Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 98

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 98


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LA LOGGIA

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione degli adempimenti relativi all'avvio delle attività imprenditoriali

Presentata il 29 aprile 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - È sempre più forte l'esigenza di semplificazione amministrativa e di snellimento drastico dei procedimenti amministrativi a causa dell'inefficienza e della lentezza delle amministrazioni pubbliche e dell'incapacità di provvedere nei termini, a fronte delle richieste dei cittadini e delle imprese.
      Si è parlato molto di liberalizzazioni, ma non si parla con la stessa frequenza e con la stessa enfasi di liberazione dei cittadini e delle imprese dai vincoli della burocrazia e dalla presenza del pubblico in attività che dovrebbero essere, invece, lasciate alla libera iniziativa e al libero esercizio da parte dei privati.
      Questa situazione di lentezza e difficoltà nel provvedere ostacola la nascita di nuove imprese e, quindi, impedisce al cittadino di crescere nel mondo produttivo, in quanto egli rimane spesso avviluppato nelle maglie della burocrazia solo per iniziare un'attività d'impresa anche modesta. Tutto ciò comporta, pertanto, una grave perdita di potenzialità di sviluppo della nostra economia e si traduce in pesanti costi aggiuntivi.
      La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di liberare il cittadino e le imprese dagli orpelli e dai pesi della pubblica amministrazione.
      Nelle passate legislature sono stati fatti alcuni timidi passi avanti in tale senso. Basti porre mente alla nuova disciplina del silenzio assenso e alla sostituzione di alcuni tipi di autorizzazione con la denuncia di inizio attività.
      Tuttavia si è preferito, fino ad oggi, rincorrere il mito della liberalizzazione attraverso interventi autorizzativi sul mercato e sulla concorrenza (laddove esistono già le autorità che avrebbero potuto, se opportunamente sollecitate, adottare provvedimenti più significativi delle cosiddette «lenzuolate»).
      Il senso della presente proposta di legge è di responsabilizzare al massimo i cittadini e la pubblica amministrazione al fine di rendere estremamente celere il procedimento dell'inizio di un'attività economica o edilizia. In sostanza, si prevede che sia sufficiente una semplice comunicazione all'amministrazione pubblica competente per dare inizio all'attività medesima. In compenso, però, sono previste sanzioni pesantissime in caso di false dichiarazioni relative all'inizio attività.
      Le nostre imprese e i cittadini saranno in tale modo liberati da costosi vincoli amministrativi che frenano ogni slancio creativo nell'attesa, spesso troppo lunga, di decisioni amministrative imperscrutabili e rigide. Bisogna creare un rapporto tra imprenditori e pubbliche amministrazioni che sia di consulenza, di alleanza e non di inutile contrapposizione a tutto svantaggio dello sviluppo del Paese. Dunque semplificazione e conseguente riduzione dei tempi devono essere i due principali obiettivi. Per raggiungerli, ovviamente, si deve provvedere a una drastica riduzione dell'attività di controllo preventivo e istruttoria (ex ante) della pubblica amministrazione, trasformando l'autocertificazione e la denuncia di una nuova attività in strumenti ordinari attraverso cui creare un rapporto tra amministrazione e imprese proprio per eliminare le lunghe attese e far partire di slancio le stesse imprese dando loro una maggiore responsabilità per quanto concerne la regolarità della propria attività.
      Ovviamente, per tutelare gli interessi collettivi coinvolti o semplicemente messi a rischio dalle nuove attività intraprese, sarà rafforzato e reso più rigoroso il ruolo di controllore ex post della pubblica amministrazione.
      La presente proposta di legge si prefigge di realizzare questi due obiettivi attraverso le modifiche alla legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990) e alla normativa sullo sportello unico per le imprese (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998).
      L'articolo 1, dopo aver specificato che l'ambito di applicazione della legge deve essere rispettoso delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali, ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione, afferma innanzitutto il principio che ai fini di inizio attività è sufficiente una comunicazione al responsabile del procedimento dello sportello unico. Sono previste inoltre delle modifiche all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, recante la disciplina della dichiarazione di inizio di attività. Il comma 3, inserendo nel comma 2 del citato articolo 19, dopo le parole: «può essere iniziata» le parole: «, salvo quanto previsto dal comma 2-bis», dà vita a una corsia preferenziale per le attività produttive. Infatti, per le domande di iscrizione agli albi o ruoli per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale e artigianale, il comma 3 e il comma 4, con l'introduzione del comma 2-bis dell'articolo 19, eliminano la necessità di un termine decorso il quale il soggetto richiedente può iniziare l'attività, prevedendo invece che il richiedente vi dia inizio dopo la semplice comunicazione. Inoltre il comma 5 prolunga il termine entro il quale l'amministrazione può successivamente intervenire ed eventualmente vietare la prosecuzione dell'attività (quaranta giorni invece di trenta giorni) proprio per consentire lo svolgimento di controlli più rigorosi. Il comma 7, che introduce i commi 5-bis e 5-ter del citato articolo 19, prevede che la pubblica amministrazione possa richiedere l'integrazione della documentazione prodotta dal richiedente l'autorizzazione nel termine di tre giorni senza la possibilità di sospendere il procedimento in attesa dell'acquisizione di ulteriori documenti. Si precisa, inoltre, che non è consentito richiedere documenti già in possesso di pubbliche amministrazioni. Inoltre, al nuovo comma 5-ter, è previsto che, nell'ipotesi in cui la pubblica amministrazione convochi il soggetto per un'audizione in contraddittorio, quest'ultima debba concludersi entro il termine di dieci giorni dal suo avvio, a tutela delle legittime aspettative del richiedente e della stessa amministrazione, che disporrà così di tempi certi per effettuare tutte le verifiche necessarie sull'attività iniziata e sulla documentazione prodotta.
      L'articolo 2 dispone che entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge deve essere determinato, con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il modello per la dichiarazione di inizio attività.
      L'articolo 3 autorizza il Governo ad emanare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, un regolamento recante modifiche al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, con il quale sono stati semplificati i procedimenti relativi all'avvio di nuove iniziative produttive, stabilendo che, relativamente allo sportello unico per le imprese, nei comuni in cui tale struttura non è stata ancora attivata, il responsabile del procedimento è il sindaco.
      L'articolo 4 riguarda il permesso di costruire. Sono apportate alcune modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia edilizia, che permettono, anche per l'attività edilizia, l'applicazione del principio secondo il quale, ai fini del suo inizio, è sufficiente una comunicazione al responsabile del procedimento dello sportello unico, accompagnata da una dettagliata relazione concernente il titolo di legittimazione e dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, dei vincoli ambientali e paesaggistici e delle vigenti norme a tutela dei beni culturali. Viene ribadito che la sola presentazione della domanda del rilascio del permesso costituisce titolo per l'inizio dei lavori (salva verifica successiva da parte della pubblica amministrazione) ed è previsto l'obbligo per la pubblica amministrazione di rispondere entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, diversamente dall'attuale disciplina che dispone invece la formazione del silenzio rifiuto in caso di decorso del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo senza alcuna risposta da parte della pubblica amministrazione.
      L'articolo 5 prevede un regime sanzionatorio più severo nei confronti del cittadino che dichiara il falso nell'ambito delle dichiarazioni di inizio attività, sia di tipo imprenditoriale che di tipo edilizio, al quale si applicano le sanzioni previste dagli articoli 482 e 483 dei codice penale, aumentate fino al triplo. Inoltre è previsto che il giudice interdica al cittadino, per un periodo da cinque a dieci anni, l'esercizio dell'attività specifica di cui alla falsa dichiarazione su tutto il territorio nazionale e in via perpetua in caso di recidiva.
      L'articolo 6 prevede, infine, una tutela per il cittadino poiché obbliga la pubblica amministrazione, che neghi senza un fondamento l'autorizzazione di inizio di attività o che interrompa i lavori edilizi in assenza di gravi motivi, a risarcire il danno in solido con il dirigente responsabile del procedimento.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Nuove regole in materia di denuncia di inizio attività e modifiche all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241).

      1. La presente legge si applica nei limiti compatibili con il rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali dal titolo V della parte seconda della Costituzione.
      2. Ai fini dell'inizio di un'attività produttiva, definita ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dal presente articolo, è sufficiente una comunicazione al responsabile dello sportello unico ove presente o al sindaco del comune in cui tale attività è svolta.
      3. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: «può essere iniziata» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 2-bis».
      4. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal comma 3 del presente articolo, è inserito il seguente:

      «2-bis. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività sia relativa a un'attività imprenditoriale, artigianale o commerciale, costituisce titolo per l'inizio dell'attività medesima la comunicazione da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente».

      5. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di quaranta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-bis».
      6. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «dei commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2, 2-bis e 3».
      7. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal presente articolo, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «5-bis. Per la richiesta di integrazione di atti o di documenti a fini istruttori relativi all'inizio di attività imprenditoriale, artigianale o commerciale, è previsto un termine di tre giorni e il procedimento non può essere sospeso in attesa dell'acquisizione di ulteriori documenti: in ogni caso non possono essere richiesti documenti già in possesso di pubbliche amministrazioni.
      5-ter. Nell'ipotesi di richiesta prevista dal comma 5-bis, qualora si intenda procedere all'audizione in contraddittorio, questa deve essere convocata entro cinque giorni dalla presentazione della domanda, deve essere iniziata entro ulteriori cinque giorni e deve essere conclusa entro dieci giorni dal suo inizio».

Art. 2.
(Modello per la dichiarazione di
inizio attività).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il modello della dichiarazione di inizio attività imprenditoriale, artigianale o commerciale.

Art. 3.
(Modifiche alla disciplina dello sportello
unico per le imprese).

      1. In conformità ai princìpi di semplificazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive, di riduzione dei relativi termini e di ampliamento dell'ambito di operatività del ricorso all'autocertificazione e della dichiarazione di inizio attività, il Governo, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare un apposito regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, prevedendo, in particolare, per le finalità dell'articolo 3, comma 1, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, e successive modificazioni, che nei comuni in cui non è stato istituito lo sportello unico per le imprese, il procedimento è affidato al sindaco che assume il ruolo di responsabile del procedimento.

Art. 4.
(Semplificazione della normativa delle
concessioni edilizie).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 (R) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito il seguente:

      «1-bis. La presentazione della domanda di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una dettagliata relazione concernente il titolo di legittimazione e dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio che assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie, dei vincoli ambientali e paesaggistici e delle vigenti norme a tutela dei beni culturali. La presentazione della domanda del rilascio del permesso di costruire costituisce titolo per l'inizio dei lavori, salva verifica successiva della conformità e della legittimità della domanda medesima».

      2. Il comma 9 dell'articolo 20 (R) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

      «9. L'adozione del provvedimento conclusivo sulla domanda di permesso di costruire deve avvenire entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione e deve essere dettagliatamente motivata».

Art. 5.
(Regime sanzionatorio).

      1. Al cittadino che dichiari il falso, nell'ambito della dichiarazione di inizio attività, sia di tipo imprenditoriale che di tipo edilizio, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 482 e 483 del codice penale, aumentate fino al triplo.
      2. All'autore delle dichiarazioni mendaci nell'ambito delle dichiarazioni di inizio delle attività di cui al comma 1, il giudice applica l'interdizione dall'esercizio dell'attività specifica di cui alla falsa dichiarazione, per un periodo da cinque a dieci anni, su tutto il territorio nazionale. In caso di recidiva l'interdizione è perpetua.

Art. 6.
(Diniego non fondato della pubblica
amministrazione).

      1. In caso di diniego non fondato dell'autorizzazione all'inizio della nuova attività imprenditoriale da parte della pubblica amministrazione o di interruzione dei lavori edilizi in assenza di gravi motivi, questa è tenuta al risarcimento del danno in solido con il dirigente responsabile del procedimento.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su