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PDL 1325

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1325



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VIGNALI, LAZZARI, RAISI, TOCCAFONDI, VERSACE

Disposizioni per la liberalizzazione dell'attività d'impresa

Presentata il 18 giugno 2008


      

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Onorevoli Colleghi!

1. Il contesto.

      La globalizzazione dell'economia ha impresso un'accelerazione formidabile ai processi produttivi. I mercati sono sempre più turbolenti, caratterizzati dall'innovazione continua e dall'aumento della concorrenza che trova nelle nuove tecnologie i suoi strumenti strategici. Con una metafora, si potrebbe affermare che le imprese hanno dovuto cambiare il tipo di competizione, passando dal mezzofondo alla velocità, dalla gara dei 10.000 metri a quella dei 100 metri. Il mezzofondo sta a significare investimenti con lunghi periodi di sfruttamento, nei quali fa premio la resistenza; la velocità rappresenta una competizione nella quale fa premio la rapidità. Quanto ai fattori produttivi, in questi anni duemila, le piccole imprese, agili e flessibili, hanno dimostrato di saper fare la loro gara, come testimonia anche il recente Rapporto di Unioncamere. Per stare alla metafora, i nostri atleti sono validi e ottengono risultati significativi. Rispetto ai concorrenti esteri, tuttavia, le nostre imprese si trovano a subire condizioni esterne assai penalizzanti: l'alta tassazione; le carenze delle infrastrutture per quantità e qualità, l'inefficienza della giustizia civile, la complicazione eccessiva delle norme e i tempi decisionali della pubblica amministrazione.

      Un recente studio di Unioncamere stima in un punto percentuale del prodotto interno lordo (PIL) il valore degli oneri burocratici gravanti sulle imprese.
      La presente proposta di legge intende intervenire su questi due ultimi aspetti: essi costituiscono un freno allo sviluppo complessivo del nostro Paese, disincentivano dal fare impresa, impediscono gli investimenti stranieri e costituiscono una barriera all'imprenditoria giovanile; in particolare, al sud, la difficoltà del fare impresa è uno dei principali fattori di ostacolo allo sviluppo.

2. Finalità.

      Secondo la Banca mondiale, l'Italia è uno dei Paesi in cui è più difficile fare impresa. In Italia, infatti, - e solo in Italia - c'è una miriade di leggi e regolamenti, emanati dai diversi livelli di governo (Stato, regioni, enti locali), cui si assommano le norme comunitarie. Queste norme e regole sono spesso contraddittorie tra loro e la loro applicazione lascia ampi margini di discrezionalità alle singole amministrazioni e ai loro funzionari, cosicché accade che le imprese si trovano a dover scegliere da chi farsi fare il verbale (aziende sanitarie locali, agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, vigili del fuoco, comuni, province eccetera). Inoltre, va ricordato che troppe norme e troppi vincoli sono fonte di corruzione per chi deve concedere le autorizzazioni. Ma, soprattutto, norme e passaggi burocratici comportano tempi lunghi, troppo lunghi: tempi lunghi che sono incompatibili con l'economia dell'innovazione; tempi lunghi che significano costi elevati e ingiustificati per le imprese; costi elevati (e ingiustificati) che significano perdita di competitività; perdita di competitività che significa minore occupazione e perdita di quote di PIL e queste significano meno entrate per l'erario. Sono norme pensate in partenza non per la fisiologia del fare impresa ma per prevenire la patologia: così si imbrigliano solamente coloro che intendono osservare le regole, mentre non si limitano i criminali che tali regole ignorano.
      L'articolo 9 del cosiddetto «decreto-legge Bersani» n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007, ha già previsto una soluzione che permette l'iscrizione immediata dell'impresa nel registro delle imprese. La fase pesante dal punto di vista burocratico è invece rimasta quella relativa all'avvio successivo (autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri eccetera). È quindi su questo insieme che occorre intervenire per «liberare l'impresa». È in quest'ultimo ambito che il mondo economico continua ad invocare un importante intervento del legislatore.

3. I princìpi fondanti.

      I quadri normativi e i modelli organizzativi non sono mai neutri: essi riflettono immancabilmente una concezione culturale. Nel caso in esame, lo stesso lessico (autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze, controlli, sanzioni) riflette una concezione dello Stato come padrone, di uno Stato prepotente sulla società di cui invece è strumento e di cui deve essere a servizio. La presente proposta di legge intende sovvertire innanzitutto questa cultura: essa pertanto assume, e intende affermare, una concezione positiva dell'uomo e del suo fare. Chi si assume il rischio dell'intrapresa costruisce il benessere per tutti e non è un criminale. E occorre che lo Stato, e tutti i livelli, e la pubblica amministrazione valorizzino e sostengano tale intrapresa anziché rappresentare un ulteriore elemento di complicazione e di penalizzazione.

      Si tratta innanzitutto di una rivoluzione culturale!
      I princìpi cui si richiama la presente proposta di legge sono: fiducia, responsabilità, sussidiarietà e innovazione.

Fiducia.

      Lo Stato, a tutti i livelli, rivoluziona il suo atteggiamento nei confronti dell'impresa: si passa dal sospetto alla fiducia nei confronti di chi intraprende. Questo significa l'abolizione dei «permessi», ma anche l'abolizione del carico degli oneri che lo Stato riversa continuamente sulle imprese: oneri di pratiche burocratiche e oneri di tempi lunghi. In base alla presente proposta di legge, le imprese comunicano contestualmente ad un'unica amministrazione l'avvio delle attività. Sta in questo principio culturale anche l'individuazione, prevista dall'articolo 2 della presente proposta di legge, nelle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) dell'unico soggetto che dovrà accogliere la comunicazioni delle imprese, raccordarsi con gli altri enti preposti finora al controllo, verificare l'esistenza delle condizioni richieste dalle normative e accompagnare le imprese nell'eventuale adeguamento: le CCIAA sono, infatti, per la loro stessa natura, l'unico ente pubblico che per definizione esprime un favor nei confronti delle imprese; sono quelle autonomie funzionali, nelle quali, cioè, si può meglio realizzare il concetto di una «amministrazione amica» delle imprese.

Responsabilità.

      Lo Stato non scarica più l'onere procedurale sugli utenti-imprese, ma se ne fa carico. In base a questo principio, in particolare, nei meccanismi di silenzio-assenso, che sono previsti per ogni settore che implica interessi sensibili (pubblica incolumità, salute, ambiente e tutela del paesaggio), si pone il vincolo della perentorietà. In altri termini, non si consentono alle amministrazioni dilazioni, oggi abituali. Si prevede, inoltre, in base al principio di responsabilità, che in caso di diniego esso debba essere opportunamente motivato, ma che le motivazioni addotte non possano essere imputate a inadempienze della pubblica amministrazione (ad esempio, non è ammessa come motivazione la seguente: «non abbiamo ancora approvato il tale piano»).

Sussidiarietà.

      In base a questo principio, lo Stato riconosce come certificazione di rispetto di norme e di standard le certificazioni che le imprese ottengono, in base a standard internazionali, da soggetti privati riconosciuti. Si tratta quindi di una certificazione privata sostitutiva: se un'impresa è certificata, ad esempio, secondo la tale norma ISO, deve semplicemente comunicarlo alla propria CCIAA, e questa certificazione sostituisce qualunque permesso, autorizzazione, verifica eccetera, da parte pubblica. Sulla base dello stesso principio, si chiede alle CCIAA che deleghino prioritariamente alle associazioni delle imprese la funzione di informazione preventiva riguardo agli obblighi che comporta l'avvio di una data attività.

Innovazione.

      Per il rapporto tra imprese e amministrazione, si prende atto delle possibilità che oggi sono consentite dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Pertanto, non si richiede più alle imprese di presentare ogni volta all'amministrazione pubblica cui si rivolgono per l'espletamento delle loro attività ordinarie gli stessi documenti, certificati eccetera. Semplicemente, ogni documento riguardante l'attività di impresa o professionale (certificati, certificazioni eccetera) è inserito nel registro delle imprese tenuto dalle CCIAA. L'impresa, o il professionista, quando si rivolge alla pubblica amministrazione, indica semplicemente la CCIAA di appartenenza e il proprio numero di matricola. La pubblica amministrazione verificherà la sussistenza delle certificazioni richieste on line.

      Va infine segnalato che si tratta di una riforma a «costo zero», in quanto prevede una riorganizzazione del procedimento.

4. Rapporto con le regioni.

      La presente proposta di legge si propone come legge generale di principio, in quanto da un lato innova significativamente la cultura della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese e dall'altro lascia alle regioni lo spazio per un'ulteriore specificazione entro i limiti fissati dalla medesima proposta di legge. Non consente, cioè, ritorni al passato, né un peggioramento delle condizioni previste per le imprese, lasciando allo stesso tempo alle regioni importanti margini virtuosi per la propria previsione normativa finalizzati all'introduzione di meccanismi di ulteriore efficienza ed efficacia.

      In relazione al rapporto con le competenze costituzionali delle regioni, la norma in oggetto si incardina sulla materia di competenza esclusiva statale «tutela della concorrenza», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Si qualifica quindi la normativa come liberalizzazione degli adempimenti relativi all'esercizio dell'attività di impresa e la comunicazione unica come norma fondamentale a tutela della concorrenza e quindi cedevole solo in favore del privato e del mercato. Si prevede inoltre che il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovano intese e accordi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di favorire il conseguimento di ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali.

5. La comunicazione unica.

      Il procedimento è stato semplificato al massimo prevedendo: la comunicazione telematica contestuale all'avvio delle attività, la firma digitale e la corrispondenza mediante casella di posta elettronica certificata. Con la comunicazione unica effettuata in via telematica direttamente presso il registro delle imprese delle CCIAA, il privato può avviare immediatamente la sua attività. Al fine di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi comunque denominati, può presentare sia autocertificazioni che certificazioni sostitutive rilasciate da società professionali o da professionisti abilitati o dagli enti a ciò autorizzati. Presso il Repertorio economico amministrativo (REA) sono conservate in formato elettronico tutte le comunicazioni e le certificazioni, cosicché ogni volta che saranno richieste dalle amministrazioni sarà sufficiente indicare la CCIAA presso la quale l'impresa è iscritta e il numero di iscrizione, senza dover ripresentare ogni volta «faldoni di carta».

      Per le attività d'impresa che interferiscono con interessi sensibili come la salute, la pubblica incolumità, il rispetto dell'ambiente e la tutela dei paesaggio, è previsto un procedimento autorizzatorio espresso da concludere nel termine perentorio di novanta giorni, decorsi i quali scatta il meccanismo del «silenzio-assenso», senza possibilità di proroga ulteriore dei termini. In particolare giova rilevare che il diniego deve essere adeguatamente motivato, con l'espressa indicazione che non possono essere addotti motivi imputabili all'amministrazione medesima. Se, per esempio, un'amministrazione non ha ancora adottato il piano delle attività produttive, tale inadempienza non può essere addotta a giustificazione del diniego.

6. La verifica unica.

      Unica è la comunicazione e unico è il procedimento di verifica (di verifica, non di controllo!). La CCIAA, d'intesa con gli uffici e le amministrazioni competenti, provvede entro sessanta giorni dalla comunicazione unica alla verifica dei requisiti dichiarati. La peculiarità principale del procedimento di verifica unica consiste nel fatto che l'amministrazione non può sospendere l'esercizio dell'attività né esercitare poteri sanzionatori, tranne che nei casi in cui siano riscontrate gravi difformità rispetto a quanto è stato dichiarato. In sede di verifica unica, la CCIAA segnala all'imprenditore le eventuali difformità e concorda con l'imprenditore le modalità e i tempi necessari all'adeguamento. A conclusione del procedimento, l'esito è iscritto al REA presso il registro delle imprese: ciò consente a tutti di venire e conoscenza della conclusione del procedimento. In ogni caso, se entro sessanta giorni l'amministrazione non ha completato la verifica unica, questa si considera positivamente conclusa e si provvede automaticamente all'iscrizione al REA.

7. Atti costitutivi e modificativi delle società di persone.

      Un recente studio di Unioncamere stima in 350 milioni di euro il costo gravante sulle società di persone per spese connesse alla costituzione, alla modifica e al trasferimento di quote e di aziende. Attraverso il procedimento introdotto dalla presente proposta di legge tali adempimenti si potranno assolvere direttamente in via telematica attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese senza l'intervento obbligatorio del notaio. La firma digitale, il deposito telematico dell'atto e la conseguente iscrizione nel registro delle imprese garantiscono tempi certi e costi azzerati, senza pregiudicare le ragioni dei terzi.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e princìpi generali).

      1. Al fine di favorire la crescita del sistema produttivo nazionale e di renderlo maggiormente competitivo sul piano internazionale anche tramite la creazione di nuove imprese e l'eliminazione degli ostacoli all'esercizio delle attività imprenditoriali e artigiane, nonché di favorire l'attrazione degli investimenti produttivi esteri, la presente legge liberalizza l'acceso al mercato tramite l'unificazione delle procedure di avvio delle attività economiche e la semplificazione degli adempimenti successivi.

      2. Le norme della presente legge si applicano alle attività economiche di prestazioni di servizi dietro retribuzione di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e agli insediamenti produttivi relativi a tutte le attività di produzione di beni e di servizi, ivi inclusi le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere e i servizi di telecomunicazioni.

      3. La presente legge si informa ai princìpi della fiducia nella libera iniziativa, della responsabilità della pubblica amministrazione, della sussidiarietà verticale e orizzontale, in particolare valorizzando il ruolo delle autonomie funzionali e delle organizzazioni di categoria, e dell'innovazione, nonché ai princìpi comunitari di concorrenza e di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi.

      4. Le regioni, fatti salvi i termini e i procedimenti previsti dalla presente legge, nell'esercizio delle proprie competenze emanano norme dirette a garantire tempi certi e un'ulteriore semplificazione delle procedure.

Art. 2.
(Comunicazione unica).

      1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato, anche avvalendosi delle associazioni di categoria, presenta all'ufficio del registro delle imprese presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, esclusivamente per via telematica, la comunicazione unica di avvio dell'attività di cui al presente articolo. Ai predetti fini è onere dell'interessato munirsi della firma digitale e di una casella di posta elettronica certificata che è iscritta nel registro delle imprese con effetti giuridici equivalenti alla sede d'impresa; in alternativa, la domanda può essere presentata per via telematica tramite i centri di servizi delle organizzazioni di categoria che provvedono, se richiesto, a curare la gestione della casella di posta elettronica certificata con effetti giuridici equivalenti alla sede d'impresa.
      2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in accordo con le associazioni di categoria, mettono a disposizione per via telematica le informazioni concernenti i requisiti minimi necessari per l'avvio delle singole tipologie di attività d'impresa, ivi compresi schemi tipo di modelli negoziali per la costituzione e la modificazione di società di persone e per il trasferimento di quote e di aziende senza l'intervento obbligatorio del notaio. Il modello di comunicazione unica è unico a livello nazionale ed è approvato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), sentito il Ministero dello sviluppo economico.

      3. La comunicazione unica al registro delle imprese sostituisce tutti i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, di competenza dello sportello unico delle attività produttive.
      4. Contestualmente al ricevimento della comunicazione unica, l'ufficio del registro delle imprese rilascia la ricevuta telematica dell'avvenuto deposito, che costituisce a tutti gli effetti titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale. È compito del registro delle imprese dare notizia dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica esclusivamente per via telematica, con notifica nella casella istituzionale di posta elettronica certificata, agli uffici e alle amministrazioni competenti, anche avvalendosi dello sportello unico delle attività produttive. Le modalità di trasmissione delle informazioni tra l'ufficio del registro delle imprese e gli sportelli unici delle attività produttive sono definite con apposita convenzione stipulata tra l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) entro un mese dalla data di entrata in vigore della presento legge. Decorso inutilmente tale termine, la documentazione è comunque inviata utilizzando la casella istituzionale di posta elettronica certificata pubblicata nel sito www.indicepa.gov.it.

      5. Per le attività d'impresa che comportano il rischio di gravi pregiudizi alla salute, alla pubblica incolumità e ai beni ambientali, individuate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, l'avvio dell'attività è subordinato alla richiesta della preventiva autorizzazione all'amministrazione competente. L'amministrazione provvede nel termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, decorso inutilmente il quale la richiesta si intende approvata. In caso di diniego, l'amministrazione è tenuta a dare adeguata motivazione; in nessun caso possono essere addotti motivi imputabili a inadempienze dell'amministrazione stessa.

      6. In caso di realizzazione o di modifica di un impianto produttivo, è allegata alla comunicazione unica la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente applicabile, resa dalla società professionale o dal professionista abilitato autore del progetto. Per gli interventi edilizi restano salve le disposizioni vigenti relative alla comunicazione di inizio attività e al permesso di costruire.

      7. Le variazioni intervenute successivamente all'avvio dell'attività d'impresa possono essere comunicate esclusivamente per via telematica all'ufficio del registro delle imprese mediante autocertificazione.
      8. Le certificazioni rilasciate all'impresa dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati sono comunicate esclusivamente per via telematica all'ufficio dei registro delle imprese che le inserisce nel Repertorio economico amministrativo (REA). In nessun caso le amministrazioni pubbliche possono richiedere la produzione di certificazioni già depositate presso il REA; a tale fine l'impresa è tenuta a indicare esclusivamente la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura cui è iscritta e il proprio numero di iscrizione nel registro delle imprese.

Art. 3.
(Verifica unica).

      1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, d'intesa con gli uffici e le amministrazioni competenti, nel termine perentorio di sessanta giorni, provvedono a effettuare la verifica unica sull'esistenza dei requisiti dichiarati. L'esito della verifica unica è annotato nel REA.

      2. Le certificazioni rilasciate dagli enti di normalizzazione autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati sono sostitutive del procedimento di verifica unica.

      3. Nelle more dell'attività di verifica, il sistema informativo camerale consente a tutti gli interessati di conoscere la situazione aggiornata della nuova impresa.

      4. Qualora siano riscontrate difformità rispetto ai requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in nome e per conto degli uffici e delle amministrazioni competenti, indica all'impresa le modifiche da apportare e concorda con la stessa i tempi e le modalità di adeguamento. Nelle more del procedimento di verifica unica e nei termini concordati per l'adeguamento, l'attività non può essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformità o il mancato rispetto dei requisiti minimi, e le amministrazioni competenti non possono esercitare poteri sanzionatori, fatti salvi i casi in cui è riscontrata una grave difformità rispetto a quanto dichiarato.

      5. La verifica unica si considera positivamente conclusa se entro sessanta giorni la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non presenta richieste di integrazione e di adeguamento. A tale fine l'ufficio del registro delle imprese, attraverso il sistema informativo, provvede alla chiusura della procedura informatica.

Art. 4.
(Misure di riordino e di coordinamento normativo).

      1. Al fine di favorire il procedimento tramite la comunicazione unica e la riorganizzazione delle funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle amministrazioni competenti, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle prescrizioni normative, ivi compresa la normativa tecnica, degli adempimenti procedurali e degli oneri finanziari di competenza dello Stato applicabili agli operatori economici e alle imprese, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti gli adempimenti procedurali per la realizzazione di impianti produttivi e per l'esercizio dell'attività d'impresa, ivi comprese le disposizioni dei codice civile e delle leggi speciali relative alla tenuta e alle condizioni per l'iscrizione al registro delle imprese, con le norme della presente legge, con particolare riferimento all'assegnazione al conservatore dei procedimenti di iscrizione e di cancellazione d'ufficio e all'introduzione di modalità, alternative all'intervento notarile necessario al fini dell'iscrizione, per la costituzione, modificazione e cancellazione di società di persone e il trasferimento di quote e di aziende;

          b) riordino e coordinamento, in uno o più testi unici, delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano i requisiti tecnici, professionali ed economici oggetto di autocertificazione ai sensi della presente legge.

      2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo la previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», e acquisito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da rendere entro trenta giorni dalla data della trasmissione, sono inviati alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data della trasmissione.
      3. Il Governo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento che individua le attività di cui all'articolo 2, comma 5, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentiti l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e l'Istituto superiore di sanità e con il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da rendere entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Lo schema del regolamento è inviato alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

      4. Il Governo e le regioni promuovono intese e accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata al fine di:

          a) garantire l'attuazione della presente legge e uniformare le procedure a livello regionale e locale;

          b) individuare le modalità operative uniformi relative all'applicazione degli strumenti procedurali, informatici e telematici previsti dalla presente legge, coordinandole con le norme del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai fini dell'adozione delle conseguenti misure organizzative, anche in deroga a vigenti disposizioni di legge o regolamentari nazionali, regionali e locali;

          c) coordinare le norme della presente legge prevedendo l'abrogazione delle disposizioni nazionali contrastanti.

Art. 5.
(Entrata in vigore. Disposizioni transitorie e finali).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo e quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione unica si applica ai procedimenti avviati decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, d'intesa con le amministrazioni competenti, possono avviare in via sperimentale il procedimento semplificato attraverso la comunicazione unica anche per singole tipologie di attività d'impresa.

      3. Le regioni, gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per quanto di loro competenza, si adeguano ai princìpi generali contenuti nella presente legge entro il termine di quattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.
      4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.


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