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PDL 924

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 924

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

POLLASTRINI, CONCIA, CUPERLO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione degli atti di discriminazione, degli atti persecutori e delle violenze nei riguardi delle donne, dei disabili e per motivi connessi all'orientamento sessuale, nonché misure per la tutela e il sostegno delle vittime di tali reati

Presentata l'8 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La violenza e le molestie contro le donne e contro le persone disabili nonché per motivi connessi all'orientamento sessuale sono da tempo, anche nel nostro Paese, una vera e propria emergenza.
      Parliamo in primo luogo di un'emergenza sociale, testimoniata dal numero crescente di episodi di violenza registrati dalla cronaca e che spesso si consumano nel silenzio e nella segretezza dei nuclei familiari.
      Ma parliamo anche di un'emergenza culturale che si riflette nella diffusione allarmante di molestie e di violenze nei confronti delle donne e di quanti in ragione di una condizione di disabilità o per il proprio orientamento sessuale diventano bersaglio di odiosi pregiudizi e discriminazioni.
      Tutto ciò in un contesto segnato purtroppo da antichi e da nuovi fondamentalismi che sempre più spesso individuano nella libertà femminile il terreno da presidiare e da conquistare, anche conculcando i diritti più elementari e sino a forme di vero e proprio schiavismo nei confronti delle donne e delle bambine.
      Non siamo dunque alle prese solo e principalmente con un problema di repressione o di ordine pubblico, ma con un'emergenza globale e, per quanto riguarda l'Italia, con un'eredità sociale e culturale che, dietro le statistiche, rivela un ritardo grave della coscienza civile del Paese nel campo delle libertà individuali, della inviolabilità e della dignità del corpo femminile, della prevenzione e dei reati sessuali e dell'assistenza delle vittime, del rispetto dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.
      Anche per questo le più recenti risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), alle quali l'Italia ha attivamente contribuito, indicano il contrasto delle molestie e violenze alle donne come una priorità di un programma per l'affermazione dei diritti umani nel mondo.
      In anni recenti, la maggior parte dei Paesi dell'Unione europea ha affrontato il complesso di tali questioni con legislazioni contrassegnate, in misura diversa e nel rispetto delle singole specificità, da un inasprimento delle pene, da un intervento più efficace sul terreno della prevenzione e dell'educazione al rispetto della persona e da un'azione di contrasto dell'omofobia e delle violenze per motivi indotti dall'orientamento sessuale.
      In Italia una donna su due è vittima di una o più molestie a sfondo sessuale nell'arco della vita; un omicidio su quattro avviene tra le mura domestiche; il 70 per cento delle vittime è donna; ogni tre morti violente una riguarda donne uccise da un marito, covivente o fidanzato; oltre il 90 per cento delle vittime di violenza o di molestie non denuncia il fatto.
      La maggiore consapevolezza della gravità di tali fenomeni e della necessità di affrontarli in tutti i loro aspetti è anche il frutto dell'azione di centri, di «case delle donne» e di associazioni femminili che da molti anni sono impegnati contro ogni forma di violenza di genere e che suggeriscono un approccio multidimensionale non limitato alla repressione del reato, ma tale da affrontare in modo integrato i diversi aspetti sociali, relazionali e soggettivi del problema.
      La presente proposta di legge si prefigge di dare una risposta concreta a tale impegno, di compiere un passo avanti ulteriore nell'attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e di rispondere alle molteplici sollecitazioni internazionali elaborate nel corso degli ultimi anni e decenni.
      In particolare riteniamo essenziale citare:

          1) la carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

          2) la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro la donna del 1979;

          3) la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro la donna del 1993;

          4) la risoluzione della IV Conferenza mondiale sulla donna, adottata a Pechino (1995);

          5) il rapporto del Parlamento europeo del luglio 1997;

          6) la risoluzione della Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani del 1997;

          7) la Dichiarazione del 1999, Anno europeo della lotta contro la violenza di genere.

      E ancora, più recentemente:

          1) la raccomandazione REC (2002) 5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, adottata il 30 aprile 2002;

          2) la decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con la quale è stato approvato un programma d'azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza esercitata contro l'infanzia, i giovani e le donne e proteggere le vittime e i gruppi a rischio.

      Nonché da ultimo, in ordine di tempo, il Piano 2006 del Consiglio d'Europa contro la violenza alle donne, con particolare riferimento alla violenza domestica.
      La proposta di legge qui illustrata riprende in parte il progetto di legge, atto Camera n. 2169, presentato dal Governo nella XV legislatura e si propone di adeguare la legge 15 febbraio 1996, n. 66, e la legge 4 aprile 2001, n. 154, alle novità intervenute nella dimensione e nella qualità del fenomeno. Essa tiene altresì conto del confronto maturato, sempre nella precedente legislatura, nella Commissione Giustizia della Camera dei deputati e che si è tradotto nella deliberazione positiva di un testo unificato (atti Camera n. 1249-ter e abbinati) sulle materie degli atti persecutori (il cosiddetto «stalking»), della misura cautelare sul divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e dei reati motivati dall'orientamento sessuale della vittima.
      Risulta del tutto evidente che, in apertura della nuova legislatura, permane e per taluni versi si presenta aggravata l'urgenza di intervenire, mantenendo un approccio che contempli insieme misure di prevenzione e di sensibilizzazione assieme alle necessarie modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile.
      Tutto ciò in coerenza con la finalità di un «piano nazionale integrato» costituito da azioni di prevenzione, di tutela delle vittime e di repressione. Piano costruito con i Ministeri competenti, con le regioni e con le autonomie locali, con la magistratura e con le forze dell'ordine, con i medici e con i servizi sociali, con la scuola e con le altre agenzie formative e con i mezzi d'informazione. Tra le finalità vi è quella di uno stretto coordinamento delle strategie dei diversi livelli istituzionali con il più vasto tessuto aggregativo e associativo presente sui territori («case delle donne», centri antiviolenza, associazioni femminili e maschili eccetera).
      A tale fine le ultime due leggi finanziarie avevano previsto stanziamenti che hanno consentito, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'istituzione del primo Osservatorio pubblico nazionale sulle materie in oggetto.
      L'intento è quello di assicurare pieno riconoscimento e tutela, sostanziale e processuale, alle vittime dei delitti caratterizzati dallo squilibrio di forza tra l'aggressore e la parte offesa.
      In questo quadro si iscrivono anche le disposizioni relative alla violenza cosiddetta «di genere», dovendosi con tale espressione intendere tutte le forme di coartazione della libertà, di sporaffazione e di dominio sulla vita e sul corpo femminile, di sopruso o di riduzione dell'autonomia e delle libertà personali, anche in relazione all'orientamento sessuale, in contesti che sottendono modelli culturali, espliciti o impliciti, portatori di rapporti asimmetrici tra i generi e le generazioni.
      In quanto mette in discussione il principio di uguaglianza e l'universalità dei diritti umani, la violenza di genere non riguarda una categoria di cittadini o la sola sfera privata, ma investe la società nella sua interezza. Una normativa che la contrasti e la reprima rientra pertanto a pieno titolo tra gli obiettivi prioritari di un sistema democratico.
      Per le stesse motivazioni si propone un ampliamento dell'ambito di applicazione delle aggravanti previste allorquando i reati siano commessi in danno di persone disabili, estendendole anche ai reati contro la famiglia (si pensi ai casi particolarmente odiosi in cui i maltrattamenti o gli abusi di correzione sono perpetrati nei confronti di tali persone).
      La presente proposta di legge ripropone tre livelli integrati di intervento: misure di informazione, sensibilizzazione e prevenzione della violenza alle donne, misure di contrasto con un rafforzamento della tutela penale e misure di migliore tutela delle vittime in ambito processuale.
      In relazione alle prima tipologia si prevede: l'obbligo, per le pubbliche autorità, di promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione; il coordinamento tra i servizi sociali e le Forze dell'ordine e la magistratura; la formazione specifica in ambito scolastico e sanitario; il divieto dei messaggi pubblicitari offensivi e discriminatori in relazione al genere; il monitoraggio statistico costante del fenomeno della violenza in famiglia e di genere, funzionale alla progettazione di nuove politiche di contrasto.
      L'intervento nella materia penale opera a vari livelli.
      È sostituito l'articolo 572 del codice penale in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi, aggravando le pene in esso previste sia per la fattispecie base, sia per la prima delle ipotesi aggravate. Inoltre, la commissione del reato ai danni di persona minore degli anni quattordici, legata all'autore del reato dalle relazioni elencate nel primo comma della norma, viene a costituire ipotesi aggravata del reato medesimo.
      Per quanto concerne gli interventi in tema di violenza sessuale, la proposta di legge opera sulla descrizione delle aggravanti previste dall'articolo 609-ter del codice penale, sottolineando la gravità del fatto commesso da chi abbia con la vittima un rapporto privilegiato anche e soprattutto di tipo familiare, poiché tale condizione normalmente crea un affidamento e un conseguente abbassamento del livello di guardia nella vittima, e individuando situazione di particolare e deprecabile prevaricazione sulla parte offesa.
      La proposta di legge incide anche sui meccanismi di computo della pena relativa ai reati di violenza sessuale, escludendo il bilanciamento tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti, con l'effetto di comportare un inasprimento delle sanzioni applicabili. Peraltro, considerando che l'attuale assetto normativo prevede già ora pene consistenti, non si è ritenuto di prevedere ulteriori specifici aggravamenti.
      Di particolare interesse è la nuova fattispecie delittuosa degli atti persecutori, finalizzata ad assicurare un più efficace intervento repressivo rispetto a comportamenti vessatori, perduranti nel tempo e spesso precursori di più efferate aggressioni. Per tale delitto, tra l'altro, è proposto un regime sanzionatorio che consente l'applicazione di misure cautelari, ciò che potrà in molti casi contribuire a evitare che si giunga ai drammatici epiloghi di cui ormai troppo spesso narra la cronaca.
      La proposta di legge, inoltre, apporta alcune integrazioni alle norme che reprimono le forme di discriminazione razziale, etnica e religiosa: è introdotto anche il riferimento alle forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere; ciò consente, tra l'altro, di rendere operante in generale, ma più specificamente nella materia dei reati di violenza sessuale, l'aggravante prevista dall'articolo 3 della cosiddetta «legge Mancino» (decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993).
      Nella materia processuale, le innovazioni elaborate mirano a rendere più veloce e più efficace il processo e ad assicurare alla vittima, con particolare riferimento ai delitti di violenza sessuale, protezione e sostegno più intensi, congrui alla gravità dell'offesa subita e alle sue conseguenze traumatiche.
      Di particolare rilievo è l'introduzione di una nuova speciale misura coercitiva, che completa quella di cui all'articolo 282-bis del codice penale, consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 282-ter del codice penale), ovvero dai suoi prossimi congiunti o conviventi. Si tratta di una misura particolarmente significativa e opportuna, anche in relazione al reato - di nuova introduzione - di atti persecutori. Con tale previsione sarà infatti possibile impedire che l'aggressore prosegua nell'opera di molestia o di minaccia della vittima e dei suoi familiari, con effetto preventivo di sicura efficacia.
      L'intervento si completa con la previsione di un provvedimento provvisorio di allontanamento (articolo 384-bis del codice penale), adottabile per ragioni d'urgenza direttamente dal pubblico ministero, con le forme e con le garanzie giurisdizionali previste in caso di arresto.
      Si incide, poi, sulle norme relative all'utilizzo dell'incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza della persona offesa nei procedimenti per i delitti di maltrattamenti, violenza e abuso sessuale, prostituzione e pornografia minorile, tratta degli esseri umani ed atti persecutori, estendendone la possibilità anche qualora si tratti di persona minore ultrasedicenne ovvero maggiorenne, trattandosi di delitti portatori di conseguenze psicologicamente distruttive anche nei confronti dei soggetti adulti o quasi adulti. Si giustifica, pertanto, anche nei loro confronti l'esigenza di limitare quanto possibile la reiterazione del confronto in sede giudiziaria con la ricostruzione di esperienze drammatiche e dolorosamente umilianti.
      Ancora, si prevede la possibilità per i soggetti istituzionalmente preposti all'assistenza alle vittime, sia nel caso di violenza sessuale o commessi nell'ambito familiare che in quello di tratta degli esseri umani, di intervenire nel processo, offrendo così alla vittima un significativo, solidale affiancamento nel corso del processo.
      Nell'ambito dei delitti commessi in danno di persone disabili si estende la possibilità della costituzione in giudizio anche alle associazioni e agli enti legittimati ad agire nei giudizi civili nei casi di discriminazione nei confronti delle persone disabili.
      Si prevedono, inoltre, misure finalizzate a conferire maggiore efficacia agli ordini di protezione in materia civile.
      Si prevede, poi, che il Governo provveda con apposite norme a garantire, alle persone vittime di maltrattamenti, di violenza e di atti persecutori, il diritto alla riduzione e alla riorganizzazione dell'orario di lavoro, alla mobilità geografica e alla sospensione dell'attività lavorativa con conservazione del posto di lavoro.
      È inoltre modificato l'articolo 18 del testo unico cosiddetto «sull'immigrazione», di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con la previsione della possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari a tutte le donne extracomunitarie vittime di maltrattamenti (violenze o sfruttamento) in famiglia o di violenze sessuali in ambito domestico, allorquando ricorra un pericolo di vita per sé o per i propri familiari, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento. Il permesso, se la vittima lo richiede e se sussistono comprovate esigenze, può essere rilasciato anche ai figli minori; le norme vigenti sull'immigrazione, infatti, non offrono adeguate tutele alle centinaia di donne e di ragazze di seconda generazione che trovino la forza di denunciare un parente violento. La donna titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari rischia di scivolare nell'irregolarità e di incorrere nell'espulsione se denuncia un familiare violento e se ne separa, perché facilmente non sarà in possesso di alcuni requisiti (alloggio e lavoro documentabili) richiesti per un titolo autonomo di soggiorno.
      Quello del contrasto a forme di violenza e del rispetto dei diritti umani è un tema di enorme rilevanza che va seguito e monitorato costantemente nei caratteri e nelle eventuali modifiche del suo manifestarsi.
      A tale fine, e in comune con altre leggi rivolte a regolare complessi fenomeni sociali e con implicazioni sulla sfera della libertà e della dignità personali, si dá mandato al Ministro per le pari opportunità, sentiti i Ministeri competenti e l'Osservatorio nazionale contro la violenza, di predisporre una relazione annuale da sottoporre al Parlamento, finalizzata a offrire dati ed esiti delle azioni adottate.
      Tutte noi e tutti noi siamo dunque davanti a quella che abbiamo definito, in apertura di questa relazione, una grave emergenza sociale, culturale e giudiziaria.
      La repressione della violenza contro le donne e contro i cittadini disabili nonché per l'orientamento sessuale non è quindi - e non dovrebbe essere - argomento di divisione tra gli schieramenti, né fuori né all'interno delle Aule parlamentari, ma dovrebbe rappresentare una comune battaglia di civiltà.
      Questo è lo spirito della presente proposta di legge.
      Fare in modo che la XVI legislatura possa avviarsi con un atto condiviso su questa emergenza darebbe prova non solo di quella giusta sensibilità che le istituzioni devono sempre dimostrare nei confronti dei cittadini e dei loro problemi, ma offrirebbe una testimonianza elevata di impegno e di responsabilità condivisi della politica al di là delle legittime convizioni di ciascuno e delle singole appartenenze.


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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
MISURE DI INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PER LA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA

Art. 1.
(Piani di informazione e di sensibilizzazione).

      1. Le autorità pubbliche, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, promuovono:

          a) campagne di informazione e di sensibilizzazione volte alla prevenzione dei maltrattamenti, delle violenze e degli atti persecutori;

          b) l'informazione sulle misure previste dalla legislazione vigente in favore delle vittime dei maltrattamenti, delle violenze e degli atti persecutori;

          c) l'informazione sui servizi e sui centri antiviolenza cui sono attribuite competenze e funzioni socio-assistenziali, facilmente individuabili e raggiungibili dalle vittime dei maltrattamenti, delle violenze e degli atti persecutori.

Art. 2.
(Diritto all'assistenza sociale integrale).

      1. I servizi sociali garantiscono alle persone vittime di maltrattamenti, violenze e atti persecutori le cure, le soluzioni di emergenza e il sostegno necessari ai fini di un loro totale recupero.
      2. L'attività dei servizi sociali di cui al comma 1 è coordinata con quella delle Forze di polizia e dei magistrati competenti ad emanare provvedimenti d'urgenza.

Art. 3.
(Princìpi e strumenti nel sistema dell'istruzione e della formazione).

      1. Il sistema dell'istruzione e della formazione della Repubblica comprende tra le sue finalità la valorizzazione dell'uguaglianza e della pari dignità sociale di ogni persona di fronte alla legge, senza discriminazioni fondate sulla razza, etnia, nazionalità, religione, condizioni personali, opinioni, età, sesso od orientamento sessuale, e si impegna per la rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione di tali valori.
      2. Al comma 2 dell'articolo 284 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità, alle iniziative sul rispetto del principio di uguaglianza tra i sessi costituzionalmente garantito e della dignità della donna».

Art. 4.
(Princìpi e strumenti nel sistema sanitario).

      1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza alcuna distinzione di razza, etnia, nazionalità, religione, età, sesso od orientamento sessuale».
      2. La rubrica del titolo II del libro II del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituita dalla seguente: «Contrasto della violenza nelle relazioni familiari e sostegno alle vittime attraverso misure di tipo sanitario, previdenziale e di comunicazione».
      3. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal comma 2 del presente articolo, dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

      «Art. 24-bis. - (Sistema sanitario). - 1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di tutelare le vittime di violenza, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei diplomi universitari e dei programmi di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, nonché l'intervento e il sostegno in favore delle vittime di violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali».

Art. 5.
(Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria).

      1. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-bis, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è aggiunto il seguente:

      «Art. 24-ter. - (Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria). - 1. I mezzi di comunicazione promuovono la protezione e la tutela dell'uguaglianza tra uomini e donne ed evitano ogni discriminazione tra loro.
      2. È vietato utilizzare l'immagine della donna in modo vessatorio o discriminatorio a fini pubblicitari.
      3. Il Ministro per le pari opportunità, anche su denuncia del pubblico, di associazioni e di organizzazioni, nonché ogni altra pubblica amministrazione che vi abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, possono chiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che siano inibiti gli atti di pubblicità in contrasto con il divieto di cui al comma 2, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.
      4. Per l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'ambito della tutela dalla pubblicità discriminatoria e per le relative sanzioni si applica, in quanto compatibile, l'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni».

Art. 6.
(Statistiche sulla violenza).

      1. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-ter, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è aggiunto il seguente:

      «Art. 24-quater. - (Statistiche sulla violenza). - 1. Ai fini della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto della violenza in famiglia e contro le donne e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura con cadenza almeno quadriennale lo svolgimento di una rilevazione statistica sulla violenza e sui maltrattamenti che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio».

Capo II
MISURE PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA

Art. 7.
(Maltrattamenti contro familiari e conviventi).

      1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
      La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.
      Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni».

Art. 8.
(Modifiche alle norme sui delitti contro la personalità individuale e la libertà personale).

      1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, dopo l'articolo 604 è aggiunto il seguente:

      «Art. 604-bis. - (Ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore degli anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona».

      2. Il terzo comma dell'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo e alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psico-fisiche della vittima».

      3. All'articolo 609-ter, primo comma, numero 2), del codice penale, dopo le parole: «stupefacenti o» sono inserite le seguenti: «comunque idonee a ridurne la capacità di determinarsi, o».
      4. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

      «5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;».

      5. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) sono aggiunti i seguenti:

      «5-bis) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;

      5-ter) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza;

      5-quater) nei confronti di donna in stato di gravidanza».

      6. Il quarto comma dell'articolo 609-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo e alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psico-fisiche della vittima».

      7. All'articolo 609-septies, secondo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il reato è commesso in danno di minore, l'offeso può proporre querela fino a sei mesi dopo il compimento della maggiore età».

      8. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione II, del codice penale, dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente:

      «Art. 609-undecies. - (Computo delle circostanze). - Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 609-ter, 609-quater, quinto comma, e 609-octies, terzo comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 6), 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette aggravanti e le diminuzioni di pena si operano sulla pena risultante dall'aumento conseguente alle medesime aggravanti».

Art. 9.
(Atti persecutori).

      1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porlo in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, ovvero in modo tale da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona ad esso legata da stabile legame affettivo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
      La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti del coniuge divorziato, del coniuge separato anche non legalmente o nei confronti di persona che sia o sia stata legata al soggetto da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.
      La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso in danno di persona minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.
      Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio».

Art. 10.
(Altre modifiche al codice penale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «e 589, secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «, 572, 589, commi secondo e terzo, 600-bis, 600-ter, 609-bis aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-octies e 609-undecies,»;

          b) all'articolo 384, il primo comma è sostituito dal seguente:

          «Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto, ovvero persona con cui, pur senza esserne coniuge, come tale conviva, da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore»;

          c) al primo comma dell'articolo 576, il numero 5) è sostituito dal seguente:

      «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis»;

          d) agli articoli 604, 609-sexies, 609-septies, primo comma, 609-nonies, commi primo e secondo, 609-decies, primo comma, e 734-bis, le parole: «, 609-ter» sono soppresse.

Art. 11.
(Delitti motivati da odio o discriminazione).

      1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

          «a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;

          a-bis) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati su opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali, sulla disabilità ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

              2) alla lettera b), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali, sulla disabilità ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

          b) al comma 3, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali, sulla disabilità ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

      2. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali, sulla disabilità ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
      3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dalle opinoni politiche, dalle condizioni personali o sociali, dalla disabilità ovvero dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».
      4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 609-bis del codice penale,».
      5. Il titolo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituito dal seguente: «Misure urgenti in materia di discriminazione, odio o violenza per motivi sociali, etnici, nazionali, religiosi o fondati su altre motivazioni».

Art. 12.
(Delitti nei confronti di persone disabili).

      1. All'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «al titolo XII» sono sostituite dalle seguenti: «ai titoli XI e XII»;

          b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle associazioni ed enti individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge 1o marzo 2006, n. 67, che hanno prestato assistenza alla vittima».

Capo III
MISURE PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA

Art. 13.
(Diritti lavorativi).

      1. Le persone vittime di maltrattamenti, di violenza e di atti persecutori hanno diritto alla riduzione e alla riorganizzazione dell'orario di lavoro, alla mobilità geografica e alla sospensione dell'attività lavorativa con conservazione del posto di lavoro.
      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la tutela dei diritti lavorativi delle persone vittime di maltrattamenti, di violenza e di atti persecutori previsti al comma 1.

Art. 14.
(Modifiche al codice di procedura penale).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 90, comma 3, dopo le parole: «sono esercitati dai prossimi con- giunti di essa» sono aggiunte le seguenti: «e da chi, pur non essendo suo coniuge, conviveva stabilmente con essa»;

          b) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,»;

          c) all'articolo 282-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

      «6-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio»;

          d) dopo l'articolo 282-bis è inserito il seguente:

      «Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.
      2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da stabile relazione affettiva.
      3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
      4. Con il provvedimento che dispone il divieto di comunicazione con determinate persone il giudice impone altresì limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con il mezzo del telefono ovvero con ogni altro strumento di comunicazione anche telematico.
      5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio»;

          e) all'articolo 293, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dell'imputato e all'eventuale difensore della persona offesa dal reato»;

          f) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

          «d-bis) delitti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis e di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater del codice penale, qualora ricorrano una o più circostanze tra quelle indicate all'articolo 609-ter del medesimo codice, nonché delitto di violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-octies del citato codice penale»;

          g) dopo l'articolo 384 è inserito il seguente:

      «Art. 384-bis. - (Divieto provvisorio di avvicinamento). - 1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere imminente un pericolo per l'incolumità della persona offesa, il pubblico ministero dispone con decreto motivato l'applicazione provvisoria delle prescrizioni previste dall'articolo 282-ter nei confronti della persona gravemente indiziata del delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.
      2. Entro quarantotto ore dall'emissione del provvedimento, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice competente in relazione al luogo di esecuzione.
      3. Il giudice, entro i cinque giorni successivi alla richiesta di cui al comma 2, fissa l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, all'indiziato e al difensore.
      4. Quando risulta che il provvedimento è stato legittimamente eseguito, il giudice provvede alla convalida con ordinanza contro la quale il pubblico ministero e l'indiziato possono proporre ricorso per cassazione.
      5. Quando non provvede a norma del comma 4, il giudice dispone con ordinanza la revoca del provvedimento.
      6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 390 e all'articolo 391»;

          h) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

      «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»;

          i) all'articolo 393, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

      «2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero indica le ragioni di tutela ai fini del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis»;

          l) all'articolo 396:

              1) al comma 1:

                  1.1) dopo le parole: «il pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, la persona offesa dal reato»;

                  1.2) dopo le parole: «fondatezza della richiesta,» sono inserite le seguenti: «nonché sulle modalità di assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis,»;

              2) al comma 2:

                  2.1) al primo periodo, dopo le parole: «dalla persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o dalla persona offesa dal reato»;

                  2.2) al secondo periodo, dopo le parole: «La persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o la persona offesa dal reato»;

          m) all'articolo 398, comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) dopo le parole: «dagli articoli» è inserita la seguente: «572,»;

              2) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis»;

              3) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni»;

              4) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

              5) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;

          n) all'articolo 444 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno»;

          o) all'articolo 454, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, il termine di cui al comma 1 è di centoventi giorni»;

          p) all'articolo 498, comma 4-ter:

              1) dopo le parole: «di cui agli articoli» è inserita la seguente: «572,»;

              2) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis»;

              3) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato»;

          q) negli articoli 190-bis, comma 1-bis, 282-bis, comma 6, 398, comma 5-bis, 444, comma 1-bis, 472, comma 3-bis, e 498, comma 4-ter, le parole: «, 609-ter» sono soppresse.

Art. 15.
(Intervento nel giudizio penale).

      1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'ente locale impegnato direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa e il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.
      2. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, e per i delitti previsti dall'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, nei quali la persona offesa è stata destinataria di un programma di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo modificato dall'articolo 17 della presente legge, ovvero dello speciale programma di assistenza previsto dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, l'ente locale o il soggetto privato che ha prestato assistenza alla persona offesa nell'ambito dei suddetti programmi può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 16.
(Modifiche all'articolo 342-ter

del codice civile).

      1. All'articolo 342-ter del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

          b) il quarto comma è sostituito dai seguenti:

      «Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Qualora disponga l'allontanamento dalla casa familiare, il giudice prevede l'ausilio della forza pubblica e l'allontanamento coattivo del destinatario dell'ordine che non provveda spontaneamente a tale adempimento. Il giudice può altresì indicare le misure idonee a prevenire successive violazioni del predetto provvedimento.
      Il decreto emesso ai sensi dell'articolo 342-bis è sempre comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio».

Art. 17.
(Modifiche all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. Nel corso di operazioni di polizia, di indagine o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 e 583-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, quando sono accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno straniero o apolide ed emerge un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia lo speciale permesso di soggiorno di cui al comma 1 per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale.
      2-ter. Con la proposta o il parere di cui al comma 2-bis, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulta la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo di vita. Ove necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, il permesso di soggiorno di cui al citato comma 2-bis è esteso ai figli minori dello straniero vittima della violenza familiare».

Art. 18.
(Relazione annuale al Parlamento).

      1. Entro il mese di febbraio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presenta al Parlamento una relazione sull'attività di coordinamento e di attuazione delle azioni contro le molestie gravi e la violenza alle donne nonché contro le discriminazioni operate per motivi connessi all'orientamento sessuale o all'identità in genere.
      2. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, le regioni e le amministrazioni centrali sono tenute a fornire le informazioni necessarie al Ministro per le pari opportunità entro il mese di gennaio di ciascun anno.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
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