Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 401

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 401



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Disposizioni in materia di diritto all'obiezione di coscienza da parte dei farmacisti

Presentata il 29 aprile 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'autorizzazione alla commercializzazione del «Norlevo» come «contraccettivo d'emergenza», intervenuta con decreto del Ministero della salute n. 510/2000 del 26 settembre 2000, pone una nuova riflessione sull'introduzione di adeguate norme per la prescrizione, la somministrazione e la vendita del prodotto.
      Per comprendere la questione occorre innanzitutto ricordare che diversi studi hanno dimostrato che il «Norlevo», comunemente denominata «pillola del giorno dopo», ha efficacia, in alcuni casi, di contraccettivo (inibizione e ritardo dell'ovulazione) solo se la somministrazione interviene in fase di pre-ovulazione, mentre, se somministrato in fase di post-fertilizzazione, gli effetti possono essere ben diversi, quali l'alterazione del transito tubarico o l'alterazione dell'adesione e dell'impianto endometriale provocando nel qual caso l'aborto dell'eventuale ovulo fecondato. La qualificazione di contraccettivo di un prodotto ad azione antiannidatoria, ovvero in grado di ostacolare l'annidamento dell'embrione in utero piuttosto che la fecondazione, appare un'inaccettabile forzatura.
      A ciò si aggiunga, inoltre, che gli stessi studi hanno dimostrato che la somministrazione di tale farmaco ha anche innumerevoli effetti collaterali quali la probabilità di tromboembolia venosa, il rischio di gravidanza ectopica e la possibilità di effetti teratogeni.
      Mediante la commercializzazione della cosiddetta «pillola del giorno dopo» si è pertanto di fatto introdotta una nuova pratica abortiva, ovvero una pratica interruttiva del processo vitale successivo alla fecondazione con conseguente morte del concepito, che sfugge alla disciplina dettata dalla legge n. 194 del 1978.
      La legge n. 194 del 1978, come è noto, pur consentendo a particolari condizioni l'accesso alle pratiche abortive, ha come finalità la tutela della vita umana dal suo inizio (articolo 1) e, per questo, pone specifici presìdi per cercare di prevenire l'aborto orientando le madri verso la scelta di far nascere i bambini concepiti, invitandole ad un'adeguata riflessione sul valore della vita umana e offrendo loro alternative al dramma dell'interruzione volontaria della gravidanza.
      La legge prevede, altresì, il riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza da parte del medico, del personale sanitario e di quello esercente le attività ausiliarie, chiamati a prestare la loro opera in caso di interruzione volontaria della gravidanza.
      La commercializzazione della «pillola del giorno dopo» pone quindi il problema di regolare il fenomeno in coerenza con i princìpi di rilievo costituzionale che hanno ispirato la legislazione richiamata ovvero la dignità dell'essere umano, la tutela della vita dal suo inizio e il diritto alla salute della donna.
      Con la presente proposta di legge s'intendono introdurre, da una parte, il diritto all'obiezione di coscienza per la prescrizione, la somministrazione e la vendita di questo tipo di farmaco e, dall'altra, procedure d'informazione sugli effetti della «pillola del giorno dopo» necessarie per salvaguardare i diritti dei soggetti coinvolti e la salute della donna.
      È utile ricordare che la Corte costituzionale ha riconosciuto il fondamento costituzionale dei diritti del concepito e in particolare del diritto alla vita. Nelle sentenze n. 27 del 1975 e n. 35 del 1997 si afferma, tra l'altro, che la tutela del concepito, la cui situazione giuridica si colloca, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, tra i diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti e garantiti dall'articolo 2 della Costituzione, integra il diritto alla vita, oggetto di specifica salvaguardia costituzionale. Tale riconoscimento è peraltro avvenuto rigettando le ipotesi referendarie tendenti a eliminare i limiti posti a tutela del concepito e della donna dalla citata legge n. 194 del 1978 al ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza.
      La Corte costituzionale ha inoltre più volte affermato che l'obiezione di coscienza è espressione di un diritto fondamentale dell'uomo, indicando il fondamento del diritto all'obiezione di coscienza negli articoli 2, 19 e 21, primo comma, della Costituzione. Tale diritto trova riconoscimento anche negli atti internazionali in materia di diritti dell'uomo e di libertà fondamentali: dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1948, il cui articolo 18 riconosce che «Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione», al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966 e reso esecutivo dalla legge n. 881 del 1977, che, all'articolo 18, si esprime negli stessi termini e alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, che ribadisce il diritto di ogni persona alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (articolo 9).
      La presente proposta di legge, che ha lo scopo di garantire i princìpi e i diritti di rilievo costituzionale richiamati, si compone di due articoli.
      L'articolo 1 introduce il diritto da parte del farmacista all'obiezione di coscienza, regolando le procedure e le modalità per la sua manifestazione, e riconosce al medico il diritto all'obiezione di coscienza ai fini della prescrizione in analogia a quanto previsto dalla legge n. 194 del 1978.
      Con l'articolo 2 s'intende assicurare una puntuale informazione sull'utilizzo di medicinali come il Norlevo, che assicuri alle donne che si accingono a utilizzare il farmaco per interrompere la gravidanza una piena coscienza sugli effetti del farmaco e un adeguato sostegno per evitare il ricorso all'aborto.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I farmacisti titolari di farmacia ovvero in servizio presso le farmacie di aziende ospedaliere o di case di cura hanno diritto di sollevare obiezione di coscienza rispetto all'adempimento degli obblighi di provvista, alla vendita o alla somministrazione di preparati farmaceutici che impediscono o che ostacolano l'annidamento nell'utero dell'ovulo fecondato.
      2. La dichiarazione di obiezione di coscienza sollevata ai sensi del comma 1 deve essere comunicata all'assessore regionale competente in materia sanitaria, anche tramite il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera o della casa di cura. L'assessore provvede a inviare a tutte le farmacie, per l'affissione al pubblico, l'elenco delle farmacie del comune, se capoluogo di provincia, o dei comuni limitrofi, negli altri casi, nelle quali non è stata sollevata l'obiezione di coscienza.
      3. I preparati farmaceutici di cui al comma 1 sono venduti su prescrizione medica, fatto salvo il riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza da parte del medico.

Art. 2.

      1. Il Ministro della salute, d'intesa con le regioni, promuove una campagna informativa sull'uso, sulla natura e sui meccanismi d'azione dei preparati farmaceutici di cui all'articolo 1, comma 1.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su