Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 501

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 501



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZACCHERA

Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico cessato dal servizio tra il 1o gennaio 1994 e il 1o ottobre 1995

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Deve innanzi tutto essere ricordato che i contratti collettivi nazionali di lavoro dei vari settori del pubblico impiego prevedono di norma che i miglioramenti vanno attribuiti integralmente a tutti i lavoratori comunque collocati a riposo nell'arco di vigenza contrattuale. Dal 1o gennaio del 1994 al 1o ottobre del 1995, invece, i pensionati dell'ex Ente poste italiane si videro esclusi da tali benefìci. La disponibilità delle organizzazioni sindacali di categoria a escludere la cosiddetta «vigenza contrattuale» si spiegava con il clima generale di quegli anni e con l'orientamento complessivo in una fase di rinnovo di molti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico. Sta di fatto, però, che negli altri contratti similari stipulati questo aspetto è sempre stato considerato, così come nei contratti dei postelegrafonici sottoscritti successivamente.
      Conseguentemente un numero limitato di postelegrafonici in quiescenza, in un determinato arco temporale, non ha usufruito sulla buonuscita e sulle pensioni del vantaggio di vedere considerati anche gli incrementi stipendiali concessi in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ma relativi al periodo in cui erano in attività. Appare dunque indispensabile risolvere questa vera e propria discriminazione, procedendo al ricalcolo del trattamento di pensione con la considerazione anche degli incrementi retributivi cadenzati in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e nell'ambito dell'arco di vigenza del contratto.
      La questione era già stata sollevata nella XIII, nella XIV e nella XV legislatura, con la presentazione di vari progetti di legge sull'argomento.
      Già nel 2000 l'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale riconobbe la fondatezza della richiesta dal punto di vista del diritto, riservandosi una verifica dal punto di vista finanziario. Quelle verifiche hanno poi messo in luce una quantificazione di spesa assai modesta.
      Appare quindi indifferibile l'esame della presente proposta di legge per porre fine a una discriminazione di trattamenti rispetto ad altri lavoratori e ad altre categorie che si trovano in condizioni analoghe.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che è comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1o gennaio 1994 al 1o ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, sono riconosciuti i benefìci economici previsti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro a valere sull'importo della liquidazione e sul trattamento pensionistico.


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