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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1303 |
Il presente decreto, integrando le disposizioni del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, comporta ulteriori oneri esclusivamente in relazione a quanto disposto dall'articolo 3, poiché gli altri articoli sono di contenuto autorizzativo, ovvero con oneri la cui copertura risulta già prevista nella legislazione vigente.
Infatti la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, prevedendo il trasferimento della titolarità degli impianti - tuttora da ritenersi di proprietà pubblica - in capo alle province, comporta l'immediata attuazione delle disposizioni contenute nella legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4. Il comma 1 in questione specifica poi che il trasferimento della titolarità degli impianti in capo alle province non comporta comunque l'assunzione da parte delle medesime dei crediti e dei debiti maturati fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Con riferimento al comma 2, circa gli oneri connessi alla gestione degli impianti di selezione e trattamento posti a carico delle risorse derivanti dalla riscossione della tariffa di smaltimento dei rifiuti, come ribadito dal comma 6, si rappresenta che a fronte degli oneri posti a carico delle province saranno trasferite le equivalenti risorse finanziarie.
In particolare, per quanto concerne quest'ultima fattispecie, si evidenzia che il fatturato relativo all'introito della tariffa da parte del Commissariato, relativo al mese di aprile 2008, ammonta a circa 15 milioni di euro, di cui circa euro 666.000 provenienti dai comuni della provincia di Avellino, euro 655.000 dai comuni della provincia di Benevento, euro 3.767.000 dai comuni della provincia di Caserta, euro 8.885.000 dai comuni della provincia di Napoli ed euro 2.155.000 dai comuni della provincia di Salerno.
Tenuto conto che i costi del personale (dipendente e interinale) e i costi esterni (energia elettrica, materiale per imballaggio, ricambi, smaltimento, noleggi, manutenzioni, carburanti e lubrificanti, reagenti chimici, indumenti per la sicurezza, laboratorio, pulizie diverse, sorveglianza sanitaria e sicurezza, disinfestazione, vigilanza, costi e servizi vari) inerenti alla gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ammontano a circa euro 5.000.000, di cui euro 2.500.000 per i tre impianti presenti nella provincia di Napoli ed euro 2.500.000 per gli altri impianti presenti nelle altre province campane, è del tutto evidente che per i predetti costi operativi sostenuti saranno corrisposte le pertinenti risorse derivanti dagli introiti delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti.
Agli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 1, derivanti dall'attività di conduzione tecnica dei predetti impianti posta a carico della Forze armate e consistenti nello straordinario corrisposto per le prestazioni
rese oltre l'orario di servizio, stimati in euro 123.000 al mese per diciotto mesi, per complessivi euro 2.214.000, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008, nell'ambito delle risorse destinate agli interventi di parte corrente, che risultano adeguate in quanto non sussiste più alcun compenso per il Sottosegretario (euro 259.500) e, per 2 milioni di euro, vengono utilizzate le risorse destinate dall'articolo 15 del decreto-legge n. 90 del 2008 al personale impiegato per l'emergenza.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 4, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008, come già previsto dal medesimo decreto-legge.
Riguardo agli oneri di cui all'articolo 4, comma 3, relativi alle misure di compensazione ambientale, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008. Detti oneri sono stimati in circa 10 milioni di euro e rientrano nelle risorse destinate all'attivazione delle discariche in diverse località della regione Campania, già previste nel decreto-legge n. 90 del 2008.
ALLEGATO (previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 - Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.
2. In deroga all'articolo 1, commi 376 e 377, all'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli articoli 2, 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania è preposto un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato: «il Sottosegretario di Stato»; per tale incarico, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, può essere nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui resta ferma la competenza ad esercitare in tale veste i compiti attinenti alla protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché alla materia di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre del 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito degli indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere, pari ad euro 86.500 per l'anno 2008 ed euro 173.000 per l'anno 2009 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, così come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, il Sottosegretario di Stato può altresì utilizzare le procedure di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative, per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.
1. È convertito in legge il decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107, recante ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
visti gli articoli 9 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;
visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;
ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attuare un quadro di adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;
considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta a rischi di natura igienico-sanitaria ed ambientale;
considerate le ripercussioni in atto sull'ordine pubblico;
tenuto conto degli addebiti di natura penale a carico dei rappresentanti delle società FIBE S.p.a e FIBE Campania S.p.a., già affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania;
ritenuta, quindi, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare le occorrenti iniziative per assicurare la continuità nel servizio di trattamento dei rifiuti, allo scopo di prevenire l'aggravamento delle situazioni di pericolo in atto per l'incolumità pubblica, anche mediante l'utilizzo degli impianti ex CDR;
considerato che le aree di stoccaggio e le discariche disponibili nella regione Campania non presentano volumetrie sufficienti a ricevere, nel medio termine, la massa indifferenziata dei rifiuti giornalmente prodotti nel territorio campano e che appare necessario disporre di una preventiva riduzione volumetrica dei rifiuti che soltanto i predetti impianti ex CDR possono assicurare;
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2008;
sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
1. Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, è trasferita alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le province della regione Campania nelle more dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si avvalgono, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli impianti di cui al comma 1.
3. In attesa della definizione delle procedure previste dal comma 2, il Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, richiede, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2009, l'impiego delle Forze armate per la conduzione tecnica ed operativa degli impianti predetti.
4. Resta fermo l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra (Napoli) per le società già affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Presidente della regione Campania provvede all'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti. Per la copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di lavoro straordinario delle Forze armate si provvede con le risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90.
1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di valutazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
è autorizzato, presso gli impianti ivi indicati, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali, all'esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni caso, fermo quanto disposto dall'articolo 18 del predetto decreto-legge, la disciplina prevista per i rifiuti codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01; presso i medesimi impianti sono altresì autorizzate le attività di stoccaggio e di trasferenza dei rifiuti stessi.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, ed in deroga alle disposizioni di cui all' Allegato D - Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti comunque provenienti dagli impianti di cui al comma 1 sono destinati ad attività di recupero ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dagli Allegati B e C - Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed ai fini delle successive fasi di gestione detti rifiuti sono sempre assimilati, per quanto previsto dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, alla tipologia di rifiuti avente codice CER 20.03.01.
1. Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attività di vigilanza e protezione, di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, non percepisce ulteriori emolumenti.
2. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, è soppresso.
3. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Sottosegretario di Stato è altresì autorizzato a porre in essere, con le procedure sopra descritte, misure di recupero e riqualificazione ambientale con oneri a carico del Fondo di cui all'articolo 17.».
1. Il rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle Amministrazioni dello Stato, per le finalità di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, è effettuato dal soggetto delegato mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e per la successiva riassegnazione allo stato di previsione dell'amministrazione interessata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 17 del medesimo decreto-legge n. 90 del 2008.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 giugno 2008.
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Maroni, Ministro dell'interno.
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Visto, il Guardasigilli: Alfano.
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