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PDL 349

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 349



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE POLI

Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - L'impegno a istituire un Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è stato assunto dall'Italia in varie occasioni, in particolare attraverso la ratifica della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (legge 20 marzo 2003, n. 77).
      Nel 2003, a seguito dell'esame del secondo rapporto dell'Italia sull'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo (fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176), il Comitato istituito dalla Convenzione stessa, tra le altre cose, esprimeva la seguente raccomandazione: «che l'Italia porti a fondo l'impegno di istituire un ombudsman nazionale indipendente per l'infanzia - se possibile come parte di un'istituzione nazionale indipendente a favore dei diritti umani e in accordo con quanto stabilito dai Princìpi di Parigi relativi allo status delle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani (Risoluzione dell'Assemblea generale 48/134) al fine di monitorare e valutare i progressi nell'attuazione della Convenzione. Dovrebbe trattarsi di una struttura accessibile ai minori, in grado di accogliere e trattare, con la dovuta sensibilità, le denunce di violazione dei diritti dei bambini e dotata degli strumenti adeguati per potersi rivolgere agli stessi in modo efficace. Il Comitato raccomanda inoltre un adeguato raccordo tra le istituzioni a livello nazionale e regionale». (Osservazioni finali indirizzate dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia all'Italia - CRC/C/15/Add. 198, 31 gennaio 2003, paragrafi 14 e 15).
      Nonostante siano stati presentati nel corso degli anni numerosi progetti di legge in tal senso, manca nel nostro Paese una figura di Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Non mancano però del tutto esempi di una simile figura, in particolare nell'ambito di alcuni ordinamenti regionali. Istituzioni sul modello del Garante sono peraltro operanti già da tempo in gran parte dei Paesi europei.
      Vi è dunque la necessità di riprendere il filo della discussione e di rilanciare l'iniziativa per sviluppare un sistema nazionale di garanzia dei diritti dei minori di età, partendo dalle elaborazioni già prodotte e tenendo debito conto dell'esperienza maturata in ambito regionale e a livello europeo.
      Tale «sistema» deve necessariamente avere un punto di coordinamento nella figura di un Garante nazionale; ma sul piano operativo non può che svilupparsi su scala regionale, poiché è a questo livello che si collocano prevalentemente le politiche di welfare.
      I Garanti dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza infatti, oltre che organi di promozione, di vigilanza o di mediazione dei conflitti, sono parte integrante di un sistema avanzato di Stato sociale, titolari di una funzione di stimolo e di facilitazione che esercitano, secondo il principio di sussidiarietà, a beneficio di tutti coloro che operano in relazione ai minori di età: le istituzioni pubbliche ai diversi livelli territoriali, i servizi pubblici e privati, i professionisti, le famiglie e l'associazionismo, nonché gli stessi bambini e adolescenti. La finalità di un simile sistema è quella di operare a fianco delle istituzioni della comunità affinché i diritti sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo siano effettivamente esercitati e goduti.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza).

      1. È istituito il Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato «Garante nazionale», in favore dei minori che non hanno raggiunto l'età di diciotto anni.
      2. Il Garante nazionale sovrintende al rispetto dei diritti dei minori come definiti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, in ambito familiare e sociale, sui luoghi di lavoro, nella scuola e in ogni manifestazione della vita di relazione.
      3. Il Garante nazionale ha il compito di vigilare sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali dei minori sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
      4. Il Garante nazionale, al fine di assicurare l'effettività dei diritti del minore, nell'osservanza delle competenze nazionali, regionali e degli enti locali e nel rispetto del principio di adeguatezza e sussidiarietà, promuove la realizzazione a livello regionale di garanti regionali dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in un sistema integrato.

Art. 2.
(Rapporti con gli organismi regionali, con l'Unione europea e con gli organismi non istituzionali).

      1. Il Garante nazionale e gli organismi regionali competenti in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, ove istituiti, cooperano nello spirito di leale collaborazione. A tale fine è istituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata «Conferenza nazionale», presieduta dal Garante nazionale e composta da tutti i garanti regionali dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, comunque denominati, ove istituiti. La Conferenza nazionale si riunisce periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, su convocazione del Garante nazionale o anche a seguito di richiesta di almeno tre garanti regionali dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
      2. Il Garante nazionale intrattiene con gli organi dell'Unione europea e con l'apposito organismo che essa intenda istituire in materia, i rapporti previsti dalla normativa della medesima Unione.
      3. Il Garante nazionale mantiene rapporti di consultazione e di collaborazione con le associazioni e con le organizzazioni non governative (ONG) operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori.

Art. 3.
(Finalità e ambito di applicazione).

      1. Il Garante nazionale, nello svolgimento delle attività di monitoraggio e di vigilanza sul rispetto dei diritti civili e sociali dei minori, promuove la diffusione di iniziative di ascolto delle culture espresse dai medesimi minori, assicurandone la partecipazione e il coinvolgimento nei processi decisionali che li riguardano.
      2. Al fine di evitare procedimenti che coinvolgano i minori dinanzi all'autorità giudiziaria, il Garante nazionale sovrintende all'attività dei rappresentanti dei minori, di cui all'articolo 7, nei procedimenti che li riguardano e attua la mediazione nei conflitti che implicano la violazione dei diritti dei minori attraverso la programmazione e lo svolgimento di attività di ascolto, di conciliazione e di persuasione da parte dei soggetti privati e istituzionali che sono tenuti ad assicurare l'effettività dei diritti dei minori.
      3. Il Garante nazionale:

          a) promuove e svolge direttamente attività di analisi, ricerca e proposta su aspetti di interesse generale e sull'effettivo rispetto dei diritti dei minori, elaborando proposte per rafforzare la legislazione relativa all'esercizio dei diritti dei minori;

          b) formula pareri sui progetti di legge relativi all'esercizio dei diritti dei minori;

          c) fornisce informazioni generali sull'esercizio dei diritti dei minori ai mezzi di comunicazione e al pubblico nonché alle persone e agli organi che si occupano delle problematiche relative ai minori.

Art. 4.
(Potestà regolamentare).

      1. Il Garante nazionale ha potestà regolamentare nelle materie di propria competenza.
      2. Il Garante nazionale, con propri regolamenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale disciplina:

          a) il funzionamento della Conferenza nazionale e i rapporti di collaborazione con i garanti regionali dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

          b) i procedimenti autorizzatori di propria competenza, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

          c) le modalità per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di propria pertinenza, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

          d) la promozione della funzione di mediazione familiare e gli strumenti per la formazione degli operatori del settore;

          e) la formazione dei tutori volontari per garantire l'ascolto e la rappresentanza dei minori;

          f) le modalità di assistenza e d'intervento in giudizio di cui all'articolo 7.

      3. I regolamenti del Garante nazionale adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 5.
(Designazione di un rappresentante).

      1. Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria può designare un rappresentante speciale che lo rappresenta.
      2. Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria può designare un rappresentante distinto, ovvero nei casi opportuni un avvocato, che rappresenta il minore stesso.

Art. 6.
(Ruolo dei rappresentanti).

      1. Nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria riguardanti un minore, il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, a meno che non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore:

          a) fornisce al minore ogni informazione pertinente qualora sia accertato che il minore stesso abbia una capacità di discernimento sufficiente;

          b) fornisce al minore, qualora sia accertato che abbia una capacità di discernimento sufficiente, spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l'opinione del minore stesso comporterebbe nella pratica e alle eventuali conseguenze di qualunque azione intrapresa dal medesimo rappresentante;

          c) si rende edotto dell'opinione del minore e la porta a conoscenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 7.
(Assistenza e intervento in giudizio).

      1. Il Garante nazionale:

          a) interviene in giudizio e promuove azioni giudiziarie in sede civile, penale o amministrativa a tutela dei minori;

          b) chiede al giudice, qualora i genitori non siano in grado di tutelare i diritti e gli interessi del figlio minore ovvero esista un grave conflitto tra il minore stesso e gli esercenti la potestà, la nomina di un rappresentante ai sensi dell'articolo 5 che, in vece del minore, possa promuovere o partecipare al giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa a tutela dei diritti e degli interessi dello stesso minore;

          c) sollecita al pubblico ministero, nei casi previsti dall'articolo 121 del codice penale, la richiesta di nomina di un curatore speciale per la querela, ai sensi dell'articolo 338 del codice di procedura penale.

      2. Il Garante nazionale esprime il parere, entro quindici giorni dalla richiesta, sui provvedimenti dell'autorità giudiziaria che dispongono l'allontanamento dei minori dalla loro famiglia, fatte salve le situazioni di urgenza.
      3. I minori possono rivolgersi direttamente al Garante nazionale per segnalare situazioni di disagio e per chiederne l'intervento. Tali segnalazioni devono restare riservate.


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