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PDL 1252

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1252



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MUSSOLINI, ANTONIONE, BARANI, BECCALOSSI, BERRUTI, BIANCOFIORE, BOCCIARDO, CALABRIA, CALDORO, CASTELLANI, CECCACCI RUBINO, CENTEMERO, CRISTALDI, DE CORATO, DE NICHILO RIZZOLI, DI CENTA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, FRASSINETTI, GAROFALO, GIAMMANCO, GIRLANDA, GOLFO, LAINATI, LAZZARI, LORENZIN, MANNUCCI, MAZZUCA, MISTRELLO DESTRO, MOFFA, NIRENSTEIN, NIZZI, PAGLIA, PATARINO, PELINO, PESCANTE, PISO, PIZZOLANTE, PORCU, RAVETTO, REPETTI, MARIAROSARIA ROSSI, SAGLIA, SAVINO, SBAI, SCANDROGLIO, STANCA, VELLA, VERSACE

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di atti persecutori

Presentata il 5 giugno 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di introdurre, anche nel nostro sistema penale, il reato di atti persecutori, comunemente denominato come fenomeno di «stalking» nei Paesi anglosassoni, ovvero «sindrome del molestatore assillante», intendendosi con esso un insieme di comportamenti che una persona compie in modo persistente nei confronti della propria vittima. Gli episodi di «stalking», è importante sottolinearlo, avvengono con maggiore frequenza all'interno della cosiddetta «violenza domestica». Gli studiosi del fenomeno sono giunti alla conclusione che gli effetti di tali condotte sulle vittime arrivano a sconvolgerne l'esistenza, provocando disturbi d'ansia e del sonno, paura, terrore e stato perenne di allerta nei casi più comuni: il fenomeno è considerato nella sua gravità solo nel momento in cui sfocia in un omicidio o in un suicidio.
      A tal proposito si citano alcuni dati sulla portata del fenomeno per il quale è necessario configurare una specifica fattispecie di reato: oltre il 5 per cento degli omicidi in Italia ha avuto come prologo comportamenti di «stalking»; più dell'80 per cento delle vittime sono donne, di cui il 20 per cento ha un'età compresa tra i 18 e i 24 anni, il 7 per cento circa ha tra i 35 e i 44 anni e circa l'1,5 per cento ha più di 55 anni; solo a Roma è stato denunciato che il 21 per cento della popolazione è vittima di molestie assillanti almeno una volta nella vita.
      Dai dati esposti si desume che esistono sostanzialmente due tipologie di «stalker»: la prima è costituita da uomini che, nel 55 per cento dei casi, hanno un'età compresa tra i 18 e i 25 anni e molestano la vittima a causa di un abbandono o di un amore non corrisposto; la seconda categoria è sempre costituita da uomini la cui età sale a 55 anni e oltre se la causa del comportamento patologico è una separazione o un divorzio.
      L'esperienza ha dimostrato che il semplice ricorso alle vie legali non è di per sé sufficiente a contenere gli episodi di molestie che determinano, quindi, un senso di impotenza nella vittima. La strategia migliore, allo stato attuale, appare essere l'indifferenza: il molestatore infatti sembra alimentare la sua petulanza con la reazione manifesta della vittima, sia essa di paura, rabbia o altro.
      È quindi di tutta evidenza l'urgenza di un intervento legislativo anche in Italia, posto che tale fenomeno è esploso con l'avvento di internet ed è stato inserito come fattispecie di reato nei codici penali negli anni novanta: i primi sono stati gli Stati Uniti d'America, che nel 1994 avevano in tutti gli Stati una legge anti-stalking; il Regno Unito ha adottato il «Protection from Harassment Act» nel 1997. Nella legislazione di questi Paesi, per la configurazione del reato, sembra essere prevalso il consenso su ciò che una persona ragionevole giudicherebbe minaccioso, prescindendo dalla presenza di minacce: ciò ha determinato evidenti ripercussioni sulla difficoltà di classificare l'importanza e la gravità dei comportamenti molesti.
      La presente proposta di legge parte dal testo unificato già predisposto nella XV legislatura (atto Camera n. 1249-ter e abbinati) e ha il suo nucleo nell'introduzione del reato di atti persecutori e dell'istituto della diffida come mezzo concreto di difesa per le vittime.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

      1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente minaccia o molesta taluno suscitando in lui una sofferenza psichica o un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona ad esso legata da relazione affettiva ovvero arrecando un apprezzabile pregiudizio alle sue abitudini di vita è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a sei anni.
      La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona che sia stata legata da stabile relazione affettiva.
      La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.
      Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
      Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio».

      2. All'articolo 577, primo comma, del codice penale, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

      «4-bis) dall'autore degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e in conseguenza dei medesimi».

Art. 2.
(Provvedimento del questore).

      1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona che si ritiene offesa da condotta che le appare integrare il suddetto reato può presentare al questore la richiesta di provvedimento di avviso orale di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.
      2. Il questore, assunte se necessario le opportune informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l'istanza, avvisa oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, ammonendolo ai sensi del secondo periodo del primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, redigendo processo verbale. Al richiedente è rilasciata copia del processo verbale.
      3. Se risulta che la persona avvisata ai sensi dei commi 1 e 2 commette successivamente, nei confronti del soggetto istante, uno o più atti indicati nel primo comma dell'articolo 612-bis del codice penale, si procede d'ufficio in ordine a tale reato.

Art. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale e al codice civile).

      1. All'articolo 266, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale, dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,».

      2. Dopo l'articolo 282-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi o dalla persona offesa.
      2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi ovvero da tali persone.
      3. Il giudice può, inoltre, prescrivere all'imputato di non comunicare con le predette persone con qualsiasi mezzo di comunicazione.
      4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
      5. I provvedimenti di cui al presente articolo e all'articolo 282-bis sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni; essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio».

      3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis».
      4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

          b) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

          c) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

          d) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova».

      5. All'articolo 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

          b) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

      6. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».


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