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PDL 1097

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1097



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZINZI

Istituzione della corte d'appello di Caserta

Presentata il 21 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - In provincia di Caserta si verificano, con preoccupante frequenza, gravi episodi di criminalità e di violenza che allarmano l'opinione pubblica.
      Tali fatti criminosi vanno ricondotti a diverse cause, e in primo luogo alla grave crisi occupazionale che colpisce soprattutto i giovani, unite alla carenza di strutture e organici della magistratura e delle Forze dell'ordine.
      La situazione penalizza l'intera provincia di Caserta che, per converso, vanta grandi e consolidate tradizioni di operosità ed è popolata da gente di grande generosità, la cui unica aspirazione è quella di progredire e far progredire il proprio territorio con iniziative di grande portata e di interesse generale.
      L'attuale situazione e gli episodi criminosi verificatisi negli ultimi tempi creano grave allarme e turbamento nell'opinione pubblica, ostacolano le attività economiche e disincentivano la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, sicché l'economia della provincia ne subisce evidenti negativi contraccolpi e i giovani vengono penalizzati per la difficoltà di reperire nuove occasioni di lavoro.
      Appare pertanto opportuno, per tentare di porre un freno a tale situazione, potenziare la presenza dello Stato sul territorio con la istituzione di una nuova struttura giudiziaria.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Sono istituite in Caserta una corte d'appello e la procura della Repubblica presso la corte d'appello di Caserta, con giurisdizione sul territorio della provincia di Caserta.

Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina l'organico del personale della corte d'appel- lo di Caserta e della procura della Repubblica presso la corte d'appello di Caserta, avendo riguardo ai carichi di lavoro registrati nell'ultimo quinquennio con riferimento al territorio del relativo distretto, e ne fissa la data di inizio del funzionamento.
      2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 3.

      1. Gli affari civili e di volontaria giurisdizione, pendenti davanti alla corte d'appello di Napoli, e le attività istruttorie di competenza della relativa procura della Repubblica nonché i processi penali non ancora assegnati alle sezioni giudicanti, riguardanti il territorio del distretto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di tali uffici.
      2. I processi penali già assegnati alle sezioni giudicanti restano attribuiti alla cognizione della corte d'appello di Napoli.


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