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PDL 968

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 968



PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

BORGHESI, MURA, COSTANTINI, RAZZI, LEOLUCA ORLANDO, EVANGELISTI, MONAI, CAMBURSANO, ZAZZERA, MESSINA

Modifiche agli articoli 56, 57, 92, 117 e 121 e abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei membri del Governo e dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per la riduzione dei costi della politica

Presentata il 13 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il tema delle riforme istituzionali è da circa venticinque anni all'attenzione del Parlamento. Nel tempo, si sono succeduti vari tentativi di riforma, più o meno autorevolmente sostenuti, e le proposte in materia di decentramento autonomista e di federalismo, di stabilità e di governabilità, di rappresentanza e di decisione politica hanno affaticato generazioni di costituzionalisti e dato vita a un intenso confronto politico e dottrinale.
      Le riforme istituzionali hanno attraversato e caratterizzato, in particolare, l'intero corso della XIV legislatura. Il progetto di riforma del Governo di centro-destra modificava interamente la parte seconda della Costituzione. Ma il referendum del 25 e 26 giugno 2006 ha bocciato una riforma costituzionale probabilmente troppo pretenziosa e di conseguenza poco chiara al popolo italiano.
      Numerosi progetti di legge sono stati presentati nella XV legislatura e sono anche arrivati alla discussione in Aula, peraltro senza giungere all'approvazione finale anche a causa della fine anticipata della stessa legislatura.
      La presente proposta di legge costituzionale non intende affrontare il tema nella sua globalità, ma vuole razionalizzare le istituzioni per migliorarne il funzionamento e per ridurne i costi; un intervento di cui beneficeranno le casse dello Stato, facendo anche riacquistare alla classe politica una maggiore fiducia agli occhi dell'opinione pubblica.
      Infatti, si propone anzitutto la riduzione del numero dei parlamentari, secondo le linee di un dibattito ormai antico, che vede nella riduzione medesima sia l'obiettivo della riduzione dei costi, sia la definizione di un livello di più efficiente rappresentanza politica. Secondo la presente proposta di legge costituzionale il numero dei deputati diminuisce da seicentotrenta a quattrocento e il numero dei senatori da trecentoquindici a duecento.
      Si propone inoltre la fissazione a livello costituzionale di un numero massimo di Ministeri (dodici) e di un tetto ai componenti del Governo (sessanta), da inserire nell'articolo 92. Tale numero è già previsto dall'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2007). Si fissa inoltre il numero dei Ministri senza portafoglio a cinque, fermo restando il limite di dodici Ministri con portafoglio.
      Un'attenzione particolare è poi dedicata alle regioni. Nei primi anni '90 il dibattito evidenziava l'insoddisfazione per un sistema ancora segnato dal prevalere di un centralismo statalista. La grande crisi politico-istituzionale di quegli anni diede una forte spinta al decentramento delle funzioni dello Stato e al rafforzamento delle istituzioni territoriali, con l'introduzione di innovazioni importanti, poi culminate nella riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 2001).
      Lo spostamento di consistenti quote di potere reale verso il basso non sempre ha prodotto buon governo, trasparenza nei processi decisionali e maggiore responsabilità dei governanti verso i governati: anzi, non sono mancati casi in cui è cresciuta la dissipazione clientelare delle risorse in un contesto di sostanziale irresponsabilità. E ciò appare tanto più riprovevole in quanto il sistema sembra talora impermeabile alla grave crisi della finanza pubblica.
      Con la presente proposta di legge costituzionale si vogliono pertanto introdurre regole stringenti per quanto riguarda l'assetto degli organi istituzionali della regione. Si intende così dare risposta a critiche assai diffuse che sono sorte - soprattutto a seguito dell'adozione dei nuovi statuti regionali - per la proliferazione del numero dei consiglieri e degli assessori.
      Infatti si propone di inserire nella potestà legislativa concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la legislazione elettorale delle regioni, fissando di conseguenza un numero di consiglieri regionali correlato al numero di abitanti delle regioni e determinando il numero degli assessori in relazione alla composizione dei consigli regionali.
      Si propone, infine, la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro di cui all'articolo 99 della Costituzione.


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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Riduzione del numero dei parlamentari).

      1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, le parole: «seicentotrenta» e «dodici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «quattrocento» e «otto».
      2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».
      3. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: «trecentoquindici» e «sei» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «duecento» e «quattro».
      4. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Art. 2.
(Limite al numero dei componenti del Governo).

      1. Il numero dei Ministeri non può essere superiore a dodici e il numero dei dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri retti da Ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque. Qualora particolari esigenze organizzative o connesse allo svolgimento di nuove e più complesse materie lo impongano, in sede di predisposizione della legge finanziaria il Governo può proporre al Parlamento l'incremento del numero dei Ministeri e dei dipartimenti, in misura non superiore a due per ciascuno, per la durata dell'intera legislatura.
      2. All'articolo 92 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Il numero complessivo dei ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari non può essere superiore a sessanta».

Art. 3.
(Potestà legislativa concorrente in materia di legislazione elettorale regionale e di definizione degli organi di governo regionali).

      1. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: «con l'Unione europea delle Regioni» sono inserite le seguenti: «; legislazione elettorale regionale e definizione degli organi di governo regionali».

Art. 4.
(Limite al numero dei componenti dei consigli e delle giunte regionali).

      1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

      «Il numero dei consiglieri regionali di ciascuna regione è determinato in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, ed è così determinato:

          a) trenta consiglieri per le Regioni fino a tre milioni di abitanti;

          b) quaranta consiglieri per le Regioni fino a cinque milioni di abitanti;

          c) cinquanta consiglieri per le Regioni con più di cinque milioni di abitanti.

      I gruppi consiliari possono essere costituiti con un numero minimo di componenti pari a un decimo dei consiglieri regionali»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Il numero dei componenti della Giunta regionale è così determinato:

          a) sette componenti per i Consigli regionali composti da trenta consiglieri;

          b) dieci componenti per i Consigli regionali composti da quaranta consiglieri;

          c) quattordici componenti per i Consigli regionali composti da cinquanta consiglieri».

Art. 5.
(Soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro).

      1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.


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