Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 637

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 637


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

POLLEDRI, RIVOLTA, ALLASIA, FEDRIGA, GOISIS, SIMONETTI, TORAZZI, VANALLI

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici
spettanti ai mutilati e agli invalidi di guerra

Presentata il 30 aprile 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, recita che il trattamento economico di guerra (pensione, assegno o indennità) costituisce un atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subìto menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto. Stante la loro natura risarcitoria, le somme corrisposte a tale titolo non concorrono a formare il reddito individuale. Eppure, cari colleghi, nonostante viga nel nostro ordinamento il principio dell'equo risarcimento del danno subìto, ciò non può dirsi valga per i soggetti «militarizzati», che in guerra hanno riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa generica, o per i loro congiunti, quando da tali ferite, lesioni o infermità ne è derivata la morte. La stessa giurisprudenza della Corte dei conti ha specificato che sarebbe più opportuno parlare di natura indennitaria e non risarcitoria, in quanto il trattamento economico erogato non corrisponde esattamente al danno subìto, come invece si verifica nel risarcimento che per definizione è giuridicamente equivalente al danno stesso. Né gli interventi normativi in materia approvati negli ultimi anni possono considerarsi esaurienti ai fini dell'equo indennizzo. Basti pensare che, attualmente, gli appartenenti a invalidità ascrivibile alla prima categoria semplice, vale a dire coloro che hanno perso il 100 per cento della propria integrità fisica, percepiscono circa 650 euro.
      Da ciò trae origine la presente proposta di legge, consapevoli che gli aumenti previsti possano rispondere solo parzialmente alle aspettative dei pensionati di guerra, ma altrettanto consci della difficoltà di reperire risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato. Si propone, pertanto, con decorrenza 1o gennaio 2009, un aumento del 15 per cento per le pensioni dirette di cui alla tabella C del citato testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra nonché per gli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E del medesimo testo unico, prevedendo altresì che, per l'anno 2009, agli aumenti introdotti non si applica l'adeguamento automatico di legge.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli importi annui previsti dalle tabelle C ed E allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 15 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2009.
       2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
      3. Per l'anno 2009, agli aumenti corrisposti ai sensi del comma 1 del presente articolo in favore degli aventi diritto al trattamento di cui alla tabella C e agli assegni di cui alla tabella E del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, non è applicato l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.
      4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su