelle Alpi del Sud, la quale ha sottolineato, più volte, che «la sicurezza del tunnel stradale del Tenda rappresenta una priorità assoluta».
      Nelle more della redazione del testo del presente Accordo, i Ministri per le infrastrutture di Italia e Francia hanno sottoscritto, in data 24 novembre 2006 a Lucca, un Accordo preliminare, volto a migliorare le condizioni di circolazione all'interno del tunnel mediante l'attuazione di disposizioni comuni di gestione in attesa della gestione unificata, nonché a garantire la qualità della progettazione del nuovo tunnel. In tale data è stata dichiarata la volontà di voler pervenire ad un accordo generale che, una volta ratificato, subentrerà all'Accordo preliminare.
      Questi elementi di inquadramento sono contenuti nel preambolo dell'Accordo tra Governi, seguito dall'articolato composto da trentaquattro articoli suddivisi in cinque titoli, nei quali sono esplicitati i princìpi e le condizioni dell'introduzione di una gestione unificata del tunnel in servizio, nonché della costruzione di un nuovo tunnel.
      L'articolo 1 ribadisce l'oggetto dell'Accordo.
      L'articolo 2 precisa la terminologia usata nell'Accordo.
      L'articolo 3 ridefinisce il ruolo amministrativo e tecnico dell'esistente Commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti italo-francesi nelle Alpi del Sud (CIG) definendola come autorità amministrativa comune del tunnel.
      Con riferimento alla gestione unificata del tunnel, l'articolo integra le competenze della CIG con compiti di approvazione dei documenti contenenti le regole da applicare in materia di esercizio, manutenzione, sicurezza, condizioni di circolazione, soccorsi, ispezioni nonché di vigilanza sul rispetto del regime regolatorio previsto.
      Le competenze della CIG sono inoltre estese ad attività di natura amministrativa e tecnica in ordine al processo di costruzione del nuovo tunnel e, in particolare, alla convalida dei documenti e degli atti necessari alla realizzazione.

      L'articolo, inoltre, attribuisce alla CIG compiti in materia di valutazione ed approvazione dei costi di gestione dell'opera nonché di convalida dei costi di costruzione.
      Infine, l'articolo prevede che la CIG svolga un ruolo consultivo a favore dei due Governi, formulando proposte sulle materie di competenza ovvero raccomandazioni sulle materie non espressamente attribuite.
      L'articolo 4 amplia il ruolo consultivo del comitato di sicurezza integrando le attuali competenze con il rilascio di pareri sui documenti comuni di esercizio, manutenzione e sicurezza del tunnel in servizio nonché sui documenti necessari alla realizzazione del nuovo tunnel che hanno un'incidenza sulla sicurezza.
      L'articolo 5 istituisce una commissione tecnica con compiti di supporto alla CIG in materia di monitoraggio amministrativo, tecnico e finanziario e ne indica la composizione minima, i cui oneri saranno coperti con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
      L'articolo 6 reca disposizioni relative all'esercizio, alla manutenzione e alla sicurezza del tunnel in servizio; la gestione dell'intero tunnel è affidata all'Italia, che provvede a tale incombenza mediante la designazione del gestore unico, mentre restano affidate alle due Autorità nazionali la gestione delle vie di accesso al tunnel medesimo.
      L'articolo 7 prevede, tra l'altro, che il gestore unico predisponga il manuale di gestione del tunnel in servizio, tenendone costantemente aggiornata la documentazione di sicurezza.
      L'articolo 8 regola l'accordo finanziario per la gestione del tunnel in servizio.
      L'articolo 9 ha per oggetto gli aspetti di sicurezza nel tunnel in servizio per la risoluzione dei quali è previsto che il gestore unico del tunnel rediga un apposito regolamento di circolazione.
      L'articolo 10 individua i soggetti di polizia abilitati all'espletamento dei compiti di controllo della circolazione stradale e all'emissione dei provvedimenti di sanzione amministrativa, regolandone gli ambiti di intervento.
      L'articolo 11 disciplina la redazione del piano di soccorso binazionale che costituisce un documento fondamentale al fine del coordinamento degli interventi delle squadre di soccorso in caso di incidente. La sua redazione è affidata alle prefetture-uffici territoriali del Governo territorialmente competenti.
      L'articolo 12 consente alle parti di prendere decisioni unilaterali circa il tunnel in caso di circostanze eccezionali, ivi compresa la limitazione o la chiusura del tunnel al traffico.
      L'articolo 13 reca disposizioni relative alla costruzione del nuovo tunnel e definisce i confini fisici dell'intervento ai fini dell'identificazione delle opere che ricadono all'interno dell'applicazione dell'Accordo.
      L'articolo 14 affida la committenza della costruzione del nuovo tunnel alla Parte italiana che procede alla realizzazione dell'intervento, anche con la designazione del committente delegato, applicando la normativa italiana.
      L'articolo 15 mantiene la responsabilità di ogni singolo Governo in materia di procedure ambientali ed espropriative.
      L'articolo 16 prevede che i lavori di costruzione si svolgano in due fasi: nella prima, si procede alla costruzione della nuova canna e delle vie di collegamento tra le canne; nella seconda, si procede all'ammodernamento e all'allargamento della sagoma del tunnel esistente.
      In base all'articolo 17, il «Progetto Definitivo e Avant-Projet Sommaire» è assunto come documento di riferimento tecnico-finanziario per la realizzazione dell'intervento.
      L'articolo 18 stabilisce che il tunnel è costruito in conformità alla vigente normativa europea salvo casi non previsti per i quali si fa riferimento alla normativa italiana. L'articolo demanda, inoltre, alla CIG di precisare il regime e i termini di garanzia ai quali deve essere sottoposta l'opera.
      L'articolo 19 prevede che lo svolgimento della gara o delle gare d'appalto per la realizzazione dell'intervento si svolga sulla base della normativa comunitaria e della normativa italiana di riferimento. Ai sensi dell'articolo 19, in sede di consultazione delle imprese, il committente delegato ha il compito di chiedere l'approvazione della CIG circa i documenti di gara nonché di informarla circa l'esito della stessa.
      L'articolo 20 pone in capo al committente delegato l'onere di garantire l'esecuzione dell'intervento e di provvedere al collaudo dell'opera tenendo informata la CIG sullo stato di avanzamento dei lavori.
      L'articolo 21 mantiene la responsabilità delle due parti per la messa a disposizione dei terreni necessari all'intervento.
      Gli articoli 22 e 23 regolano l'accordo finanziario per la costruzione del nuovo tunnel. Tali articoli dettagliano in particolare le condizioni di determinazione, modifica e convalida del costo di riferimento, nonché di pagamento delle spese.
      L'articolo 24 stabilisce le condizioni di presa in consegna delle opere a conclusione delle fasi di lavoro.
      L'articolo 25 pone in capo alla ClG, in quanto autorità amministrativa, la decisione di aprire progressivamente al traffico il tunnel a conclusione delle fasi di lavoro. Esso precisa i documenti relativi all'esercizio, alla manutenzione, alla sicurezza e ai soccorsi che devono essere approvati dalla stessa Commissione prima dell'apertura al traffico veicolare.
      L'articolo 26 presenta il riepilogo dei compiti del committente delegato per la costruzione del nuovo tunnel.
      L'articolo 27 contiene alcune disposizioni generali applicabili al tunnel, nonché le condizioni di applicazione dell'Accordo. L'articolo stabilisce l'esenzione dall'obbligo di permesso di soggiorno e/o di lavoro per i cittadini dell'Unione europea ed extra-comunitari che intervengono nella realizzazione e nella gestione del tunnel.
      L'articolo 28 reca disposizioni in materia fiscale e doganale. In particolare, esso conferma l'applicazione delle procedure nazionali in materia, stabilisce che le attività del gestore sono regolate dalla normativa italiana, salvo indicazioni contrarie riportate nell'Accordo e demanda ad ulteriori accordi le questioni non regolate.
      L'articolo 29 stabilisce che le condizioni di lavoro ed impiego del personale che interviene sul tunnel sono quelle italiane e mantiene l'applicazione del diritto nazionale per i danni provocati ad utenti e a terzi.
      Gli articoli 30 e 33 sono relativi al regolamento delle controversie nate dall'Accordo e alle eventuali modifiche del testo.
      L'articolo 31 mantiene il carattere nazionale della proprietà delle acque e dei minerali rinvenuti durante la realizzazione del nuovo tunnel.
      L'articolo 32 stabilisce la frontiera all'interno del tunnel alla verticale della frontiera all'aperto.
      L'articolo 34 prevede le misure da prendere per l'attuazione dell'Accordo e la sua entrata in vigore e ne definisce la durata.
      Sul piano nazionale, le Amministrazioni centrali interessate dall'attuazione dell'Accordo sono i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. A livello locale o decentrato, sono interessate dall'applicazione dell'Accordo le amministrazioni della regione Piemonte, della provincia di Cuneo, della prefettura-ufficio territoriale del Governo di Cuneo (Ministero dell'interno), del comando provinciale dei vigili del fuoco (Ministero dell'interno) e della protezione civile (Presidenza del Consiglio dei ministri).
      La società ANAS Spa è incaricata della realizzazione dell'opera e della sua gestione unificata.
      Per quanto riguarda le amministrazioni francesi, l'Accordo richiede l'attuazione di misure da parte dei Ministeri rispettivamente competenti in materia di trasporti, economia e finanze, interno, ambiente e tutela del territorio, nonché del Consiglio generale delle alpi marittime.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su


Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato
torna su