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PDL 612

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 612



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAPARINI, DOZZO, ALESSANDRI, BITONCI, CALLEGARI, CONSIGLIO, GUIDO DUSSIN, FOGLIATO, FORCOLIN, GIDONI, GRIMOLDI, LANZARIN, LAURA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, PASTORE, PINI, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, SALVINI, STUCCHI, VANALLI

Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o di edifici

Presentata il 30 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge propone un innalzamento delle sanzioni stabilite per il reato di invasione di terreni o di edifici previste dall'articolo 633 del codice penale. La fattispecie consiste nell'invasione arbitraria di terreni o di edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto. Tale reato, collocato dal legislatore tra quelli contro il patrimonio, tutela genericamente l'interesse all'inviolabilità del patrimonio stesso e, più specificamente, il possesso di terreni o di edifici contro l'arbitraria e, sia pure non violenta, occupazione altrui. L'elemento materiale del delitto è costituito dall'invasione del terreno o dell'edificio, cioè l'introduzione arbitraria nel fondo altrui, al fine di occuparlo o di trarne profitto; naturalmente, l'invasione non deve essere momentanea, anche se non è necessariamente richiesto che essa si protragga per lungo tempo, essendo implicito nello stesso concetto di invasione quello dell'insediamento protratto per un lasso apprezzabile di tempo. Oggetto del reato sono tutti i beni immobili, intesi come tali ai sensi del codice civile, e non è richiesto che tali beni siano abitati o coltivati, potendo l'invasione riguardare anche appartamenti disabitati o terreni incolti.
      Come appare evidente, si tratta di un reato permanente, in quanto la condotta criminosa perdura per tutto il tempo dell'occupazione. Il delitto è punito a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032, mentre l'ipotesi aggravata è procedibile d'ufficio e si applicano congiuntamente la pena detentiva e quella pecuniaria.
      Quanto brevemente esposto è utile a comprendere come l'interesse pubblico tutelato, che si concretizza nell'inviolabilità del patrimonio immobiliare di una persona, può essere adeguatamente tutelato attraverso la fattispecie penale in oggetto. Tuttavia, recenti fatti di cronaca evidenziano il pericolo che l'occupazione di immobili, soprattutto quando si tratta di alloggi abitativi, corra il rischio di restare impunita dal momento che il «diritto all'abitazione» viene considerato tra i beni primari collegati alla personalità e, come tale, rientrante tra quei diritti fondamentali della persona tutelati direttamente dall'articolo 2 della Costituzione. In proposito, infatti, una recente sentenza della Corte di cassazione ha ritenuto che l'occupazione abusiva di un'abitazione fosse giustificata, facendo leva sia sulle condizioni di indigenza, che non consentono di rivolgersi al mercato libero degli alloggi, sia sullo stato di necessità, riferito al diritto all'abitazione e al diritto alla salvaguardia della salute. Pur nella consapevolezza che i problemi relativi alla penuria degli alloggi e al sistema degli sfratti non possono essere trascurati, riteniamo tuttavia che alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali si renda necessario intervenire in materia. Ciò anche in ragione del fatto che il limite di due anni della sanzione detentiva rende possibile usufruire del beneficio della sospensione condizionale della pena. In aggiunta a questo, la giurisprudenza interpreta la norma qualificando il reato previsto come istantaneo ad effetti permanenti e non come reato di natura permanente (Corte di cassazione, sezione II penale, 22 febbraio 2000, n. 1044). Una classificazione che non è un mero esercizio dottrinale, ma che, al contrario, produce rilevanti effetti pratici, in quanto si mantiene distinta l'invasione dalla successiva ed eventuale occupazione, con la conseguenza che quest'ultima spesso non viene considerata punibile. In tale eventualità, tuttavia, potrebbe venire in soccorso l'articolo 631 del codice penale, il quale prevede che «Chiunque per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206». Tuttavia tale norma punisce chi rimuove o altera i termini, ad esempio al fine di occupare l'immobile sostituisce la serratura, ma non fornisce una tutela certa per l'effettiva e continuata occupazione. Per questo motivo, nel tentativo di tutelare più efficacemente il diritto di proprietà e il possesso degli immobili, la presente proposta di legge propone di modificare la pena stabilita per il reato di invasione di terreni o di edifici, innalzando la reclusione fino a quattro anni e la multa, nel minimo e nel massimo edittale, rispettivamente a 500 euro e a 5.000 euro. Per l'ipotesi aggravata del secondo comma del medesimo articolo 633 del codice penale sono confermate la procedibilità d'ufficio e l'applicazione congiunta delle pene, ma la reclusione è innalzata fino a sei anni e la multa irrogabile varia da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 20.000 euro.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 633 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 633. - (Invasione di terreni o di edifici). - Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni o con la multa da euro 500 a euro 5.000.
      Si applicano congiuntamente le pene della reclusione fino a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 20.000, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi».


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