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PDL 986

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 986



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DOZZO

Disposizioni per la regolarizzazione delle inadempienze in materia di pagamento del prelievo supplementare latte per il periodo compreso tra le campagne 1995-1996 e 2007-2008 e per l'estinzione del contenzioso esistente

Presentata il 13 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il settore lattiero caseario italiano, che pure, nel tempo ha saputo rinnovarsi e qualificarsi e che, grazie all'elevato livello di imprenditorialità degli operatori, presenta situazioni di assoluta eccellenza sotto il profilo della qualità e della competitività delle produzioni, continua, paradossalmente, ad avere nell'organizzazione comune di mercato, e quindi nel regime delle quote latte, il suo principale elemento frenante. Tale regime, infatti, nei ventiquattro anni in cui ha operato, ha determinato tali e tante distorsioni - la cui sedimentazione costituisce, oggi, il principale problema strutturale - che ha condizionato, in negativo, non solo l'evoluzione e lo stato attuale del settore, ma ha posto pesanti e gravi ipoteche sul futuro dei nostri allevamenti bovini da latte.
      Ad alleviare tale situazione non hanno certo contribuito i modesti - e sempre largamente insufficienti - incrementi di quota che, nel tempo, sono stati concessi dall'Unione europea: incluso l'ultimo che non ha recato sostanziali modifiche alla situazione di assoluta penalizzazione che continua a vedere l'Italia destinataria di una quota - e quindi di una autorizzazione a produrre latte - pari ad appena il 60 per cento del nostro fabbisogno.
      È oramai deciso che, con la nuova riforma della politica agricola comune (PAC), il regime delle quote latte sarà, finalmente, smantellato, tanto è vero che ne è stato già fissato il termine dell'operatività per l'anno 2015. Il settore non può, tuttavia, guardare a tale scadenza con serenità, in quanto è destinato ad arrivarvi gravato dal pesante fardello delle multe pregresse (e di quelle che, inevitabilmente, continueranno a maturare, da qui al 2015) e, quindi, esso è costretto sia a continuare a patire gli effetti del regime delle quote ben oltre la sua scadenza, sia - soprattutto - a rischiare seriamente di non poter cogliere i benefìci che conseguiranno alla cessazione del regime medesimo.
      La storia dell'applicazione del regime delle quote latte da parte dell'Italia è, come noto, molto complessa e ricca di lati oscuri che, nel loro insieme, evidenziano gravi e reiterate inadempienze che, di certo, non possono essere imputate ai produttori, ossia a coloro che, oggi, di quelle stesse inadempienze, sono gli unici chiamati a pagare il conto.
      Al fine di superare tale situazione e di aprire al nostro settore lattiero caseario le indispensabili prospettive di sviluppo futuro, con la presente proposta di legge si prevede che gli oneri derivanti dalle cosiddette «multe sul latte» per il periodo 1995-2008, siano poste a carico dell'Agenzie per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e, dalla stessa, assolti attraverso un piano di pagamento trentennale, ossia con la tempistica già accettata dall'Unione europea e prevista dall'attuale normativa nazionale di applicazione del regime comunitario delle quote latte (decreto-legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003). Si prevede, altresì, che le somme già corrisposte dai produttori che avevano aderito alla rateizzazione di cui alla citata normativa in materia, siano agli stessi restituite e che, a seguito, dell'assunzione dei debiti da parte dell'AGEA, i produttori rinuncino al contenzioso esistente e che, pertanto, si proceda all'estinzione dello stesso.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Trasferimento all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura degli importi imputati a titolo di prelievo supplementare latte e loro rateizzazione).

      1. Gli importi imputati a titolo di prelievo supplementare latte, per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2007-2008, sono posti a carico dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), che provvede ai pagamenti in forma dilazionata, in accordo con i tempi di cui all'articolo 10, comma 34, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.
      2. Agli imprenditori che già hanno aderito alla rateizzazione di cui al citato articolo 10, comma 34, del decreto-legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003, l'AGEA provvede a restituire quanto già versato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Estinzione del contenzioso).

      1. L'AGEA provvede, attraverso l'invio di specifici moduli, ad acquisire, presso i produttori interessati, la rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti in materia di imputazione del prelievo supplementare latte, previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito. A seguito dell'acquisizione di tali rinunce, i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2007-2008, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti. In caso di diniego, da parte del produttore, alla rinuncia di cui al presente articolo, gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte restano definitivamente a carico del produttore medesimo.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Gli oneri per l'attuazione della presente legge sono posti a carico del bilancio di funzionamento dell'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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