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PDL 582

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 582



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

IANNUZZI, REALACCI, TOMMASO FOTI, BOCCI, LUPI, STRADELLA, BOFFA, BONAVITACOLA, BOSSA, CESARIO, CIRIELLO, CUOMO, GRAZIANO, MARANTELLI, MARGIOTTA, MARIANI, MAZZARELLA, MOSELLA, NICOLAIS, MARIO PEPE (PD), PICCOLO, SARUBBI, VACCARO

Riqualificazione e recupero dei centri storici

Presentata il 30 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riproduce integralmente - salvo che per le necessarie modifiche relative alla copertura finanziaria - il testo unificato delle proposte di legge nn. 764 e abbinate, approvato dalla Camera dei deputati nella XV legislatura, nella seduta del 25 ottobre 2007, quasi all'unanimità (nel voto finale si registrarono 463 «sì» e solo 6 astenuti), recante disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei centri storici. Tale testo in larga misura recepiva il contenuto della proposta di legge n. 5470 della XIV legislatura, presentata il 1o dicembre 2004 su iniziativa del primo firmatario della presente proposta e di altri deputati, cui erano state successivamente abbinate le proposte di legge - convergenti nello spirito di fondo e nelle finalità ispiratrici - nn. 5638 e 5891, a prima firma, rispettivamente, dell'onorevole Tommaso Foti e dell'onorevole Coluccini. La Camera dei deputati aveva approvato un testo unificato di tali proposte nel corso della XIV legislatura, nella seduta del 25 luglio 2005, dopo un intenso e approfondito lavoro istruttorio svolto presso la Commissione Ambiente e il comitato ristretto all'uopo nominato.
      Il testo approvato dalla Camera nel 2007 era di grande snellezza e semplicità, risultando composto da due soli articoli. Purtroppo, lo scioglimento anticipato della XV legislatura non ne ha consentito l'approvazione definitiva da parte del Senato.
      Lo si ripropone pertanto in questa legislatura, auspicandone la più sollecita approvazione.
      La proposta di legge prevede in primo luogo (articolo 1) interventi integrati pubblico-privati di riqualificazione urbana dei centri storici: questi interventi mirano al risanamento e al recupero del patrimonio edilizio da parte dei privati, alla realizzazione di opere pubbliche, al miglioramento e all'adeguamento dei servizi pubblici. Il relativo finanziamento vede la compartecipazione dei privati e dello Stato. Le risorse statali vengono destinate, fino al 50 per cento dell'ammontare complessivo, ai comuni con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti; la restante metà dei finanziamenti è destinata ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, con priorità per gli interventi per i quali gli enti locali abbiano messo a disposizione una percentuale di risorse con fondi propri.
      È inoltre stabilita (articolo 2) l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, con una dotazione di 25 milioni di euro all'anno.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Recupero e valorizzazione dei centri storici).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, nonché di valorizzarne l'identità attraverso il recupero urbanistico e architettonico della configurazione originaria, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla valorizzazione dei centri storici, come definiti dalla normativa vigente, dei comuni con popolazione pari o inferiore a 200.000 abitanti.
      2. I comuni di cui al comma 1 possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbanistici individuati ai sensi del comma 6, le zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.
      3. Ferme restando le procedure previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico e monumentale, gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.
      4. Gli interventi integrati di cui al comma 2 devono essere previsti dalla pianificazione urbanistica generale ed esecutiva esistente.
      5. Ferme restando le competenze ad esse attribuite in materia, le regioni possono prevedere specifiche forme di indirizzo, coordinamento e cofinanziamento delle misure previste dalla presente legge per il recupero e la valorizzazione dei centri storici.
      6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e, per i comuni non iscritti all'ANCI, le altre associazioni rappresentative, sono definiti i parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica, sulla base dei quali individuare centri storici e insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ai quali assegnare, con deliberazione regionale, il marchio di «borghi antichi d'Italia». L'assegnazione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 2.
(Fondo per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

      1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi nei comuni di cui all'articolo 1, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture il Fondo per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.
      2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è emanato ogni anno un bando di gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, destinato ai comuni che intendono promuovere gli interventi di cui all'articolo 1, ai fini della ripartizione del Fondo di cui al presente articolo. Una quota pari almeno al 50 per cento delle risorse del Fondo è destinata agli interventi per i comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti.
      3. Ferme restando le procedure previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico e monumentale, il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì adeguate procedure per il controllo dei progetti degli interventi di riqualificazione e di recupero dei centri storici di cui all'articolo 1, nonché le modalità per il riparto della restante quota di risorse per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attribuendo priorità agli interventi per i quali gli enti locali abbiano messo a disposizione una percentuale di risorse nella misura minima indicata dal medesimo decreto.
      4. Il Ministro delle infrastrutture presenta al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge, indicando in particolare i comuni beneficiari dei finanziamenti e la quota dell'eventuale cofinanziamento messo a disposizione da ciascun comune.
      5. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 25 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2011, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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