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PDL 68

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 68


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STUCCHI

Modifica all'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'organo di revisione economico-finanziaria nei piccoli comuni e nelle comunità montane

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Come è noto a tutti gli amministratori pubblici, la necessità di poter garantire al proprio ente servizi basilari per la collettività e di poter inoltre provvedere a soddisfare le esigenze di interesse generale della stessa che si manifestano nel tempo incontra sempre più spesso impedimenti di natura economica, dovuti alle reali capacità di bilancio, vincolate alla legge del pareggio del comune medesimo e all'obbligo di buona e corretta amministrazione dell'ente che non può giustificare l'indebitamento pubblico. Tali vincoli infatti costringono gli amministratori a selezionare le voci di spesa sia di parte corrente che in conto capitale, risultando, così, praticamente impossibile realizzare tutti i progetti, le attività e le iniziative presenti negli intenti degli amministratori stessi. A tale riguardo si cita, ad esempio, il settore dei servizi sociali e sanitari i cui bilanci sono spesso oggetto di tagli e di riduzioni e che in tale modo non sono in grado di rispondere in maniera adeguata e moderna ai bisogni dei cittadini.
      Questa situazione di contenimento delle spese ha inoltre subìto un ulteriore aggravio, soprattutto nel corso degli ultimi anni, legato ai tagli effettuati sui finanziamenti che lo Stato garantisce agli enti locali in misura sempre più esigua. A ciò va aggiunto l'aggravio fiscale di cui sono stati caricati gli enti locali, in conseguenza dell'applicazione della manovra finanziaria del 1999, che, prevedendo il patto di stabilità interno, ben lungi dall'aver offerto un federalismo reale, ha semplicemente costretto i comuni ad applicare a livello locale misure fiscali prima imputate alla tassazione centrale, i cui oneri però sono tuttora, per la maggior parte, deputati al sostegno dell'imposizione fiscale centrale.
      La presente proposta di legge intende consentire agli enti locali di valutare, in base alle esigenze gestionali di ogni singolo ente, il numero di revisori dei conti necessario per assolvere in maniera adeguata e precisa ai compiti di controllo gestionale dell'ente stesso. Tale intento è in sintonia con l'autonomia dell'ente, riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché con l'esigenza, più volte manifestata dagli amministratori pubblici, di sgravare i bilanci dell'ente da spese gestionali spesso eccessive rispetto alle reali esigenze.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 3 dell'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata di norma a un solo revisore, eletto dal consiglio comunale o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei componenti e scelto tra soggetti iscritti nel registro o in uno degli albi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Con propria disposizione statutaria, i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e le comunità montane possono comunque prevedere l'elezione di un collegio di revisori dei conti secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2».


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