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PDL 632

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 632


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

POLLEDRI, RIVOLTA, GRIMOLDI, RAINIERI, RONDINI, TORAZZI

Modifiche al testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di guardie particolari giurate

Presentata il 30 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il disagio cui sono sottoposte le guardie particolari giurate dura ormai da oltre sessanta anni.
      Infatti esse sono tutelate da un regio decreto del 1931, e quindi da una normativa ormai inadeguata al tipo di prevenzione e di servizi sempre più qualificati che la società postmoderna oggi richiede per il controllo e il governo della sua sicurezza.
      Non dobbiamo meravigliarci se tale categoria è spesso vittima di situazioni d'illegalità e abusivismo, esercitate dai cosiddetti «pirati dell'imprenditoria» che gestiscono gli istituti di vigilanza privata con grande disprezzo per le guardie particolari giurate, assunte in qualità di semplici operai, costrette ad effettuare turni insopportabili, prive di un'adeguata formazione teorico-pratica e spesso incapaci di usare adeguatamente le armi loro assegnate.
      Le reiterate violazioni delle leggi di pubblica sicurezza commesse dai titolari degli istituti di vigilanza - che, in molti casi, per un risparmio economico, obbligano guardie particolari giurate e addetti al portierato a sostituirsi vicendevolmente nelle rispettive funzioni - sono davvero deplorevoli!
      Le cronache quotidiane riportano notizie di continui assalti a furgoni portavalori, scortati da un numero ridotto di operatori, la cui precarietà avvantaggia l'imprenditore del settore che considera il servizio di vigilanza privata come un vero e proprio business, preoccupato soltanto di conseguire un profitto.
      Risulta evidente la necessità di creare un'adeguata cornice normativa, al cui interno le guardie particolari giurate possano operare con le dovute certezze.
      Lunghe disquisizioni giurisprudenziali hanno spesso contrapposto due tesi, l'una che attribuisce alle guardie particolari giurate la qualifica di pubblico ufficiale, sia pure con incarichi limitati, l'altra tendente a riconoscere la natura privatistica di detti operatori, stabilendo di concedere loro la qualifica di pubblici ufficiali qualora leggi speciali dello Stato affidino ad essi attribuzioni specifiche.
      Allo stato attuale la dicotomia tra «polizia pubblica» e «polizia privata» si va sempre più assottigliando, in quanto la polizia pubblica demanda servizi o comunque si avvale di personale della polizia privata, in grado di rispondere alle logiche dell'economia di mercato che ha bisogno di nuovi prodotti e prestazioni di tipo manageriale.
      E non solo! Il fenomeno crescente del terrorismo internazionale e nazionale implica l'impiego sempre maggiore di operatori pubblici della sicurezza.
      Le guardie particolari giurate, adeguatamente formate, possono essere una grande risorsa. Questa proposta di legge nasce dall'esigenza di operare una distinzione tra guardie che agiscono unicamente nell'ambito di un contratto di diritto privato e guardie che partecipano all'esercizio di pubblici poteri.
      In buona sostanza, la guardia particolare giurata, in aggiunta alla vigilanza, può svolgere specifiche attività di natura pubblicistica, come nel caso della sorveglianza di istituti bancari, la cui tutela può comportare compiti di accertamento e repressione dei reati, vale a dire esercitando la qualità di «poliziotto giudiziario».
      All'articolo 1 della presente proposta di legge si attribuisce alle guardie particolari giurate la qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto esse esercitano l'interesse del bene vigilato o custodito, attraverso una partecipazione «diretta e specifica».
      Nello stesso articolo, si riconosce la qualifica di agente ausiliario di pubblica sicurezza alle guardie particolari giurate che espletano il «dovere» di assistenza alla polizia di Stato, nonché il «potere» di stendere verbali di valore probatorio, nell'esercizio di «pubblici poteri» o per «la tutela degli interessi generali dello Stato».
      L'articolo 2 istituisce l'albo, suddiviso in due sezioni: l'una per gli aspiranti alla nomina di guardie particolari giurate, l'altra dedicata alle guardie particolari giurate abilitate a svolgere questa professione.
      Lo scopo è quello di consentire agli istituti di vigilanza, agli enti pubblici e privati nonché all'autorità di pubblica sicurezza di selezionare il personale sulla base di un primo screening basato sulla correttezza dei dati relativi all'iter formativo degli aspiranti, nonché all'iter professionale delle guardie giurate iscritte.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 133 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

      1. L'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

      «Art. 133. - (Art. 134 T.U. 1926). - 1. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari o immobiliari.
      2. Le guardie particolari giurate addette ai servizi di vigilanza o custodia, di cui al comma 1, nell'esercizio della loro attività, rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Qualora esse siano comandate presso enti pubblici o richieste dall'autorità di pubblica sicurezza per specifiche attività di accertamento e repressione dei reati commessi sui beni affidati alla loro sorveglianza, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e operano in qualità di agenti ausiliari di pubblica sicurezza».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 138 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

      1. Il primo comma dell'articolo 138 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

      «È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'albo nazionale delle guardie particolari giurate.
      L'albo è suddiviso in due sezioni.
      La prima sezione dell'albo contiene l'elenco degli aspiranti guardie particolari giurate, che devono possedere i seguenti requisiti:

          a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione europea;

          b) maggiore età;

          c) adempimento degli obblighi scolastici, nonché possesso dei requisiti professionali stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto d'armi;

          e) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdettive, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

          f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare attitudine e affidabilità a esercitare i compiti di guardia particolare giurata.

      La seconda sezione dell'albo contiene l'elenco delle guardie particolari giurate in possesso del decreto di nomina del prefetto».

      2. Le modalità di istituzione dell'albo delle guardie particolari giurate, di cui all'articolo 138 del testo unico di cui regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal presente articolo, nonché le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dallo stesso, sono emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentite le associazioni di categoria.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in 60.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. Agli oneri derivanti dell'attuazione dell'articolo 2 si provvede mediante l'istituzione di tariffe a carico degli iscritti all'albo delle guardie particolari giurate, stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presenta legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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