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PDL 178

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 178



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PINI

Disposizioni per la tutela del patrimonio linguistico romagnolo e delle sue varianti locali

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Uno dei rilevatori più immediati e sicuri di un'identità di origine e di un comune percorso storico e culturale è senza dubbio la lingua locale, con le sue caratteristiche e i residui lessicali in essa contenuti. Una lingua finisce per costituire una sorta di «DNA culturale», tanto da far generalmente preferire agli studiosi di geografia umana il termine «etno-linguistico» a quello «etnico» nella classificazione delle popolazioni.
      La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di rivitalizzare la lingua romagnola come strumento di comunicazione primaria adatto a tutte le esigenze della vita moderna, al fine di togliere la stessa lingua dal sottobosco culturale in cui la cultura ufficiale nazionalista e fascista prima, e nazionalista e antidemocratica ora, l'ha relegata.
      La presente proposta di legge trova fondamento giuridico in una serie di risoluzioni adottate dal Parlamento europeo dal 1981 ad oggi, risoluzioni che richiamano l'attenzione sulla tutela e sulla valorizzazione delle lingue e delle culture storiche dei popoli europei.
      Partendo da queste risoluzioni, si intende uscire dal concetto, troppe volte usato in maniera negativa, che il recupero delle lingue locali sia un'operazione volta a ricostruire o ad affermare il passato.
      La tutela e la valorizzazione della lingua romagnola costituiscono infatti un'operazione di grandi attualità e prospettiva che si inserisce nel contesto più ampio del superamento degli Stati nazionali e nella costituzione dell'Europa dei popoli.
      Rimanendo in ambito nazionale, la politica fino ad ora adottata nel settore linguistico ha prodotto solo una tutela delle minoranze linguistiche di confine, tralasciando invece il patrimonio culturale delle lingue di tutta la penisola, con la sola eccezione del friulano e del sardo, recentemente riconosciute come vere e proprie lingue. Roma ha fatto, in sintesi, una discriminazione netta tra lingue di «serie A» e lingue di «serie B». In sostanza la domanda è: perché il sardo sì e il romagnolo no?
      L'atteggiamento dell'Italia stride con quello adottato da altri Paesi europei in materia di tutela delle lingue locali.
      La presente proposta di legge intende, infine, uscire dall'ottica superata di un unico modello di lingua regionale, riproposizione in scala ridotta di un'impostazione centralista non rispettosa delle singole specificità e identità, del resto impossibile da sostenere in un contesto, come quello romagnolo, che non ha alle spalle un'identità statutale storicamente omogenea. Lo scopo è quindi di salvaguardare ogni singola specificità, anche della più piccola comunità, impedendo una omologazione che altro non produrrebbe se non un impoverimento linguistico.
      Altro punto qualificante è invece la ricerca di una grafia unitaria, ispirata a criteri di semplicità, indispensabile per un utilizzo pratico e per una comprensione diffusa della lingua romagnola. Ulteriore particolarità della presente proposta di legge è l'utilizzo dei toponimi, strumento fondamentale per una diffusione capillare della lingua romagnola. Un ruolo importante, per concludere, è attribuito alla scuola, tramite la quale sono previsti corsi di lingua, letteratura e cultura locali.


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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali dell'azione volta alla realizzazione di una politica attiva di conservazione e di sviluppo della lingua e della cultura romagnole quali componenti essenziali dell'identità culturale e storica della comunità regionale.

Art. 2.
(Tutela della lingua romagnola e delle sue varianti locali).

      1. Il romagnolo è una delle lingue della regione Emilia-Romagna.
      2. La regione Emilia-Romagna promuove la valorizzazione della lingua e della cultura romagnole e delle sue varianti con la finalità di concorrere allo sviluppo delle autonomie locali.

Art. 3.
(Adesione ai princìpi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie).

      1. La regione Emilia-Romagna, riconoscendo che la protezione e la promozione delle varie lingue locali o minoritarie rappresentano un contributo importante per la costruzione di un'Europa fondata sui princìpi della democrazia e del rispetto per le diversità culturali, tutela lo sviluppo delle tradizioni presenti sul proprio territorio.
      2. La regione Emilia-Romagna promuove le lingue tradizionalmente parlate sul proprio territorio e le loro varianti locali nell'ambito delle analoghe azioni intraprese dagli Stati membri dell'Unione europea, riservando una particolare attenzione alla lingua romagnola e alle sue varianti locali.
      3. Ferma restando la potestà dello Stato in ordine agli accordi internazionali, la regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze in materia culturale, ispira la propria azione ai seguenti princìpi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992:

          a) le lingue regionali o minoritarie costituiscono una ricchezza culturale;

          b) l'ambito territoriale di ciascuna lingua deve essere rispettato;

          c) è necessaria un'azione risoluta di promozione delle lingue regionali allo scopo di preservarle;

          d) è necessario facilitare e incoraggiare l'uso scritto e orale delle lingue regionali e delle loro varianti locali nelle diverse espressioni della vita sociale;

          e) è necessario promuovere studi e ricerche sulle lingue regionali;

          f) devono essere messi a disposizione, per quanto di competenza regionale, forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali in tutti i luoghi appropriati.

Art. 4.
(Obiettivi generali dell'azione della regione Emilia-Romagna).

      1. Costituiscono obiettivi dell'azione della regione Emilia-Romagna in materia di tutela del proprio patrimonio linguistico:

          a) la conservazione e la valorizzazione della lingua romagnola e delle sue varianti locali mediante specifiche iniziative;

          b) lo sviluppo della lingua romagnola e delle sue varianti come codice linguistico adatto a tutte le situazioni di vita e, in particolare, utilizzabile attraverso i mezzi di comunicazione sociale.

      2. La regione Emilia-Romagna favorisce l'attività di ricerca, di insegnamento e di formazione di ricercatori sulla lingua, sulle varianti locali e sulla cultura dell'Emilia e della Romagna.
      3. L'attività culturale, anche nel settore della cultura romagnola, è demandata alla libera determinazione delle persone singole e associate. La regione Emilia-Romagna interviene nell'attività culturale con azioni di impulso, di promozione e di sostegno.
      4. La regione Emilia-Romagna favorisce la produzione in lingua romagnola e nelle sue varianti linguistiche locali dei singoli, delle associazioni culturali, degli enti e delle istituzioni.
      5. Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, l'amministrazione regionale, gli enti locali e i loro rispettivi enti strumentali operanti nei comuni in cui la lingua romagnola e le sue varianti locali sono storicamente radicate possono usare la lingua romagnola e le sue varianti locali, nei limiti in cui ciò è consentito dalle leggi dello Stato e dai rispettivi statuti. In particolare, lo statuto comunale può, nei limiti stabiliti dal presente comma, prevedere l'uso della lingua romagnola e delle sue varianti nelle sedute del consiglio comunale.

Capo II
GRAFIA UNITARIA DELLA LINGUA ROMAGNOLA E ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 5.
(Grafia ufficiale della lingua romagnola).

      1. Ferma restando la tutela di tutte le sue varianti locali, la regione Emilia-Romagna determina la grafia ufficiale della lingua romagnola, rispettosa della sua pronuncia fonetica, e ne promuove la conoscenza.
      2. Allo scopo di determinare una grafia ufficiale della lingua romagnola, rispettosa delle varianti locali, ai sensi del comma 1, la regione Emilia-Romagna provvede a istituire un gruppo di studio composto da personale competente.
      3. I documenti in lingua romagnola della regione Emilia-Romagna, degli enti locali e dei rispettivi enti strumentali sono redatti nella grafia ufficiale unitaria. Sono, altresì, rispettate e tutelate tutte le varianti locali.
      4. Nel territorio della regione Emilia-Romagna, oltre alle indicazioni ufficiali in lingua italiana, è possibile utilizzare cartelli indicatori toponomastici con il corrispettivo termine in lingua romagnola nella variante locale, utilizzando la grafia ufficiale.
      5. L'amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli enti locali e ai consorzi le spese sostenute per la messa in opera e per la manutenzione di tabelle conformi ai requisiti di cui al comma 4.

Art. 6.
(Interventi ammissibili a finanziamento).

      1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finanziari ai soggetti operanti nei settori individuati ai sensi del comma 2.
      2. Ai fini di cui al comma 1, sono finanziabili le attività realizzate, sulla base di precisi indirizzi di programmazione, nei seguenti settori:

          a) ricerche e studi sulla lingua romagnola e sulle sue varianti, sulla storia, sulle tradizioni e sulla cultura dell'Emilia e della sua popolazione;

          b) editoria, produzioni audiovisive e mezzi di comunicazione sociale, stampa di giornali e periodici in lingua romagnola e nelle sue varianti locali, pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e la lingua romagnole e le sue varianti locali, realizzazione di programmi radiotelevisivi, produzione di opere e di iniziative cinematografiche e audiovisive in lingua romagnola e nelle sue varianti locali, ovvero riguardanti la storia e la cultura romagnola;

          c) produzioni teatrali, musicali, rievocazioni storiche e feste popolari, in lingua romagnola e nelle sue varianti, concernenti la storia e la cultura romagnole e le sue tradizioni;

          d) toponomastica, raccolta e studio di toponimi, idronimi e coronimi romagnoli e relative pubblicazioni scientifiche, al fine di evidenziare attraverso corrette indicazioni la toponomastica romagnola.

Art. 7.
(Insegnamento scolastico della lingua, delle tradizioni, della cultura e della storia romagnole).

      1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 6 l'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le spese sostenute dalle scuole dell'obbligo pubbliche e private riconosciute, i cui progetti risultano rispondenti alle finalità della presente legge, per lo svolgimento di corsi integrativi non obbligatori sulla lingua romagnola e sulle sue varianti locali.
      2. L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a finanziare le spese sostenute dalle scuole dell'obbligo pubbliche e private riconosciute, i cui progetti risultano rispondenti alle finalità della presente legge, per lo svolgimento di corsi integrativi non obbligatori sulle tradizioni, sulla cultura e sulla storia della Romagna e delle sue comunità locali.


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