Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 926

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 926



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARLUCCI

Agevolazione fiscale relativa al canone di locazione dell'abitazione in favore dei nuclei familiari indigenti residenti nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti

Presentata il 9 maggio 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Il problema dell'accesso all'abitazione nei grandi centri ad alta densità abitativa è divenuto, per oltre un milione di famiglie, un problema enorme a causa dei costi elevati dell'affitto. Soprattutto le famiglie monoreddito e quelle a basso reddito soffrono per tale problema e quindi a loro è destinata la presente proposta di legge. In effetti, la Corte costituzionale già nel 1995, con la sentenza n. 358, e nel 1998, con la sentenza n. 12, raccomandava al Governo di rimuovere dall'ordinamento tributario gli effetti distorsivi e sperequativi a carico dei nuclei familiari ad unico reddito. Questa soluzione, suggerita dall'Assoconsum piemontese, sembra valida, e con la presente proposta di legge si intende agire in tale direzione.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti, i nuclei familiari residenti, con un reddito inferiore a 15.000 euro annui, che non sono proprietari di una unità immobiliare adibita a prima abitazione e che non usufruiscono a qualsiasi titolo di alloggi di natura pubblica o di edilizia agevolata o economico-popolare, hanno diritto, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a dedurre dal reddito imponibile il 50 per cento del canone di locazione, stabilito in base a un contratto regolarmente registrato.

Art. 2.

      1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo 1.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su