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PDL 966

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 966



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MURA, DI PIETRO, BORGHESI, CAMBURSANO, DI GIUSEPPE, ANIELLO FORMISANO, MESSINA, LEOLUCA ORLANDO, PIFFARI, RAZZI, SCILIPOTI

Introduzione dell'articolo 611-bis del codice penale concernente il delitto di molestie insistenti

Presentata il 13 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di introdurre il delitto di molestie insistenti, comunemente denominato «stalking». Esso costituisce una vera e propria forma di violenza per la quale, però, nel codice penale non è ancora prevista un'apposita fattispecie di reato. Una lacuna che non può continuare a persistere considerate la gravità e la diffusione di questo tipo di violenza.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge introduce l'articolo 611-bis del codice penale, che prevede, al primo comma, una pena detentiva fino a due anni per chiunque pone in essere intenzionalmente, in modo malevolo e persistente, un comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o che suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo e che ledono la libertà morale o personale o la salute psico-fisica della persona offesa.
      Il secondo comma del medesimo articolo 611-bis stabilisce che la persona che si ritiene vittima delle condotte di cui al primo comma può presentare all'autorità giudiziaria competente richiesta di diffida dell'autore delle stesse, a seguito della quale l'autorità di pubblica sicurezza, previa autorizzazione del giudice, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia reiterata. Per tutelare l'incolumità fisica o psicologica della persona offesa, il giudice può rivolgere all'indagato ogni opportuna prescrizione, compresi i divieti di avvicinarsi al domicilio e ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o dai suoi familiari, nonché di contattarla attraverso il mezzo telefonico o un altro strumento di comunicazione elettronica. Se nonostante la diffida formale irrogata ai sensi del secondo comma l'indagato compie nuovi atti di molestia reiterata, la pena della reclusione è aumentata da uno a cinque anni.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 611 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 611-bis. - (Delitto di molestie insistenti). - Chiunque, indebitamente ponendo in essere con continuità atti volti alla sorveglianza, alla molestia o all'intrusione nella vita privata e pubblica o al contatto fisico indesiderato, infligge a un'altra persona un grave stato di disagio emotivo, di paura o di soggezione, tale da ledere la libertà morale o personale o la salute psico-fisica della persona medesima, è punito con la reclusione fino a due anni.
      La persona che si ritiene vittima delle condotte di cui al primo comma può presentare all'autorità giudiziaria competente richiesta di diffida dell'autore delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza, previa autorizzazione del giudice, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia reiterata.
      Per tutelare l'incolumità fisica o psicologica della persona offesa, il giudice può rivolgere all'indagato ogni opportuna prescrizione, compresi i divieti di avvicinarsi al domicilio e ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o dai suoi familiari, nonché di contattarla attraverso il mezzo telefonico o un altro strumento di comunicazione elettronica.
      Se nonostante la diffida formale irrogata ai sensi del secondo comma l'indagato compie nuovi atti di molestia reiterata, la pena della reclusione è aumentata da uno a cinque anni».


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