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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1261 |
1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 612-bis. - (Molestie persistenti). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con comportamenti intimidatori e ripetuti nel tempo, reca a taluno minacce, molestie o disturbo in modo da lederne la libertà morale o personale o la salute psico-fisica ovvero in modo da ingenerare timore per la sicurezza personale propria, di un congiunto o di una persona vicina, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Il delitto di cui al primo comma è punibile a querela della persona offesa.
La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma».
1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona che si ritiene offesa da condotta che le appare integrare il suddetto reato può presentare al questore la richiesta di provvedimento di avviso orale di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.
2. Il questore, assunte se necessario le opportune informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l'istanza, avvisa oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, ammonendolo ai sensi dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, redigendo processo verbale. Al richiedente è rilasciata copia del processo verbale.
3. Se risulta che la persona avvisata ai sensi dei commi 1 e 2 commette successivamente, nei confronti del soggetto istante, uno o più atti indicati nel primo comma dell'articolo 612-bis del codice penale, si procede d'ufficio in ordine a tale reato.
1. Dopo l'articolo 282-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'indagato di non avvicinarsi alla persona offesa ovvero al suo domicilio, al suo luogo di lavoro o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla stessa.
2. Quando sia necessario per tutelare l'incolumità o la libertà personale della persona offesa o di suoi congiunti, il giudice può altresì prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio della famiglia di origine della persona offesa, a quello di parenti, di affini o di conoscenti della stessa.
3. Se la frequentazione di tali luoghi è necessaria all'indagato per motivi di lavoro, e in ogni caso quando appare opportuno, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni».
1. Nei confronti delle persone denunciate per le condotte di cui all'articolo 612-bis del codice penale, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia o violenza.
2. La diffida è comunicata all'indagato personalmente o, se questi rifiuta di presentarsi, mediante notifica allo stesso con
le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.
3. Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti di molestia espressamente denunciati all'autorità, si applica la misura cautelare di cui all'articolo 282-ter del codice di procedura penale, si procede d'ufficio e la pena, in caso di condanna, è aumentata fino a sei anni.
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