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PDL 478

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 478



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ANNA TERESA FORMISANO, NUNZIO FRANCESCO TESTA

Istituzione di uno sportello unico per le persone disabili presso le aziende sanitarie locali

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende istituire presso ogni azienda sanitaria locale (ASL) uno sportello unico per le persone disabili, con l'obiettivo di offrire a tali soggetti servizi più efficaci e tempestivi, nonché di semplificare e facilitare lo svolgimento degli adempimenti per accedere alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.
      Si prevede, quindi, che le ASL organizzino una rete integrata di sportelli unici che condividono lo stesso patrimonio di informazioni e le medesime procedure amministrative, al fine di garantire alle persone disabili modalità omogenee di accesso alle prestazioni sanitarie.
      Gli sportelli unici svolgono in maniera uniforme i seguenti servizi: iscrizione al Servizio sanitario nazionale, scelta e revoca del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, prenotazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento del contributo per le prestazioni sanitarie, rilascio di certificati di esenzione in relazione alla situazione economica o al grado di invalidità, assistenza integrativa, assistenza sanitaria all'estero per ricoveri e cure in caso di temporaneo soggiorno per motivi di turismo, lavoro o studio.
      Lo sportello unico è, pertanto, un ufficio a cui rivolgersi per tutte le richieste e le informazioni necessarie per accedere ai servizi sanitari da parte delle persone disabili, ma è anche una struttura che assicura la semplificazione e lo snellimento della gestione delle relative pratiche attraverso una «presa in carico» dell'utente da parte dell'operatore dello sportello, il quale sarà il responsabile del procedimento amministrativo per la gestione unitaria della richiesta.
      Gli sportelli unici, collegati tra loro in rete, esercitano funzioni di assistenza per i principali adempimenti amministrativi, garantendo alle persone disabili lo svolgimento in un'unica sede delle pratiche relative ai servizi e alle prestazioni sanitari, superando le difficoltà legate all'esistenza dei numerosi uffici dedicati alle singole procedure.
      In particolare, lo sportello unico provvede al ricevimento delle domande concernenti i servizi sanitari da parte delle persone disabili, al rilascio di certificati, all'istruttoria e alla gestione delle richieste. Tutte le pratiche concernenti i servizi offerti alle persone disabili possono essere inoltrate a tale struttura, che si occupa di smistare e di ridistribuire le varie richieste in relazione alle mansioni e alle competenze dello stesso sportello.
      Tale ufficio fornisce, inoltre, informazioni e consulenza generale sui servizi sanitari per le persone disabili, sui relativi riferimenti legislativi e regolamentari, sugli adempimenti necessari per accedere alle prestazioni sanitarie e sulla relativa modulistica, nonché sulle domande presentate e sullo stato di avanzamento delle pratiche.
      Le medesime informazioni sono garantite a tutti gli interessati attraverso l'accesso, in via telematica, all'archivio informatico dello sportello unico.
      Tale struttura diventa, pertanto, il punto di riferimento delle persone disabili per le problematiche concernenti l'assistenza sanitaria, garantendo tempestività ed efficienza nell'accesso ai servizi nonché semplificazione e snellimento delle procedure amministrative, dal momento che i soggetti interessati avranno un unico ufficio cui affidare le pratiche finora svolte separatamente dalle varie amministrazioni competenti.
      Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono definite le norme relative alla struttura organizzativa e all'individuazione del personale tecnico e amministrativo impiegato presso gli sportelli unici.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dello sportello unico per le persone disabili).

      1. Presso ciascuna azienda sanitaria locale è istituito uno sportello unico per le persone disabili, di seguito denominato «sportello unico», al fine di offrire ai soggetti interessati servizi più efficaci e tempestivi, nonché di semplificare e di agevolare il loro accesso alle prestazioni sanitarie, mediante l'attribuzione allo stesso sportello della responsabilità dello svolgimento delle diverse procedure.
      2. Ai fini dell'erogazione dei servizi di cui all'articolo 2, gli sportelli unici possono avvalersi della collaborazione di associazioni, patronati e altri enti operanti nel campo dell'assistenza sanitaria alle persone disabili.

Art. 2.
(Servizi dello sportello unico).

      1. Ciascuno sportello unico assicura in maniera uniforme l'erogazione dei seguenti servizi:

          a) iscrizione al Servizio sanitario nazionale;

          b) scelta e revoca del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta;

          c) prenotazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

          d) pagamento del contributo per le prestazioni sanitarie;

          e) riconoscimento dell'esenzione dal contributo per le prestazioni sanitarie in relazione alla situazione economica o al grado di invalidità;

          f) assistenza integrativa;

          g) assistenza sanitaria all'estero per ricoveri e cure in caso di temporaneo soggiorno per motivi di turismo, lavoro o studio.

      2. In relazione all'erogazione dei servizi di cui al comma 1, lo sportello unico provvede in modo autonomo all'accettazione, all'istruttoria e alla gestione delle richieste, nonché al rilascio dei certificati.
      3. Ogni sportello unico provvede, altresì, a fornire informazioni e consulenza generale:

          a) sui servizi di cui al comma 1 e sulle modalità di presentazione delle richieste relative ai medesimi servizi;

          b) sulle sedi e sugli orari di apertura al pubblico degli uffici del Servizio sanitario nazionale;

          c) sugli adempimenti necessari per l'accesso alle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale;

          d) sullo stato delle procedure relative all'erogazione dei servizi di cui al comma  1;

          e) su qualsiasi altra materia concernente i servizi sanitari di interesse per le persone disabili;

          f) sulla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia di servizi sanitari per le persone disabili.

      4. Lo sportello unico, previa predisposizione di un archivio informatico, assicura a chiunque vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni di cui al comma 3.

Art. 3.
(Organizzazione dello sportello unico).

      1. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dello sportello unico, nonché l'individuazione del personale tecnico e amministrativo responsabile dei servizi di cui alla presente legge, sono adottate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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