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PDL 1145-A

XVI LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1145-A


DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

di concerto con il ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
(PRESTIGIACOMO)

con il ministro della giustizia
(ALFANO)

con il ministro dell'interno
(MARONI)

con il ministro della difesa
(LA RUSSA)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GELMINI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile

Presentato il 23 maggio 2008

(Relatore: GHIGLIA)


NOTA:  L'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 12 giugno 2008, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.


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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1145 e rilevato che:

            esso reca un contenuto parzialmente omogeneo, in quanto prevede interventi complessivamente unificati dalla duplice finalità di predisporre idonee misure per la gestione dei rifiuti nella regione Campania e di dotare di adeguati strumenti le strutture amministrative cui sono affidati i principali compiti in questa materia; peraltro, a tale finalità si riconnettono solo indirettamente le previsioni dell'articolo 7 (che modifica la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA - e istituisce il Segretario generale del Ministero dell'ambiente) e dell'articolo 14 (per la parte che sottrae i decreti concernenti l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile dal controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti);

            si configura come intervento di carattere eccezionale e straordinario, adottato in funzione dell'esigenza di dotare il soggetto pubblico di poteri e strumenti operativi, anche atipici, adeguati ad affrontare e superare situazioni di riconosciuta gravità;

            in ragione della situazione emergenziale da fronteggiare, il provvedimento si caratterizza pertanto come disciplina ampiamente derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate (ad esempio, all'articolo 1, comma 2); in altri casi, invece, si fissa una deroga alle disposizioni vigenti in determinati settori (ad esempio, l'articolo 8, comma 1, prevede una possibile deroga «alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti», ed il comma 5 del medesimo articolo reca una disposizione in materia di valutazione d'impatto ambientale in deroga al codice ambientale ed alla «pertinente legislazione regionale in materia»; così anche l'articolo 10, comma 2, che autorizza la deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi); in qualche caso, inoltre, si consente, in termini generici, di derogare alla normativa vigente (ad esempio, alla lettera a), dell'articolo 15, comma 1); in altri casi, si dettano discipline speciali a carattere temporaneo, per loro natura derogatorie rispetto all'ordinamento vigente (a titolo esemplificativo, si segnala l'articolo 3, sulla competenza dell'autorità giudiziaria); infine, l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 18 autorizzano condotte in deroga ad interi comparti normativi, individuati peraltro con formule non pienamente coincidenti (relativi alla materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali ecc.), e corredano tale previsione generale con un'elencazione, «in via non esclusiva» delle disposizioni derogabili;

            nel consentire tale ampia facoltà di deroga, il provvedimento espressamente la estende anche alla normativa regionale, in un caso incidendo direttamente sulla stessa legislazione della regione Campania (all'articolo 11, comma 8);

            contiene, all'articolo 14, una norma di interpretazione autentica dei rapporti tra l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 e l'articolo 5-bis del decreto-legge n. 343 del 2001, da un lato, e l'articolo 3 della legge n. 20 del 1994, dall'altro, idonea quindi ad esplicare retroattivamente i propri effetti;

            adotta espressioni suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato tecnico-normativo: in particolare, l'articolo 2, comma 3, autorizza il Sottosegretario a disporre l'acquisizione di beni mobili a fronte del versamento di un indennizzo, facendo dunque ritenere che si intenda fare riferimento a provvedimenti di tipo ablatorio per i quali il termine utilizzato non sembra congruo; inoltre, il comma 4 del medesimo articolo introduce la nuova definizione di aree di interesse strategico nazionale per «i siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti», senza specificare se si faccia riferimento alla regione interessata dall'emergenza ovvero all'intero territorio nazionale;

            presenta due disposizioni (articoli 15 e 16) aventi un'identica rubrica, che andrebbe invece diversificata in ragione dei contenuti parzialmente differenti;

            non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

            non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si proceda ad una riformulazione dell'articolo 18 - che autorizza il Sottosegretario di Stato ed i capi missione a derogare, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale, alle disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali - al fine di coordinarlo con quanto già disposto dall'articolo 2:

                a) sia in merito agli ambiti normativi derogabili (che risultano differenti, in quanto l'articolo 2, si riferisce alla materia ambientale, paesaggistico-territoriale, pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria), sia con riguardo alla clausola di salvaguardia ivi contenuta («nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale»), anch'essa differente da quella dell'articolo 2 («fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente») e da quella della disciplina generale sullo Stato di emergenza e potere di ordinanza, fissata dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, che consente di provvedere anche a mezzo di ordinanze «in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico»; peraltro, la norma da ultimo citata prevede, al comma 5, che i provvedimenti contengano l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e siano motivati (anche ai fini della loro ricorribilità e giustiziabilità);

                b) si proceda altresì ad eliminare da esso riferimenti a norme non più in vigore, quali, ad esempio, l'articolo 331 della legge n. 2248 del 1865, ormai abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999; gli articoli 1, 3, 4, 5 e 10 della legge n. 10 del 1977 che risultano essere stati abrogati dall'articolo 136 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), nel quale sono confluiti; il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, che è stato abrogato dall'articolo 280 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale).

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 3 - ove si prevede che, in sostituzione dei Commissari delegati attualmente operanti, il Sottosegretario provveda alla nomina di uno o più capi missione che subentrano ai Commissari delegati in carica - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la posizione dei Presidenti delle province campane, cui l'articolo 6 del decreto-legge n. 61 del 2007, aveva attribuito le funzioni di sub-commissari;

            all'articolo 7, comma 1, terzo periodo - ove si stabilisce che «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, di natura regolamentare, al riordino della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare tale previsione con il comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007, ove già si dispone che «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sono stabiliti l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione»;

            all'articolo 10, comma 2 - che autorizza deroghe alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi «per il periodo strettamente necessario», consentendo il superamento dei limiti fissati dal Codice ambientale - dovrebbe valutarsi l'opportunità di esplicitare le norme cui si riferisce la deroga e gli articoli del decreto legislativo n. 152 del 2006 che fissano i limiti di legge cui si consente di derogare, nonché di introdurre anche un'indicazione temporale volta a chiarire la durata delle deroghe autorizzate, eventualmente collegandola a quella dello stato di emergenza;

            all'articolo 11, comma 8 - ove si dispone lo scioglimento e la riunione in un unico consorzio dei consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta istituiti con la legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in esame, al fine di far riferimento al potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni previsto, in via di principio, dall'articolo 120 della Costituzione, e le cui procedure sono definite dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 (in particolare, potrebbe richiamarsi il comma 4 della citata disposizione, secondo cui «nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame»);

            all'articolo 14 - che reca una norma di interpretazione autentica volta ad escludere, in via retroattiva e con valenza generale, dal preventivo controllo di legittimità della Corte dei conti le ordinanze adottate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza (articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225) nonché i decreti concernenti l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile (adottati ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343) - dovrebbe valutasi l'opportunità di verificare, ai sensi del paragrafo 3, lettera l), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, se sia congruo l'uso dello strumento dell'interpretazione autentica ovvero se invece ci si trovi piuttosto in presenza di «una modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo»;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 2, comma 2 - ove si autorizza il Sottosegretario di Stato ad avvalersi di procedure espropriative - dovrebbe chiarirsi, da un lato, che conseguono l'effetto espropriativo anche le procedure previste dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 ivi richiamato e, sotto altro profilo, che le spese, di cui l'indennizzo deve tenere conto, sono quelle sostenute dai titolari degli impianti e dei siti suscettibili di occupazione, come chiarito nella stessa relazione illustrativa;

            all'articolo 2, commi 4, 5 e 9 - che introducono le nuove definizioni di aree di interesse strategico nazionale per i siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti (comma 4), fissando, con lo strumento penale, una peculiare protezione dei suddetti siti (comma 5) e della complessiva azione di gestione dei rifiuti (comma 9) - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se esse operino nella sola regione interessata dall'emergenza ovvero in tutto il territorio nazionale ed indipendentemente dalla durata della situazione emergenziale, specificando dunque l'ambito in cui possano configurarsi le due fattispecie delittuose previste ai commi 5 e 9, che appaiono peraltro sanzionare condotte astrattamente riconducibili ad entrambe le discipline; inoltre, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la previsione di cui al comma 9 (qualora se ne se ne escluda il carattere temporaneo) in termini di novella all'articolo 340 del codice penale;

            all'articolo 9, comma 5 - che consente di procedere in deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) sull'apertura di discariche ed esercizio di impianti - andrebbe valutata l'opportunità di chiarire che la norma riguarda i soli impianti e discariche indicati al comma 1 dello stesso articolo.

        


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1145, recante «Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile», quale risulta dall'esame degli emendamenti da parte della Commissione di merito;

            considerato, sotto il profilo del riparto delle competenze tra lo Stato e le regioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, che:

            il provvedimento in esame appare riconducibile in via prevalente alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato; tenuto conto, al riguardo, che anche in recenti pronunce, e da ultimo nella sentenza n. 62 del 2008, la Corte costituzionale ha sottolineato come la disciplina dei rifiuti si colloca, per consolidata giurisprudenza, nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

            numerosi interventi previsti dal provvedimento in esame possono inoltre essere ricondotti alla materia della «protezione civile», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni;

            secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, anche nel nuovo assetto delle competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione, lo Stato è legittimato a regolamentare - in considerazione della peculiare connotazione che assumono i «principi fondamentali» quando sussistono ragioni di urgenza che giustificano l'intervento unitario del legislatore statale - gli eventi di natura straordinaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992, anche mediante l'adozione di specifiche ordinanze autorizzate a derogare, in presenza di determinati presupposti, alle stesse norme primarie;

            alla luce della giurisprudenza costituzionale possono valutarsi le deroghe alla normativa vigente, anche a carattere regionale, che il provvedimento in esame consente ai fini del superamento dell'emergenza. In particolare, l'articolo 18 prevede che per le finalità di cui al provvedimento in oggetto si possa derogare - nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale - alle disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione degli incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali contenute in «leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire». Ampie deroghe alla legislazione regionale sono peraltro previste, con formulazioni parzialmente diverse, anche in numerose ordinanze di protezione civile, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992;

            con riferimento a specifiche disposizioni del provvedimento in esame assumono, inoltre, rilievo ulteriori materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato:

            in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 7, 14, 15 e 16, possono essere ricondotte nell'ambito della materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            le disposizioni in materia di tutela giurisdizionale di cui agli articoli 3 e 4 rientrano nell'ambito della materia «giurisdizione e norme processuali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6, relative alle iniziative didattiche in materia ambientale e sullo smaltimento dei rifiuti, rilevano gli ambiti competenziali relativi alla fissazione delle «norme generali sull'istruzione» e all'«istruzione», attributi rispettivamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, e alla competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni, ai sensi dello stesso articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

            considerato prioritariamente, per quanto attiene agli altri profili di costituzionalità del provvedimento in esame, che esso è stato adottato dal Governo per contrastare una situazione che ha assunto caratteri di assoluta eccezionalità ed emergenzialità non solo per la regione interessata, ma per l'intero Paese, con riflessi anche a livello internazionale e che non può essere tempestivamente ed efficacemente risolta esclusivamente con il ricorso agli strumenti legislativi vigenti;

        considerato, con riferimento all'articolo 3:

            che esso deroga temporaneamente, ossia fino alla cessazione dello stato emergenziale di cui al provvedimento in esame, all'ordinaria disciplina sulla competenza territoriale del pubblico ministero, del giudice delle indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare con riferimento ai procedimenti per reati ambientali e per quelli riferiti alla gestione dei rifiuti all'interno della regione Campania, nonché ai reati ad essi connessi;

            che, con riferimento alla conformità di questo articolo al secondo comma dell'articolo 102 della Costituzione, il divieto di istituzione di giudici straordinari è inteso dalla Corte costituzionale come riferito alla creazione di specifici organi giudiziari, costituiti per occuparsi esclusivamente di determinate controversie o fattispecie di reato, di regola in violazione del principio di precostituzione del giudice, e che il divieto di istituzione di giudici speciali è interpretato dalla stessa Corte in relazione al principio dell'unità della giurisdizione e volto a limitare la costituzione di istanze giudicanti ulteriori rispetto alla magistratura ordinaria;

            che esso presenta analogie con la disciplina attualmente vigente in materia di reati di mafia, in ordine ai quali le funzioni di pubblico ministero sono attribuite all'Ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente e un analogo spostamento di competenza si determina con riferimento al giudice delle indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare;

            che analoghe disposizioni sono dettate anche con riferimento ai delitti con finalità di terrorismo;

            che, con particolare riferimento all'applicabilità della nuova definizione delle competenze anche ai procedimenti in corso, l'orientamento della giurisprudenza costituzionale esclude una lesione del principio di precostituzione del giudice di cui all'articolo 25 della Costituzione quando la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente;

            che pertanto, secondo la Corte costituzionale, un vulnus al principio di precostituzione del giudice sussiste solo quando il giudice è designato in modo arbitrario e a posteriori, oppure direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere in violazione della riserva assoluta di legge stabilita dall'articolo 25, primo comma, della Costituzione;

        considerato, con riferimento all'articolo 4:

            che esso prevede che le controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti siano, anche in ordine alla fase cautelare, devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche quando questa azione sia posta in essere con «comportamenti» della pubblica amministrazione o dei soggetti ad essa equiparati;

            che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, deve ritenersi conforme alla Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a «comportamenti collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere», mentre è da considerarsi costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di «comportamenti» posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto;

        considerato, con riferimento al comma 3 dell'articolo 15:

            che esso esclude l'applicabilità degli istituti del pignoramento e del sequestro nei confronti delle risorse finanziarie destinate a fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania e che si prevede l'inefficacia dei pignoramenti già notificati;

            che l'impignorabilità di somme ed entrate degli enti pubblici è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale purché si tratti di somme destinate, da apposita disposizione di legge o da un provvedimento amministrativo che trovi fondamento in una legge, ad un pubblico servizio, ovvero all'espletamento di esso, o al soddisfacimento di specifiche finalità pubbliche, nel senso di creare un diretto collegamento tra quelle entrate e determinati servizi pubblici o specifici fini pubblici;

            che tale affermazione trova un limite, affermato dalla stessa Corte costituzionale, nel necessario rispetto delle attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria cui spetta la tutela dei diritti, di cui agli articoli 102 e 113 della Costituzione;

            che, nella sentenza n. 364 del 2007, la Corte costituzionale ha sancito l'illegittimità dell'articolo 7-quater del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, che prevedeva, tra l'altro, l'inefficacia dei pignoramenti pendenti nei confronti dell'azienda Policlinico Umberto I;

            che, nella citata sentenza n. 364 del 2007, la Corte ha ritenuto che la norma violasse le attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria cui spetta la tutela dei diritti, di cui agli articoli 102 e 113 della Costituzione, nonché le previsioni di cui agli articoli 3 e 24 della stessa Costituzione, vanificando i risultati dell'attività difensiva svolta, sulla cui definitività i creditori potevano fare ragionevole affidamento;

            che la Corte costituzionale ha in particolare affermato che, da un lato, l'estinzione dei giudizi pendenti può essere ritenuta costituzionalmente legittima qualora le norme che la stabiliscono incidano anche sulla legge regolatrice del rapporto controverso, garantendo la sostanziale realizzazione dei diritti in oggetto (sentenza n. 103 del 1995), dall'altro, che in materia non penale la legittimità di leggi retroattive è condizionata dal rispetto di altri principi costituzionali e, in particolare, di quello della tutela del ragionevole, e quindi legittimo, affidamento;

        considerato, con riferimento al comma 2 dell'articolo 16:

            che esso, recando disposizioni organizzative di carattere permanente relative al Dipartimento per la protezione civile, lo autorizza, alla lettera a), ad immettere nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia del Dipartimento una unità di personale dirigenziale esterna al Dipartimento, nonché, alla lettera b), ad inquadrare nel medesimo ruolo speciale i dirigenti di prima fascia in servizio presso il Dipartimento titolari da almeno cinque anni di incarichi a tempo determinato affidati ad esperti esterni all'amministrazione;

            che l'articolo 51, primo comma, della Costituzione prevede che il diritto di accesso agli uffici pubblici sia assicurato a tutti i cittadini in condizioni di eguaglianza, e che l'articolo 97, terzo comma, della Costituzione prevede l'accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, salvi i casi stabiliti dalla legge;

            il consolidato orientamento della Corte costituzionale in materia, che, sotto un profilo di carattere sistematico, ha più volte evidenziato come il concorso pubblico sia individuato dall'articolo 97, terzo comma, della Costituzione quale forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione (sentenze nn. 1/1999, 34/2004 e 205/2004);

            che, in questo contesto, la Corte costituzionale ha ritenuto che possa derogarsi alla regola del concorso solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione ed il cui vaglio di costituzionalità non può che passare attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore;

            che la Corte ha, inoltre, sottolineato che la regola del pubblico concorso possa dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi (sentenza n. 194 del 2002); in particolare la Corte ha riconosciuto che l'accesso al concorso possa essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'amministrazione, ma ciò fino al limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nell'amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca, le possibilità di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere «pubblico» del concorso, secondo quanto prescritto in via normale, a tutela anche dell'interesse pubblico, dall'articolo 97, terzo comma, della Costituzione (sentenza n. 141 del 1999);

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 4, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che i comportamenti della pubblica ammnistrazione, oggetto delle controversie devolute alla competenza del giudice amministrativo, devono essere comunque riconducibili all'esercizio di un pubblico potere;

            b) all'articolo 15, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la previsione per cui sono privi di effetto i pignoramenti già notificati;

            c) all'articolo 16, comma 2, lettere a) e b), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di selezione ai fini dell'inquadramento in ruolo del personale ivi indicato.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

            rilevato che la gravità dell'emergenza in atto nella regione Campania in ordine allo smaltimento dei rifiuti ha determinato, anche in considerazione del coinvolgimento della criminalità organizzata, la necessità di adottare misure urgenti di natura processuale con particolare riferimento alla fase dello svolgimento delle attività di indagine per i reati in tema di gestione dei rifiuti e in materia ambientale;

            ritenuto che la scelta, di cui all'articolo 3, comma 1, di accentrare la competenza territoriale delle indagini per i predetti reati risponde alla finalità di offrire risposte adeguate in termini di efficienza ed immediatezza, rilevando tuttavia che la soluzione di trasferire la competenza per le indagini esclusivamente al tribunale di Napoli possa aggravare eccessivamente il carico di lavoro di tale ufficio, con il rischio di una sua congestione, per cui potrebbe essere più opportuno accentrare le competenze di cui sopra nei tribunali con sede presso i capoluoghi dei due distretti di corti d'appello della Campania (Napoli e Salerno);

            sottolineato che l'accentramento delle competenze di cui all'articolo 3 determina, per gli uffici giudiziari che ne vedano accresciute le proprie, un aggravamento considerevole dei carichi di lavoro al quale dovrebbe corrispondere l'attribuzione di risorse adeguate, sia di personale che strumentali, come peraltro in parte previsto dall'articolo 3, comma 7, laddove si stabilisce che il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure di redistribuzione dei magistrati in servizio e di riallocazione del personale amministrativo in servizio al fine di potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate esigenze derivanti dall'applicazione del decreto-legge;

            rilevato che la soluzione di accentrare in determinati organi giudiziari le competenze relative alle indagini in materia di gestione dei rifiuti o di reati ambientali, adottata dal decreto-legge esclusivamente per la situazione di emergenza in atto nella regione Campania, possa fornire lo spunto per valutare l'introduzione nell'ordinamento di una nuova disciplina di carattere generale da applicare in ogni situazione emergenziale che dovesse verificarsi sul territorio nazionale;

            ritenuto che alcune delle nuove fattispecie delittuose appaiono eccessivamente indeterminate: l'articolo 2, comma 5, che punisce l'ingresso nelle aree di interesse strategico nazionale, le quali sono individuate genericamente al comma 4 come i siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti; l'articolo 2, comma 9, che punisce la condotta di colui che ostacola o rende più difficoltosa la complessiva azione di gestione dei rifiuti senza tuttavia precisare né quando gli atti possano essere considerati tali sotto il profilo causale né la nozione di gestione di rifiuti, che viene utilizzata anche dal comma 10 dell'articolo 2 per punire chi distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti;

            rilevato che l'articolo 4, comma 1, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati, senza precisare, secondo quanto ribadito in più occasioni dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di gestione dei rifiuti comprende i «comportamenti» della pubblica amministrazione o dei soggetti equiparati solo qualora essi siano collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 2, commi 5, 9 e 10, la Commissione di merito valuti l'opportunità di meglio precisare: al comma 5 la nozione di «area di interesse strategico nazionale», ai commi 9 e 10 la nozione di «gestione dei rifiuti» e al comma 9 le modalità della condotta in relazione al verificarsi dell'evento;

            b) all'articolo 3, comma 1, al fine di consentire una migliore funzionalità ed un minor appesantimento degli uffici giudiziari interessati per i quali si ipotizza un aumento dei carichi di lavoro, la Commissione di merito valuti l'opportunità di attribuire le competenze relative alla fase delle indagini per i reati in tema di gestione dei rifiuti e in materia ambientale commessi nella regione Campania ai tribunali con sede presso i capoluoghi dei distretti di corti d'appello di Napoli e Salerno;

            c) all'articolo 3, comma 2, approfondisca la Commissione di merito le eventuali conseguenze, anche organizzative, derivanti dal trasferimento delle decisioni su misure cautelari al tribunale in composizione collegiale;

            d) all'articolo 4, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di specificare che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di gestione dei rifiuti comprende i «comportamenti» della pubblica amministrazione o dei soggetti equiparati solo qualora essi siano collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere.


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1145: «Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile»,

        rilevato che:

            il rinvio, effettuato dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge, all'articolo 682 del codice penale, concernente il reato di ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, potrebbe suscitare problemi interpretativi in merito all'esatta qualificazione giuridica delle aree di interesse strategico nazionale;

            l'articolo 2, comma 7 - nella parte in cui prevede che le Forze armate possono svolgere, unitamente alle Forze di polizia, compiti di vigilanza e protezione dei cantieri e dei siti in cui si svolgono le attività di gestione dei rifiuti - appare non sufficientemente chiaro;

            tra le autorità di pubblica sicurezza chiamate a garantire, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge, la piena attuazione delle determinazioni del Sottosegretario preposto alla soluzione dell'emergenza rifiuti dovrebbe rientrare - ai sensi della legge n. 121 del 1981, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza - anche il Ministro dell'interno, in qualità di autorità nazionale di pubblica sicurezza;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            si chiarisca espressamente che il rinvio all'articolo 682 del codice penale, effettuato dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge, rileva esclusivamente ai fini della individuazione della sanzione penale da applicare;

            si definisca più puntualmente il rapporto tra le Forze armate e le Forze di polizia ai fini della vigilanza e del controllo dei cantieri e dei siti di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge, nel senso che le prime sono utilizzate a supporto delle seconde, analogamente a quanto previsto per l'operazione «Vespri siciliani»;

            sia limitato il riferimento alle autorità di pubblica sicurezza, effettuato dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge, alle sole autorità provinciali e locali;

        all'articolo 2, comma 7, secondo periodo, le parole: «per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti» siano sostituite dalle seguenti: «per concorrere all'approntamento dei cantieri e dei siti, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti».


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 90 del 2008, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

            la dotazione del Fondo di cui all'articolo 17 deve intendersi come limite massimo di spesa e qualora gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, caratterizzati da un elevato grado di indeterminatezza nel loro ammontare, si rivelino superiori allo stanziamento complessivo, agli interventi medesimi sarà data attuazione solo previa adozione di un nuovo provvedimento legislativo che individui le necessarie risorse finanziarie;

            l'indicazione, per gli anni 2008 e 2009, di due distinte autorizzazioni di spesa per il trattamento economico del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio, previsto dall'articolo 1, comma 2, costituirà un limite massimo di spesa per i relativi pagamenti, ma in conformità alla copertura finanziaria di cui all'articolo 17 limitata all'anno 2008, le suddette risorse saranno versate nella apposita contabilità speciale, per l'importo complessivo di 259.500 euro, nel corso del suddetto esercizio finanziario;

            agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 4, si farà fronte a valere sulle risorse disponibili sulle gestioni esistenti e, in via residuale, sulle risorse del Fondo per la protezione civile, limitatamente alla parte preordinata alla gestione delle emergenze;

            all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, e 15, commi 1 e 2, si provvederà nel limite massimo di 12 milioni di euro;

            alle disposizioni di cui all'articolo 4 si può dare attuazione con le risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente;

            la realizzazione dei termovalorizzatori di cui all'articolo 5 sarà assicurata in regime di «project financing»;

            la previsione di procedure accelerate per la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere di cui all'articolo 6, comma 2, potrebbe dare luogo ad un contenzioso a livello comunitario, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

            alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 9, si provvederà nell'ambito delle risorse di cui all'accordo quadro ANCI-CONAI sottoscritto il 14 dicembre 2004 che saranno a tale scopo trasferite all'apposita contabilità speciale;

            nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002, del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 11, comma 12, sussistono risorse disponibili già destinate alle finalità di compensazione ambientale;

            le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 15 affluiranno sull'apposita contabilità speciale di cui all'articolo 17 nell'anno 2008 per essere utilizzate per il pagamento degli emolumenti al personale interessato negli esercizi 2008 e 2009;

            la riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999 e all'articolo 3, comma 89, della legge n. 244 del 2007 previste dall'articolo 16, comma 2, non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente;

            il capitolo di bilancio con il quale si provvederà all'istituzione del Fondo per l'emergenza rifiuti Campania di cui all'articolo 17 avrà natura di conto capitale;

            nel presupposto che:

            alla previsione di cui all'articolo 6, comma 2, ai sensi della quale gli impianti di selezione e trattamento possano essere convertiti oltre che in impianti per il compostaggio, anche in impianti per la produzione di combustibili da rifiuti di qualità, sarà data attuazione nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17;

            la previsione di cui all'articolo 7, comma 2, concernente la copertura finanziaria relativa all'istituzione del Segretario generale del Ministero dell'ambiente, non pregiudicherà la realizzazione dei risparmi di spesa previsti dall'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006;

            i diversi requisiti previsti per i componenti della Commissione istruttoria di cui all'articolo 7, comma 3-bis, non incideranno sulle spese derivanti dal funzionamento della suddetta Commissione e non determineranno una riduzione dei risparmi di spesa ascritti complessivamente alla suddetta norma ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007;

            dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, che prevede l'estensione ai termovalorizzatori localizzati nei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa dei finanziamenti e incentivi pubblici previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 1992 anche in deroga all'articolo 1, commi 1117 e 1118, della legge finanziaria per il 2007 e successive modificazioni (CIP 6), non deriveranno effetti negativi a carico della finanza pubblica e la procedura di attribuzione delle suddette agevolazioni non presenterà profili di incompatibilità con la normativa comunitaria; sarebbe peraltro opportuna una revisione generale del sistema di finanziamento delle agevolazioni in questione, al fine di evitare aggravi di oneri a carico degli utenti, in assenza di una chiara distinzione delle finalità di sostegno alle energie rinnovabili rispetto alle cosiddette energie assimilate;

            dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, che prevede che il gruppo di lavoro previsto dal comma in esame provveda anche alla pianificazione di monitoraggi continui ai fini della valutazione degli effetti derivanti dal funzionamento degli impianti di depurazione, non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

            il differimento dei termini relativi al raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata e la riduzione della misura della maggiorazione della tariffa di smaltimento di rifiuti indifferenziati in caso di mancato raggiungimento di tale obiettivo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, non comprometteranno il finanziamento del ciclo di gestione dei rifiuti dei comuni della regione Campania interessati;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 1, comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alle attività di cui al presente comma si provvederà a valere sulle risorse disponibili sulle gestioni esistenti e, in via residuale, sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze»;

        all'articolo 2, comma 12, dopo le parole: «a valere sulle risorse» inserire le seguenti: «dei comuni interessati»;

        all'articolo 5, sopprimere il comma 4;

        conseguentemente, all'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

        al comma 1, sopprimere le parole: «per l'importo massimo di quaranta milioni di euro»;

        sostituire il comma 3 con il seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 e del presente articolo si provvede, nel limite massimo di quaranta milioni di euro, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17.»;

        all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «senza oneri» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;

        all'articolo 6, comma 2, sopprimere le parole: «e con procedure accelerate» e aggiungere in fine: «entro un limite di spesa di euro 10.900.000»;

        all'articolo 7, comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La copertura dei relativi oneri è assicurata mediante soppressione di un posto di funzione di livello dirigenziale generale effettivamente ricoperto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, nonché mediante la soppressione di posti di funzione di livello dirigenziale non generale, effettivamente ricoperti, in modo da garantire l'invarianza della spesa.»;

        all'articolo 7, comma 3, terzo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

        dopo le parole: «del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,»;

        dopo le parole: « l'utilizzo del personale», inserire le seguenti: «nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente,»;

        all'articolo 7, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente comma, compresa l'attività del commissario di cui al precedente periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

        all'articolo 9, comma 7-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

        all'articolo 10, comma 2, sostituire le parole: «senza maggiori oneri» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e le parole: «non spetta alcun compenso» con le seguenti: «non spetta alcun compenso, emolumento o rimborso spese»;

        all'articolo 11, commi 4 e 6, sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse del bilancio disponibili» con le seguenti: «nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

        all'articolo 11, comma 12, sostituire le parole: «per l'importo di 47 milioni» con le seguenti: «nel limite massimo di 47 milioni di euro» e dopo le parole: «del Fondo per le aree sottoutilizzate» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,»;

        all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: «senza maggiori oneri» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;

        all'articolo 13, comma 3, sostituire le parole: «senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;

        all'articolo 15, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            al comma 1, sopprimere le parole: «Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17, destinate ad iniziative di spese di parte corrente»;

            dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 2, si provvede a valere sulle risorse destinate ad interventi di parte corrente di cui all'articolo 17, nei limiti di 12 milioni di euro.»;

        all'articolo 16, comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «anche in soprannumero,»;

        all'articolo 16, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1, lettera a), e 2, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.»;

        all'articolo 17, sostituire il comma 1 con il seguente: «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008, che costituisce limite di spesa per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, ad eccezione di quelle derivanti dagli articoli 11, comma 12, e 16. La dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è trasferita, nell'anno 2008, su apposita contabilità speciale per l'attuazione degli interventi di cui al precedente periodo. Una quota della medesima dotazione, pari al dieci per cento, è destinata a spese di parte corrente.»;

        all'articolo 17, aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-bis. Il Sottosegretario di Stato provvede al monitoraggio degli impegni finanziari assunti, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, informando il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per il periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo per la protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.»;

        e con le seguenti condizioni:

            all'articolo 1, comma 2, inserire, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al periodo precedente saranno versate, nell'anno 2008, nella contabilità speciale di cui all'articolo 17.»;

            all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «provvedimenti adottati ai sensi delle predette disposizioni» aggiungere le seguenti: «, in relazione alla gestione dell'emergenza rifiuti in Campania di cui al presente decreto,».


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 1145, di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2008, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;

            evidenziato il notevole rilievo, ai fini della soluzione della drammatica situazione che da anni coinvolge il settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, dell'intervento legislativo, il quale si inserisce in una lunga serie di interventi legislativi volti a far fronte a tale perdurante situazione di emergenza;

            rilevato come il decreto-legge non presenti profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze;

        esprime

NULLA OSTA


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            premesso che l'istituzione dell'IRPA (Istituto di ricerca per la protezione ambientale) appare particolarmente complesso, comprendendo una ridefinizione complessiva dell'assetto di diversi enti di ricerca;

            premesso che l'articolo 13, comma 6, in materia di informazione e partecipazione dei cittadini, prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 13, senza coinvolgere il Parlamento nella sua adozione;

            considerato, inoltre, che l'articolo 18 prevede per il Sottosegretario di Stato e i capi missione la possibilità di derogare ad alcune disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio (articoli da 20 a 46), omettendo di sottolineare che tali disposizioni sono state recentemente modificate dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62, recante «Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali»;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) risulta necessario all'articolo 7, comma 3, aggiungere dopo le parole: «sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» le seguenti: «e del Ministro dell'istruzione, dell'università e la ricerca», nonché sostituire il periodo: «Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente» con le seguenti: «Con successivo decreto adottato di concerto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e la ricerca, da adottare sentite le Commissioni parlamentari competenti»;

            2) appare necessario prevedere, inoltre, all'articolo 13, comma 6, che lo schema di decreto interministeriale sia trasmesso, prima della sua adozione definitiva, alle Commissioni parlamentari competenti, ai fini dell'espressione del parere di competenza;

            3) si ritiene altresì necessario aggiungere all'articolo 18, capoverso «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», dopo le parole: «decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63» le seguenti: «e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62».


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1145, recante «Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile;

            rilevato che il provvedimento, all'articolo 18, introduce una deroga al regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore, che non appare congrua sotto il profilo dei costi e benefici;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dall'articolo 18 la deroga relativa al regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile» (atto Camera n. 1145);

            valutando positivamente nel complesso un intervento di forte impatto, mirato a risolvere la gravissima situazione in atto nella regione interessata nonché a ripristinare una situazione di legalità sul territorio;

            rilevata, e sottolineata, la delicatezza delle disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto, che derogano temporaneamente all'ordinaria disciplina sulla competenza giurisdizionale;

            osservata, in via generale, una certa indeterminazione in norme che dovrebbero definire con più chiarezza fattispecie, deroghe e termini;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) in relazione alle nuove funzioni assegnate dall'articolo 1 al Sottosegretario di Stato e ai capi missione sembrerebbe opportuno chiarire la nuova posizione dei presidenti delle province campane;

            b) in relazione all'articolo 2, comma 4, ove viene attribuita ai siti, alle aree e agli impianti connessi all'attività di gestione dei rifiuti la qualifica di «aree di interesse strategico nazionale», andrebbe meglio esplicitato che tale attribuzione riguarda solo i siti presenti nella regione Campania;

            c) analogamente, in relazione all'articolo 9, comma 5, andrebbe meglio chiarito che la procedura derogatoria prevista per la VIA relativa alla apertura delle discariche riguarda solo i 10 siti di cui al medesimo articolo, comma 1;

            d) valuti la Commissione la possibilità di prevedere misure più efficaci finalizzate ad incentivare la raccolta differenziata;

            e) con riferimento all'articolo 14, che sottrae al preventivo controllo di legittimità della Corte dei Conti una serie di atti, andrebbe chiarito l'ambito di applicazione della norma;

            f) in relazione all'articolo 18 andrebbero meglio individuate le disposizioni cui il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati a derogare;

            g) preveda il Governo una relazione periodica sull'utilizzo delle deroghe previste.

(Parere espresso il 10 giugno 2008).

        La X Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 90 del 2008, recante misure straordinarie per l'emergenza rifiuti nella regione Campania (atto Camera n. 1145), come modificato dalla Commissione di merito;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso l'11 giugno 2008).


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile, nel testo come risultante dagli emendamenti approvati;

            valutata positivamente la finalità del provvedimento teso a superare una situazione emergenziale in Campania dove è dato riscontrare un contesto socio-economico-ambientale particolarmente grave con conseguente possibile lesione dei diritti fondamentali dei cittadini, esposti a rischi di natura igienico-sanitaria ed ambientale;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta dell'11 giugno 2008;

            constatato che le disposizioni del provvedimento sono previste in deroga alla normativa vigente al fine di far fronte alla situazione emergenziale connessa alla gestione dell'emergenza rifiuti in Campania;

            considerata la straordinarietà dell'intervento che ha valenza per un limitato e definito periodo di tempo;

            esaminata la disposizione - di cui all'articolo 15 - recante misure per assicurare la complessiva funzionalità degli uffici del Dipartimento della protezione civile in una situazione di emergenza, le quali sono autorizzate anche in deroga alla normativa vigente in relazione ai maggiori compiti assegnati dal decreto-legge;

            considerata la disposizione concernente il personale del Dipartimento della protezione civile recata dall'articolo 16 finalizzata a migliorare la funzionalità e l'efficienza degli uffici del Dipartimento, tra l'altro, mediante procedure di riqualificazione del personale non dirigenziale del ruolo della protezione civile, comunque previo espletamento di apposita procedura selettiva, nonché mediante procedure di inquadramento del personale dirigenziale in servizio, a cui è comunque richiesto il requisito di cinque anni di continua permanenza nell'incarico presso il Dipartimento;

            rilevato che l'articolo 16 reca ulteriori disposizioni (ampliamento della misura di accesso alla dirigenza di seconda fascia mediante concorso riservato al personale interno del Dipartimento della protezione civile; inquadramento nel ruolo dei dirigenti di prima fascia di una unità di personale dirigenziale appartenente a società esterne) che si inquadrano nella finalità complessiva del provvedimento teso ad assicurare anche competenze adeguate alla risoluzione delle problematiche emergenziali connesse allo smaltimento dei rifiuti in Campania;

            considerato che la deroga - prevista all'articolo 18 - alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare agli articoli 18 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente), 46 (prevenzione incendi), 225 (misure specifiche di protezione e di prevenzione) e agli allegati del medesimo decreto legislativo, è disposta solo per far fronte all'emergenza dello smaltimento dei rifiuti in Campania e comunque nel rispetto dei principi fondamentali in materia di sicurezza sul lavoro;

            rilevato inoltre che già il citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riconosce in sostanza la possibilità, per i servizi di protezione civile, di deroga alla normativa ivi prevista, stante che all'articolo 3 si stabilisce nei confronti, tra l'altro, di tali servizi che le disposizioni del decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo con regolamenti governativi, allo stato non ancora emanati;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge n. 1145 recante «Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile»;             premesso che l'emergenza rifiuti deve essere affrontata tenendo conto dei profili di carattere igienico-sanitario e sociale;

            tenuto conto dell'allarme reale della popolazione;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            1) all'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un eventuale inserimento, nell'ottica prioritaria della tutela della salute dei cittadini, di una norma che garantisca tutti i controlli necessari ed una pianificazione di monitoraggi continui;

            2) valuti la Commissione di merito i possibili profili problematici riguardanti la derogabilità, ai sensi dell'articolo 18, delle disposizioni relative ai criteri di ammissione in discarica di alcune categorie di rifiuti stabiliti dalla normativa comunitaria;

            3) all'articolo 19-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere in fine il seguente periodo: «La relazione espone altresì le modalità con cui, nel ricorrere alle deroghe di cui all'articolo 18, è stato assicurato il rispetto dei princ? fondamentali in materia igienico-sanitaria»;

            4) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare il Governo a predisporre un piano di interventi strutturali per assicurare - nel contesto della gestione dei rifiuti in Campania - la tutela della salute e per affrontare, in via sperimentale, i problemi connessi all'inserimento dei rifiuti negli appositi contenitori da parte delle persone disabili;

            5) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare il Governo a predisporre un piano d'intervento strutturale per bonificare le aree contaminate dai rifiuti tossico-nocivo pericolosi per la salute pubblica, per l'ambiente e potenzialmente contaminanti le acque superficiali e profonde oltre che le vegetazioni, i prodotti dell'agricoltura e della zootecnia, tutto questo essendo provocato da decenni di smaltimenti abusivi ed illegali di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali.


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 10 giugno 2008).

        La XIII Commissione,

            esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 1145, elaborato dalla VIII Commissione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 7, comma 3, relativo all'istituzione dell'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), sia specificato, con riferimento all'adozione dei provvedimenti attuativi, che sono salvaguardate le attuali prerogative e competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

(Parere espresso l'11 giugno 2008).


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1145, di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2008 recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile», nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla VIII Commissione Ambiente; valutata la necessità di porre fine ad una situazione emergenziale che si protrae ormai da oltre un decennio, con gravissime ripercussioni sia sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini che con riferimento all'immagine internazionale del Paese;

            tenuto altresì conto della necessità di assicurare la compatibilità delle disposizioni in esame con la normativa comunitaria e di garantire il rispetto dei principi cardine sui rifiuti - programmazione, prossimità, autosufficienza gestionale, responsabilità condivisa e gestione integrata - stabiliti dalle direttive di settore;

            rilevato che le disposizioni recate dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge consentono la proroga per un triennio dello stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento (attraverso le deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 36 del 2003 ed agli articoli 191 e 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006), potendo condurre di fatto alla creazione di nuove discariche;

            considerato che le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge in esame, introducono una disciplina derogatoria in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti, fissando un termine di soli sette giorni per il rilascio di tale valutazione;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di una modifica dell'articolo 18 del decreto-legge in esame, laddove si dispone la deroga alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 e al punto 2.4.2. dell'Allegato I del decreto legislativo n. 36 del 2003, che reca attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Mediante tale deroga, infatti, si interviene sulla disciplina riguardante la distinzione tra rifiuti ammissibili e rifiuti non ammissibili, sul divieto di diluizione o miscela dei rifiuti al solo fine di renderli conformi a criteri di ammissibilità e sulla previsione della necessità che il substrato della base e dei fianchi della discarica consista in una barriera geologica, naturale o artificiale, che risponda a specifici requisiti di permeabilità e spessore.



TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.
Art. 1.
Art. 1.
      1. È convertito in legge il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.       1. Il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1, al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alle attività di cui al presente comma si provvederà a valere sulle risorse disponibili sulle gestioni esistenti e, in via residuale, sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze».

        All'articolo 2:

            al comma 9, la parola: «complessiva» è soppressa;

            al comma 12, dopo le parole: «a valere sulle risorse» sono inserite le seguenti: «dei comuni interessati»;

            dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

        «12-bis. Il Sottosegretario di Stato, sessanta giorni prima della cessazione dello stato di emergenza, presenta al Parlamento una relazione nella quale quantifica tutti gli oneri relativi agli interventi realizzati a carico delle risorse di cui all'articolo 17, indicando puntualmente e in modo motivato le esigenze in atto, le risorse disponibili e i soggetti pubblici e privati ai quali verranno affidati gli oneri della gestione ordinaria del ciclo dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania».

        All'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: «relativi ai reati» sono inserite le seguenti: «, consumati o tentati,» e le parole: «ed ai reati in materia ambientale» sono soppresse.

        All'articolo 5, il comma 4 è soppresso.

        All'articolo 6:

            al comma 1, secondo periodo, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;

            al comma 2:

            al primo periodo, la parola: «nonché» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la produzione di combustibile da rifiuti di qualità (CDR-Q) da utilizzarsi in co-combustione nei cementifici e nelle centrali termoelettriche»;

            al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, entro un limite di spesa di euro 10.900.000».

        All'articolo 7:

            al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Al conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La copertura dei relativi oneri è assicurata mediante soppressione di un posto di funzione di livello dirigenziale generale effettivamente ricoperto di cui all'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, nonché mediante la soppressione di posti di funzione di livello dirigenziale non generale, effettivamente ricoperti, in modo da garantire l'invarianza della spesa»;

            il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. È istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA). Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'IRPA sono trasferite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla medesima data, sono soppressi. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'IRPA. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'IRPA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nomina un commissario. Dall'attuazione del presente comma, compresa l'attività del commissario di cui al precedente periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

            dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        «3-bis. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è composta da venticinque esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei venticinque esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al periodo precedente. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, nel caso di cui al presente comma, così come in quello di cui al comma 1 del presente articolo, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

            la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali».

        Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

    «Art. 8-bis. - (Misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori). - 1. Per superare la situazione di emergenza e per assicurare una adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti in Campania, per gli impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori dei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta motivata del Sottosegretario di Stato, definisce le condizioni e le modalità per concedere, con propri decreti, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

        All'articolo 9, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

        «7-bis. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 19, è vietato il trasferimento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti in altre regioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        All'articolo 10, al comma 2, dopo le parole: «per il periodo di tempo strettamente necessario» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009»; le parole: «senza maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; dopo le parole: «non spetta alcun compenso» sono inserite le seguenti: «, emolumento o rimborso spese»; dopo le parole: «avente il compito di valutare» sono inserite le seguenti: «, attraverso un'apposita pianificazione di monitoraggi continui,».

        All'articolo 11:

            al comma 1, le parole da: «31 dicembre 2008» fino a: «e al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009, il 35 per cento entro il 31 dicembre 2010 e il 50 per cento entro il 31 dicembre 2011, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 15 per cento, al 25 per cento e al 40 per cento»;

            ai commi 4 e 6, le parole: «nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

            al comma 6, dopo le parole: «regione Campania,» sono inserite le seguenti: «anche in forma associata,»;

            al comma 12:

            al primo periodo, dopo le parole: «di compensazione ambientale» sono inserite le seguenti: «e bonifica»;

            al secondo periodo, le parole: «per l'importo di 47 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 47 milioni di euro» e dopo le parole: «del Fondo per le aree sottoutilizzate» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,».

        All'articolo 12:

            al comma 1, le parole: «per l'importo massimo di quaranta milioni di euro» sono soppresse;

            il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 e del presente articolo si provvede, nel limite massimo di quaranta milioni di euro, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17».

        All'articolo 13:

            al comma 1, dopo le parole: «l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati,» sono inserite le seguenti: «al fine di promuovere il rispetto dell'ambiente, anche stimolando l'adozione di comportamenti e abitudini tali da favorire lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti,» e le parole: «senza maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;

            al comma 3, le parole: «senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

        All'articolo 14, al comma 1, dopo le parole: «nonché l'articolo 5-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 5,».

        All'articolo 15:

            al comma 1, alinea, le parole: «Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17, destinate ad iniziative di spese di parte corrente,» sono soppresse;

            dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 2, si provvede a valere sulle risorse destinate ad interventi di parte corrente di cui all'articolo 17, nel limite di 12 milioni di euro».

        All'articolo 16:

            al comma 1, lettera a), le parole: «anche in soprannumero,» sono soppresse;

            al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1, lettera a), e 2, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978»;

            la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per garantire la funzionalità dell'Amministrazione».

        All'articolo 17:

            il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008, che costituisce limite di spesa per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, ad eccezione di quelle derivanti dagli articoli 11, comma 12, e 16. La dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è trasferita, nell'anno 2008, su apposita contabilità speciale per l'attuazione degli interventi di cui al precedente periodo. Una quota della medesima dotazione, pari al 10 per cento, è destinata a spese di parte corrente»;

            dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        «3-bis. Il Sottosegretario di Stato provvede al monitoraggio degli impegni finanziari assunti, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, informando il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per il periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo per la protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225».

        Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

        «Art. 19-bis. - (Informazione al Parlamento). - 1. Entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente, ogni sei mesi, il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, con particolare riferimento alle misure previste dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 18, nonché sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti. Nella relazione è fornita dettagliata illustrazione dell'impiego del Fondo di cui all'articolo 17 e di ogni altro finanziamento eventualmente destinato alle finalità del presente decreto, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. La relazione espone, altresì, le modalità con cui, nel ricorrere alle deroghe di cui all'articolo 18, è stato assicurato il rispetto dei princìpi fondamentali in materia igienico-sanitaria».

DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 2008, N. 90


Decreto-legge 23 aprile 2008, n. 90, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 2008.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Visti gli articoli 9 e 10 della legge 23 agosto 1988, n.400;

        Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225;

        Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327;

        Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

        Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

        Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

        Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

        Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;

        Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;

        Considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta a rischi di natura igienico-sanitaria ed ambientale;

        Considerate le ripercussioni in atto sull'ordine pubblico;

        Tenuto conto della necessità e dell'assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti urbani prodotti nella regione Campania;

        Considerato il continuo svilupparsi di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento, ovvero abbandonati sull'intero territorio campano, e della conseguente emissione di sostanze altamente inquinanti nell'atmosfera;

        Ravvisata l'ineludibile esigenza di disporre per legge l'individuazione e la realizzazione delle discariche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti, tenuto conto delle tensioni sociali che rendono oltremodo critica la localizzazione degli impianti a servizio del ciclo di smaltimento dei rifiuti, con riflessi dannosi di portata imprevedibile per la salute delle popolazioni della regione, e della conseguente necessità di procedere immediatamente allo smaltimento dei rifiuti giacenti o comunque sversati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani;

        Ritenuto altresì di inserire le misure emergenziali in un quadro coerente con l'esigenza del definitivo superamento del problema dello smaltimento dei rifiuti in Campania, anche individuando soluzioni alternative al conferimento in discarica dei rifiuti urbani mediante il relativo smaltimento in impianti di termodistruzione;

        Ritenuta la necessità di disporre in via legislativa interventi di bonifica e di compensazione ambientale finalizzati ad assicurare adeguata tutela al territorio della regione Campania, nonché interventi per la raccolta differenziata dei rifiuti nello stesso territorio;

        Tenuto conto degli esiti dei molteplici procedimenti giudiziari che hanno evidenziato il coinvolgimento della criminalità organizzata nelle attività di gestione dei rifiuti nella regione Campania e considerata la necessità di fornire adeguate risposte, anche in termini di efficienza, nello svolgimento delle attività di indagine in ordine ai reati commessi nell'ambito delle predette attività di gestione dei rifiuti;

        Tenuto conto dei reiterati e motivati provvedimenti giudiziari cautelari che hanno disposto il sequestro degli impianti di produzione dei combustibili da rifiuti (CDR) esistenti nella regione Campania;

        Viste le sentenze della Corte Costituzionale n. 237 e n. 239, del 18-26 giugno 2007, emesse nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

        Vista la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 27187 del 28 dicembre 2007, sulla giurisdizione del Giudice amministrativo sui procedimenti cautelari in materia di gestione dei rifiuti;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Articolo 1.
(Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).

        1. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuito il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per il periodo emergenziale stabilito ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

        1. Identico.

        2. In deroga all'articolo 1, commi 376 e 377, all'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli articoli 2, 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania è preposto un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato: «il Sottosegretario di Stato»; per tale incarico, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, può essere nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui resta ferma la competenza ad esercitare in tale veste i compiti attinenti alla protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché alla materia di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre del 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito degli indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere, pari ad euro 86.500 per l'anno 2008 ed euro 173.000 per l'anno 2009 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.         2. Identico.
        3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sostituzione dei Commissari delegati di cui all'articolo 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata         3. Identico.
nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008, il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto, provvede alla nomina di uno o più capi missione con compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega, che subentrano ai Commissari delegati in carica, definendo le strutture di supporto sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, in sostituzione delle strutture delle gestioni commissariali.
        4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è disciplinato il subentro nelle competenze commissariali sulla base di quanto previsto dal presente articolo, con utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione delle gestioni esistenti. Eventuali nuove maggiori esigenze che si manifesteranno nel corso delle attività saranno fronteggiate a valere sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze. Le risorse giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati confluiscono su apposita contabilità speciale intestata al Sottosegretario di Stato.         4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è disciplinato il subentro nelle competenze commissariali sulla base di quanto previsto dal presente articolo, con utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione delle gestioni esistenti. Alle attività di cui al presente comma si provvederà a valere sulle risorse disponibili sulle gestioni esistenti e, in via residuale, sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze. Le risorse giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati confluiscono su apposita contabilità speciale intestata al Sottosegretario di Stato.

Articolo 2.
(Attribuzioni del Sottosegretario di Stato).

Articolo 2.
(Attribuzioni del Sottosegretario di Stato).

        1. Ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, provvede, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti, all'attivazione dei siti da destinare a discarica, così come individuati nell'articolo 9.

        1. Identico.

        2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, così come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, il Sottosegretario di Stato può altresì utilizzare le procedure di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative, per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.         2. Identico.
        3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori,         3. Identico.
le discariche di servizio, i siti di stoccaggio provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato può disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.
        4. I siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione.         4. Identico.
        5. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende più difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.         5. Identico.
        6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorità competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato.         6. Identico.
        7. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è assistito dalla forza pubblica ed a tale fine le autorità di pubblica sicurezza e le altre autorità competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni del Sottosegretario medesimo. Il Sottosegretario di Stato richiede altresì l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché il concorso delle Forze armate stesse unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti.         7. Identico.
        8. Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorità competenti, in termini di stretta funzionalità rispetto alle competenze di cui al presente articolo, l'adozione di ogni provvedimento necessario all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal relativo testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.         8. Identico.
        9. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque impedisce, ostacoli o rende più difficoltosa la complessiva azione di gestione dei rifiuti è punito a norma dell'articolo 340 del codice penale.         9. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque impedisce, ostacoli o rende più difficoltosa la azione di gestione dei rifiuti è punito a norma dell'articolo 340 del codice penale.
        10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti, è punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, del codice penale.         10. Identico.
        11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attività di gestione dei rifiuti, può disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attività di gestione medesima, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.         11. Identico.
        12. Nel caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato è autorizzato al ricorso di interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse già destinate alla gestione dei rifiuti.         12. Nel caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato è autorizzato al ricorso di interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse dei comuni interessati già destinate alla gestione dei rifiuti.
          12-bis. Il Sottosegretario di Stato, sessanta giorni prima della cessazione dello stato di emergenza, presenta al Parlamento una relazione nella quale quantifica tutti gli oneri relativi agli interventi realizzati a carico delle risorse di cui all'articolo 17, indicando puntualmente e in modo motivato le esigenze in atto, le risorse disponibili e i soggetti pubblici e privati ai quali verranno affidati gli oneri della gestione ordinaria del ciclo dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania.

Articolo 3.
(Competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania).

Articolo 3.
(Competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania).

        1. Nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonché a quelli ad essi connessi a norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale, le funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale le esercita anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni.

        1. Nei procedimenti relativi ai reati, consumati o tentati, riferiti alla gestione dei rifiuti nella regione Campania, nonché a quelli ad essi connessi a norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale, le funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale le esercita anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni.

        2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale. Non si applicano le previsioni dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.         2. Identico.
        3. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il coinvolgimento della criminalità organizzata, si applicano le disposizioni dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale in materia di attività del Procuratore nazionale antimafia.         3. Identico.
        4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta il Procuratore della Repubblica di Napoli, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate presso il giudice competente da un magistrato designato dallo stesso Procuratore della Repubblica.         4. Identico.
        5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, per i quali non è stata esercitata l'azione         5. Identico.
penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei commi 1 e 2.
        6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice diverso da quello indicato al comma 2, cessano di avere effetto se entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 del codice di procedura penale.         6. Identico.
        7. Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure di redistribuzione dei magistrati in servizio e di riallocazione del personale amministrativo in servizio al fine di potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate esigenze derivanti dall'applicazione del presente articolo. Agli oneri derivanti dal trattamento di trasferimento, ove spettante, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.         7. Identico.
        8. Per tutta la durata dell'emergenza, le aree destinate a discarica ed a siti di stoccaggio di cui all'articolo 9, nonché quelle individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato, possono essere sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono gravi indizi di reato, sempreché il concreto pregiudizio alla salute e all'ambiente non sia altrimenti contenibile.         8. Identico.
        9. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia al termine dello stato emergenziale in relazione al quale è emanato il presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato emergenziale stesso.         9. Identico.

Articolo 4.
(Tutela giurisdizionale).

Articolo 4.
(Tutela giurisdizionale).

        1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati.

        Identico.

        2. Le misure cautelari, adottate da una autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove non riconfermate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dall'autorità giudiziaria competente ai sensi del presente articolo.

Articolo 5.
(Termovalorizzatori di Acerra (NA),
Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno).

Articolo 5.
(Termovalorizzatori di Acerra (NA),
Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno).

        1. Al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, è autorizzato, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER:  19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate.

        1. Identico.

        2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, è autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo.         2. Identico.
        3. Fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 aprile 2008 n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di termodistruzione nel comune di Salerno, è altresì autorizzata la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE), conformemente al parere positivo con prescrizioni reso dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale, fatta eccezione per quanto previsto in tema di rifiuti ammessi a conferimento.         3. Identico.
        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte nel limite delle complessive risorse recate dall'articolo 17.         Soppresso.

Articolo 6.
(Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti).

Articolo 6.
(Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti).

        1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, deve essere realizzata una valutazione in ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, anche ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della stessa società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, che tenga conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione degli stessi: Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino - località Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonché del termovalorizzatore di Acerra (NA). Detta

        1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, deve essere realizzata una valutazione in ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, anche ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della stessa società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, che tenga conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione degli stessi: Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino - località Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonché del termovalorizzatore di Acerra (NA). Detta

valutazione è effettuata da una Commissione composta da cinque componenti di comprovata professionalità tecnica, nominati dal Presidente della Corte d'appello di Napoli, con spese a carico delle parti private interessate e senza oneri a carico del bilancio dello Stato. valutazione è effettuata da una Commissione composta da cinque componenti di comprovata professionalità tecnica, nominati dal Presidente della Corte d'appello di Napoli, con spese a carico delle parti private interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
        2. All'esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, nonché per la trasferenza dei rifiuti urbani. A tale fine, il Sottosegretario di Stato dispone per la progettazione, la realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza, delle conseguenti opere necessarie, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17.         2. All'esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, per la trasferenza dei rifiuti urbani, nonché per la produzione di combustibile da rifiuti di qualità (CDR-Q) da utilizzarsi in co-combustione nei cementifici e nelle centrali termoelettriche. A tale fine, il Sottosegretario di Stato dispone per la progettazione, la realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza delle conseguenti opere necessarie, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17, entro un limite di spesa di euro 10.900.000.

Articolo 7.
(Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale).

Articolo 7.
(Misure per garantire la razionalizzazione
di strutture tecniche statali).

        1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è ridotto da sessanta a cinquanta, ivi inclusi il presidente e il segretario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinquanta commissari, in modo da assicurare un congruo rapporto di proporzione fra i diversi tipi di competenze ed esperienze da ciascuno di essi apportate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, di natura regolamentare, al riordino della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale.

        1. Identico.

        2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale.». La copertura dei relativi oneri è assicurata mediante soppressione dei due posti di funzione di livello dirigenziale generale effettivamente coperti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità tecniche, finanziarie e organizzative degli uffici di diretta collaborazione, anche relativamente all'esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.         2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale.». Al conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La copertura dei relativi oneri è assicurata mediante soppressione di un posto di funzione di livello dirigenziale generale effettivamente ricoperto di cui all'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, nonché mediante la soppressione di posti di funzione di livello dirigenziale non generale, effettivamente ricoperti, in modo da garantire l'invarianza della spesa. Ai sensi dell'articolo 14,
  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità tecniche, finanziarie e organizzative degli uffici di diretta collaborazione, anche relativamente all'esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.
        3. Il Segretario generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è componente di diritto, a titolo gratuito, della Commissione di cui al comma 1.         3. È istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA). Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'IRPA sono trasferite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla medesima data, sono soppressi. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'IRPA. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'IRPA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nomina un commissario. Dall'attuazione del presente comma, compresa l'attività del commissario di cui al precedente periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
          3-bis. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è composta da venticinque esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
  mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei venticinque esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al periodo precedente. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, nel caso di cui al presente comma, così come in quello di cui al comma 1 del presente articolo, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 8.
(Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi).

Articolo 8.
(Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi).

        1. Al fine di raggiungere un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è autorizzato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente. Il sindaco del comune di Napoli individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sito del predetto impianto. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l'individuazione del sito da destinare alla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.

        Identico.

        2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ed agli articoli 191 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzato nella regione Campania, per un triennio rispetto al termine di cui al citato articolo 2, l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti, aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento.
        3. È prorogato per un triennio rispetto al termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, lo stoccaggio dei rifiuti aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, in attesa di smaltimento, nonché il deposito dei rifiuti stessi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.
        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
 

Articolo 8-bis.
(Misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori).
 

        1. Per superare la situazione di emergenza e per assicurare una adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti in

  Campania, per gli impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori dei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta motivata del Sottosegretario di Stato, definisce le condizioni e le modalità per concedere, con propri decreti, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 9.
(Discariche).

Articolo 9.
(Discariche).

        1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio a regime della funzionalità dell'intero sistema impiantistico previsto dal presente decreto, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, è autorizzata la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - località Nocecchie; Savignano Irpino (AV) - località Postarza; Serre (SA) - località Macchia Soprana; nonché presso i seguenti comuni: Andretta (AV) - località Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) - località Pozzelle e località Cava Vitiello; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane); Caserta - località Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) - località Ferrandelle; Serre (SA) - località Valle della Masseria.

        1. Identico.

        2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonché 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18.         2. Identico.
        3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti aventi codice CER: 20.03.01.         3. Identico.
        4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania è autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.         4. Identico.
        5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché         5. Identico.
alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.
        6. L'articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è abrogato.         6. Identico.
        7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono definite, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le discipline specifiche in materia di benefìci fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica, previa individuazione della specifica copertura finanziaria, con disposizione di legge.         7. Identico.
          7-bis. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 19, è vietato il trasferimento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti in altre regioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        8. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così sostituito: «Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.».         8. Identico.
        9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione del comma 7, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.         9. Identico.

Articolo 10.
(Impianti di depurazione).

Articolo 10.
(Impianti di depurazione).

        1. Sono autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque reflue, siti nella regione Campania, le attività di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali.

        1. Identico.

        2. In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui all'articolo 18, è autorizzata, per il periodo di tempo strettamente necessario, l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, nella misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, previa valutazione da parte         2. In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui all'articolo 18, è autorizzata, per il periodo di tempo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, nella misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
di un apposito gruppo di lavoro, istituito, senza maggiori oneri, dal Sottosegretario di Stato e composto da esperti individuati nell'ambito delle amministrazioni statali e regionali competenti per materia, cui non spetta alcun compenso, avente il compito di valutare la presunta entità e durata degli effetti in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali e del sistema antropico dei siti che ospitano i predetti impianti. e successive modificazioni, previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal Sottosegretario di Stato e composto da esperti individuati nell'ambito delle amministrazioni statali e regionali competenti per materia, cui non spetta alcun compenso, emolumento o rimborso spese, avente il compito di valutare, attraverso un'apposita pianificazione di monitoraggi continui, la presunta entità e durata degli effetti in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali e del sistema antropico dei siti che ospitano i predetti impianti.

Articolo 11.
(Raccolta differenziata).

Articolo 11.
(Raccolta differenziata).

        1. Ai comuni della regione Campania che non raggiungano l'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2008, il 35 per cento entro il 31 dicembre 2009 e il 50 per cento entro il 31 dicembre 2010, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 25 per cento, 35 per cento e al 50 per cento dell'importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e smaltimento.

        1. Ai comuni della regione Campania che non raggiungano l'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2009, il 35 per cento entro il 31 dicembre 2010 e il 50 per cento entro il 31 dicembre 2011, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 15 per cento, al 25 per cento e al 40 per cento dell'importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e smaltimento.
        2. Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gli obiettivi medesimi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili delle stesse amministrazioni.         2. Identico.
        3. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, è abrogato.         3. Identico.
        4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario di Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da pubblicare mediante modalità individuate dal Sottosegretario di Stato, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili.         4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario di Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da pubblicare mediante modalità individuate dal Sottosegretario di Stato, nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        5. I Presidenti delle province della regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano le necessarie iniziative per disincentivare l'utilizzo dei beni «usa e getta», fatta eccezione per i materiali compostabili. Tale norma non si applica alle strutture sanitarie e veterinarie a carattere pubblico e privato.         5. Identico.
        6. I sindaci dei comuni della regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, promuovono ogni occorrente iniziativa per favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili.         6. I sindaci dei comuni della regione Campania, anche in forma associata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, promuovono ogni occorrente iniziativa per favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici, nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        7. Presso le sedi della pubblica amministrazione, della grande distribuzione, delle imprese con personale dipendente superiore a cinquanta unità e dei mercati all'ingrosso e ortofrutticoli della regione Campania è fatto obbligo di provvedere alla raccolta differenziata; i rappresentanti legali degli enti predetti rendono al Sottosegretario di Stato, con cadenza trimestrale, i dati della raccolta differenziata operata.         7. Identico.
        8. Nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'articolo 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino della provincie di Napoli e Caserta, istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione è affidata ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato.         8. Identico.
        9. Ai mezzi e alle attrezzature necessari all'attivazione della raccolta differenziata, nei comuni afferenti ai consorzi di cui al comma 8, si fa fronte con i corrispettivi previsti dall'accordo quadro ANCI-CONAI sottoscritto il 14 dicembre 2004, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio devoluti a tale scopo alla apposita contabilità. Tali corrispettivi sono destinati all'acquisto delle attrezzature ed al noleggio dei mezzi necessari all'attivazione della raccolta differenziata.         9. Identico.
        10. Il CONAI, con oneri a proprio carico, è tenuto a predisporre ed effettuare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in collaborazione con i capi missione, una capillare campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare i livelli di raccolta differenziata nei comuni della regione Campania. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a definire le modalità tecniche, finanziarie ed organizzative necessarie ad assicurare l'uniformità di indirizzo e l'efficacia delle iniziative attuative della campagna di comunicazione di cui al presente comma.         10. Identico.
        11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Napoli e ASIA S.p.A., gestore di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, presentano un piano di raccolta differenziata adeguato alla popolazione residente. In caso di inadempienza o di mancata attuazione del predetto piano, il Sottosegretario di Stato provvede in via sostitutiva, con oneri a carico del bilancio del comune di Napoli.         11. Identico.
        12. Al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Sottosegretario di Stato, promuove la stipula di accordi, anche integrativi di quelli già sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati, con soggetti pubblici o privati. Agli interventi di cui al presente comma, per l'importo di 47 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si fa fronte a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate con le risorse disponibili destinate a tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013.         12. Al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale e bonifica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Sottosegretario di Stato, promuove la stipula di accordi, anche integrativi di quelli già sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati, con soggetti pubblici o privati. Agli interventi di cui al presente comma, nel limite massimo di 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si fa fronte a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con le risorse disponibili destinate a tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013.

Articolo 12.
(Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori
e cottimisti).

Articolo 12.
(Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori
e cottimisti).

        1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 21, i capi missione possono provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse società affidatarie, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale per l'importo massimo di quaranta milioni di euro.

        1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 21, i capi missione possono provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse società affidatarie, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale.

        2. Ai fini del pagamento diretto, le società originariamente affidatarie o eventuali società ad esse subentrate dovranno trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi missione contenenti la parte delle attività eseguite dai soggetti di cui al comma 1.         2. Identico.
        3. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17.         3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 e del presente articolo si provvede, nel limite massimo di quaranta milioni di euro, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17.

Articolo 13.
(Informazione e partecipazione dei cittadini).

Articolo 13.
(Informazione e partecipazione dei cittadini).

        1. Il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto definisce, con proprio provvedimento, le iniziative, anche di carattere culturale e divulgativo, volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati, senza maggiori oneri.

        1. Il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto definisce, con proprio provvedimento, le iniziative, anche di carattere culturale e divulgativo, volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati, al fine di promuovere il rispetto dell'ambiente, anche stimolando l'adozione di

  comportamenti e abitudini tali da favorire lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
        2. Le attività di informazione della popolazione sono attuate in collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali ed in accordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in collaborazione con soggetti privati.         2. Identico.
        3. Al fine di assicurare la più compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le competenze previste da tale legge, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.         3. Al fine di assicurare la più compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le competenze previste da tale legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
        4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assume, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, tutte le iniziative necessarie a garantire una adeguata informazione sui temi ambientali e attinenti alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti.         4. Identico.
        5. A partire dall'anno scolastico 2008-2009 negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania, al fine di assicurare agli studenti ogni utile informazione in ordine alla corretta gestione dei rifiuti domestici, vengono assunte specifiche iniziative nell'ambito delle discipline curricolari, anche mediante ricorso ad interventi didattico-educativi integrativi.         5. Identico.
        6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, nell'ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.         6. Identico.

Articolo 14.
(Norma di interpretazione autentica).

Articolo 14.
(Norma di interpretazione autentica).

        1. L'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché l'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si interpretano nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

        1. L'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si interpretano nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Articolo 15.
(Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità
dell'Amministrazione).
Articolo 15.
(Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità
dell'Amministrazione).
        1. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17, destinate ad iniziative di spese di parte corrente, in relazione ai maggiori compiti assegnati dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato ed il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, anche in deroga alla normativa vigente a:         1. In relazione ai maggiori compiti assegnati dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato ed il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, anche in deroga alla normativa vigente a:

            a) prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative in atto fino alla cessazione delle situazioni di grave necessità in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009;

            a) identica;

            b) avvalersi di personale di comprovata qualificazione professionale proveniente da enti e aziende pubbliche o private, stipulando all'uopo contratti di diritto privato della durata massima di un anno e, comunque, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2009, non rinnovabili.

            b) identica.

        2. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri è disciplinata l'organizzazione delle strutture di missione di cui all'articolo 1, comma 3, ai sensi delle relative disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e sono determinati gli emolumenti spettanti al personale comunque coinvolto nella gestione delle attività di cui al presente decreto, ivi compreso quello appartenente alle Forze di polizia, alle Forze armate, ed al Corpo dei vigili del fuoco.

        2. Identico.

          2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 2, si provvede a valere sulle risorse destinate ad interventi di parte corrente di cui all'articolo 17, nel limite di 12 milioni di euro.
        3. Le risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento delle finalità inerenti all'emergenza rifiuti nella regione Campania anche afferenti al Fondo di protezione civile sono insuscettibili di pignoramento o sequestro e sono privi di effetto i pignoramenti già notificati.         3. Identico.

Articolo 16.
(Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità
dell'amministrazione).

Articolo 16.
(Misure per garantire la funzionalità
dell'Amministrazione).

        1. In relazione ai maggiori oneri assegnati al Dipartimento della protezione civile dal presente decreto:

        1. Identico:

            a) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, proveniente dai ruoli ad

            a) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, proveniente dai ruoli ad

esaurimento della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed assunto in ruolo nella ex sesta qualifica funzionale, è immesso, anche in soprannumero, previo espletamento di apposita procedura selettiva, nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo; esaurimento della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed assunto in ruolo nella ex sesta qualifica funzionale, è immesso, previo espletamento di apposita procedura selettiva, nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo;

            b) anche al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione delle problematiche di cui all'articolo 1, nonché con riferimento all'esigenza di disporre di idonee strutture di missione, il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è sostituito dal seguente:

            b) identica.

        «2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1 sono ricoperti:

            a) nella misura del 50 per cento tramite concorso pubblico;

            b) nella misura del 50 per cento tramite concorso per titoli ed esami riservato al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, con valutazione delle esperienze professionali maturate anche tramite lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso il medesimo Dipartimento.».

        2. Il Dipartimento per la protezione civile è autorizzato:

        2. Identico.

            a) ad avvalersi di una unità di personale dirigenziale appartenente a società a totale o prevalente capitale pubblico ovvero a società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia, di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

                

            b) ad inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, i dirigenti titolari di incarichi di prima fascia presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di anzianità nell'incarico.

                

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), valutati in euro 35.000 per l'anno 2008 e in euro 70.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere a) e b), valutati in euro 0,375 milioni per l'anno 2008 e in euro 0,75 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), valutati in euro 35.000 per l'anno 2008 e in euro 70.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere a) e b), valutati in euro 0,375 milioni per l'anno 2008 e in euro 0,75 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al

  monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1, lettera a), e 2, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

Articolo 17.
(Copertura finanziaria investimenti).

Articolo 17.
(Copertura finanziaria investimenti).

        1. Per far fronte alle spese derivanti dal presente decreto, ad eccezione di quelle derivanti dall'articolo 16 è istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con dotazione pari a 150 milioni di euro che costituisce limite di spesa per il trasferimento delle risorse, in relazione alle esigenze, sulla apposita contabilità speciale di cui un importo pari al dieci per cento è destinato a spese di parte corrente finalizzate alla risoluzione dell'emergenza.

        1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008, che costituisce limite di spesa per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, ad eccezione di quelle derivanti dagli articoli 11, comma 12, e 16. La dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è trasferita, nell'anno 2008, su apposita contabilità speciale per l'attuazione degli interventi di cui al precedente periodo. Una quota della medesima dotazione, pari al 10 per cento, è destinata a spese di parte corrente.

        2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articoli 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo di 450 milioni di euro, per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.         2. Identico.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         3. Identico.
          3-bis. Il Sottosegretario di Stato provvede al monitoraggio degli impegni finanziari assunti, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, informando il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per il periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo per la protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Articolo 18.
(Deroghe).

Articolo 18.
(Deroghe).

        1. Per le finalità di cui al presente decreto, il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei princìpi fondamentali in materia di tutela della salute dell'ambiente e del patrimonio culturale, alle specifiche disposizioni in materia

        Identico.

ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali, e di cui, in via non esclusiva, si riportano le seguente disposizioni:

            regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;

            legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sui lavori pubblici» articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo 331;

            regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»; in particolare titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

            regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» articoli 1, 7, 8, 12, 17;

            regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» e successive modificazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119;

            legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante «Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751», articolo 12; e R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, recante «Regolamento usi civici del Regno»; e legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» titoli I, II e III;

            legge 30 novembre 1950, n. 996, recante «Definitività dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248»;

            D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» articolo 56;

            legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; articolo 8, comma 1, secondo periodo;

            legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per l'edificabilità dei suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;

            D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, alle province ed alle comunità montane», articoli 69, 81, 82 e 101;

            legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e successive modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29;

            legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, articoli 2 e 5;

            decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale»;

            D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE concernenti norme in qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti industriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» articoli 6, 7, 8 e 17;

            legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

            legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» articoli 6, 11 e 13;

            legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;

            legge della regione Campania 1o marzo 1994, n. 11;

            D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, recante «Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina»;

            legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17;

            D.P.R. 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell'Ente parco nazionale del Vesuvio», Allegato A articoli 3, 4, 5, 7 e 8;

            legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» articolo 2, comma 12 e articolo 3, commi 1 e 7;

            D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

            legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e 11;

            D.P.R. 10 ottobre 1998, n. 408, recante «Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi» articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, e 18;

            decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», articolo 3, comma 12 e articolo 15;

            D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in

materia di lavori pubblici e successive modificazioni», articoli 9 e 12;
            decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, recante «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni», articoli 29 e 30;

            decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», articoli 50 e 54;

            D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» così come modificato e integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

            legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», articolo 24;

            decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 16 punto 2.4.2 dell'allegato I;

            decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 13 marzo 2003 articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003;

            decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147, 150, 152, 169, 181;

            decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;

            decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» articoli 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 118, 120, 121, 124, 125, 178, 182, 183, 191, 192, 193, 194, 196, 200, 202, 205, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 238, 242, 247, 256, 257, 258, 269, 270, 271, 272, 273, 281, 304;

            decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni I, II e III 241 e 243 e relative disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

            decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante «Misure straordinarie emergenza rifiuti Campania» articolo 1, comma 1, articolo 3, comma 1-ter;

            legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» articolo 1, commi 1117 e 1118;

            decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi straordinari per emergenza settore smaltimento rifiuti Campania», articolo 1, comma 3, articolo 3;

            legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2008, n. 4;

            decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati;

            le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;

            leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire.

Articolo 19.
(Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania).

Articolo 19.
(Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania).

        1. Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il 31 dicembre 2009.

        Identico.

 

Articolo 19-bis.
(Informazione al Parlamento).
 

        1. Entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente, ogni sei mesi, il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, con particolare riferimento alle misure previste dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 18, nonché sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti. Nella relazione è fornita dettagliata illustrazione dell'impiego del Fondo di cui all'articolo 17 e di ogni altro finanziamento eventualmente destinato alle finalità del presente decreto, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. La relazione espone, altresì, le modalità con cui, nel ricorrere alle deroghe di cui

  all'articolo 18, è stato assicurato il rispetto dei princìpi fondamentali in materia igienico-sanitaria.

Articolo 20.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 23 maggio 2008.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Alfano, Ministro della giustizia.
Maroni, Ministro dell'interno.
La Russa, Ministro della difesa.
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.


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