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PDL 481

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 481



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ANNA TERESA FORMISANO, NUNZIO FRANCESCO TESTA

Istituzione della figura professionale dell'animatore di corsia ospedaliera

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il medico statunitense Hunter «Patch» Adams è generalmente riconosciuto come l'ideatore di una terapia olistica molto particolare: quella del sorriso, anche nota come clownterapia o comicoterapia. Secondo Adams, il vero scopo del medico non è curare le malattie, ma prendersi cura del malato. Tale concezione stravolge alcuni dei concetti cardine della medicina occidentale moderna. La comicoterapia parte proprio da questo principio: la risata ha un effetto positivo sul sistema immunitario perché, oltre a ridurre il livello di ansia, innesca nell'organismo una serie di processi chimici scientificamente dimostrati. Fra questi, sono da ricordare una maggiore secrezione di analgesici naturali quali le betaendorfine e le catecolamine, l'aumento di ossigenazione nel sangue e la riduzione dell'aria residua nei polmoni. Anche la medicina ufficiale, negli anni '80, ha riscoperto gli effetti delle emozioni sul sistema immunitario, studiati dalla nuova branca della psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI). I primi risultati sembrano confermare la validità della comicoterapia: alcune ricerche condotte dal New York Presbiterian Hospital hanno rilevato una diminuzione della degenza ospedaliera del 50 per cento e una riduzione dell'uso di anestetici attorno al 20 per cento. In Italia, i fratelli Yuri e Vlad Olshansky hanno introdotto all'ospedale Meyer di Firenze, per la prima volta in Italia, il modello terapeutico del Clown Care Unit, fondando l'Associazione «Soccorso Clown». Attualmente già in undici ospedali, oltre che alle cure tradizionali, medici e infermieri ricorrono alla terapia del sorriso per alleviare le sofferenze dei bambini, considerando il recupero fisico e psichico del paziente strettamente dipendente dalla condizione psicologica e umorale. Scopo della presente proposta di legge è quello di istituire tale nuova figura professionale, operante in stretto rapporto quotidiano di collaborazione con il personale sanitario, con il quale si cercherà di restituire alla degenza valori umani quali l'interazione con gli altri e la solidarietà.
      Si ritiene altresì che l'introduzione di questa nuova figura, debitamente formata professionalmente, costituirà anche una occasione per nuove opportunità di lavoro, convertendo in operatori professionisti tutti coloro che si erano avvicinati all'attività di umanizzazione degli ospedali proponendosi come volontari, mancando però di una preparazione specifica e di concrete possibilità di impiego.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la figura professionale dell'animatore di corsia ospedaliera e di comunità, di seguito denominato «animatore di corsia».
      2. La funzione dell'animatore di corsia è quella di mutare in senso positivo le emozioni negative dei degenti organizzando attività culturali e ricreative di cui il paziente è protagonista attivo, affiancando il personale medico e infermieristico all'interno di ogni struttura sanitaria, riabilitativa, residenziale sanitaria assistenziale, nonché di ogni comunità terapeutica di recupero o comunità alloggio di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180.
      3. Nell'ambito dell'attività dell'operatore di corsia può essere prevista la partecipazione di persone appartenenti al nucleo familiare e dei visitatori dei pazienti.
      4. L'attività dell'animatore di corsia è soggetta all'autorizzazione e al controllo da parte del personale sanitario della struttura ospedaliera o della comunità.

Art. 2.

      1. Le regioni, per le finalità di cui al comma 1, disciplinano con legge la figura professionale dell'animatore di corsia e ne favoriscono l'attività di ausilio emotivo e psicologico nei confronti del paziente, come apporto complementare all'impegno professionale del personale medico, infermieristico e della riabilitazione.
      2. Le regioni, nell'ambito dei piani regionali delle attività di formazione professionale, istituiscono appositi corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento per gli animatori di corsia. La qualifica professionale di animatore di corsia si consegue mediante il superamento degli esami finali del corso di formazione.
      3. È istituito l'albo nazionale degli operatori di corsia, di seguito denominato «albo nazionale». L'accesso all'albo nazionale è subordinato al superamento con esito positivo dell'esame finale del corso di formazione.
      4. Gli iscritti all'albo nazionale sono abilitati all'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale in base alla qualifica conseguita.
      5. Sono istituiti gli albi provinciali degli operatori di corsia nei quali sono iscritti gli appartenenti all'albo nazionale in base alla loro residenza.


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