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PDL 393

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 393



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Istituzione di sezioni specializzate del tribunale e della corte d'appello per la tutela dei diritti dei minori e della famiglia

Presentata il 29 aprile 2008

      

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Onorevoli Colleghi! - La famiglia trova il suo più alto riconoscimento normativo all'interno della Costituzione, in quanto cellula fondamentale della società e luogo privilegiato di formazione e sviluppo della personalità di ogni suo componente.
      Il crescente numero di separazioni, divorzi, casi di violenze e maltrattamenti in famiglia, nonché i dilaganti fenomeni di «baby-criminalità» costituiscono tuttavia inequivocabili sintomi di una crisi dell'istituzione familiare all'interno della collettività.
      Vi è da chiedersi, a questo punto, quali siano le ragioni di tale crisi, e quali gli strumenti in grado di fornire in concreto risposte adeguate ed efficaci a tali situazioni patologiche.
      Qualsiasi intervento nel settore non può prescindere dalla considerazione della delicatezza degli interessi in gioco, con particolare riguardo ai diritti dei minori e di tutti i soggetti deboli i cui interessi richiedano tutela. Proprio la particolare natura delle situazioni richiede che l'intervento esterno avvenga con un approccio particolare, caratterizzato da un'alta specializzazione dell'organo chiamato a intervenire e dalle efficienza e tempestività di tale intervento.
      La presente proposta di legge intende creare le condizioni affinché l'intervento giurisdizionale sia in concreto efficace, tempestivo e incisivo, superando i problemi che investono l'attuale struttura della giustizia minorile.
      Si impone anzitutto una rivisitazione del concetto stesso di giustizia minorile, non più limitato entro gli angusti limiti delle attuali competenze dei tribunali per i minorenni, ma ampio e comprensivo di tutte quelle materie dove è messo direttamente in gioco il diritto del minore a una crescita serena e armoniosa entro un sistema relazionale affettivamente ed educativamente valido.
      Affinché la riforma sia realmente efficace è poi necessario garantire un alto livello di specializzazione dell'organo giurisdizionale.
      L'attuale distribuzione delle competenze in materia di diritto di famiglia tra diversi organi giudiziari (tribunale ordinario, tribunale per i minorenni, giudice tutelare, pubblico ministero, corte d'appello) è, infatti, causa di una vera e propria dispersione di tali competenze e di una mancata specializzazione dei molti organi che si occupano di tali questioni.
      Con la presente proposta di legge si vuole istituire un unico giudice specializzato, con localizzazione molto più diffusa sul territorio di quanto non sia attualmente.
      L'istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali ordinari, oltre a garantire la dovuta specializzazione del giudice, consente di superare i problemi che fino ad oggi si sono registrati nella gestione della giustizia minorile da parte del tribunale per i minorenni. Nella prassi giudiziaria si è costretti ad assistere a decisioni, talvolta dai contenuti estremi, frutto di una concezione assolutistica dell'interesse del minore, sganciato dal più ampio concetto di tutela del nucleo familiare di appartenenza, al cui riequilibrio l'intervento giurisdizionale deve tendere, al fine di garantire al minore uno sviluppo armonico ed equilibrato in quella che ne è la sede naturale.
      Perché analoghi episodi non si registrino all'interno delle sezioni specializzate è tuttavia necessario un ulteriore intervento, a livello procedimentale.
      L'attuale procedimento innanzi al tribunale per i minorenni, infatti, il più delle volte si svolge secondo le regole del procedimento camerale. Il processo, così strutturato, attribuisce al giudice vasti poteri discrezionali, a volte nella prassi ampliati in maniera inammissibile.
      Un processo civile realmente improntato al rispetto dei valori costituzionali, anche alla luce dei princìpi del «giusto processo» sanciti con la modifica dell'articolo 111 della Costituzione (legge costituzionale n. 2 del 1999), non può prescindere dal rispetto dei diritti inviolabili che fanno capo a tutti i soggetti destinatari dell'intervento giurisdizionale.
      Alla discrezionalità che attualmente caratterizza il procedimento camerale deve, dunque, sostituirsi un sistema in cui sono predeterminate le modalità di realizzazione del contraddittorio, pur mantenendo le imprescindibili caratteristiche di celerità e di snellezza, stante la pregnanza degli interessi in gioco.
      Le modifiche, sostanziali e processuali, che la presente proposta di legge apporta all'attuale sistema della giustizia minorile danno una concreta risposta alle aspettative di quanti, operando all'interno di tale settore, da tempo ne denunciano il mal funzionamento e auspicano una radicale riforma in grado di rendere l'intervento giurisdizionale efficace e garantista.
      La proposta di legge consta di 34 articoli, suddivisi in sei capi.
      Nel capo I sono istituite le sezioni specializzate del tribunale per la tutela dei diritti dei minori e della famiglia, definendone composizione e organici.
      Il capo II è dedicato alle competenze in materia penale, determinate sia in ragione della materia sia del territorio.
      Il capo III disciplina la competenza civile, attraendo alla competenza delle sezioni specializzate questioni fino ad oggi deferite al tribunale ordinario.
      Sono poi definite le modalità di svolgimento del procedimento civile, dettando al capo IV le regole processuali da applicare ai procedimenti di competenza delle sezioni specializzate.
      Il capo V è dedicato alle disposizioni organizzatorie e il capo VI alle disposizioni finali e transitorie.

Organizzazione delle sezioni specializzate per la tutela dei diritti dei minori e della famiglia.

      1. Un intervento incisivo, capace di fornire risposte concrete all'esigenza di una giustizia minorile agile e immediata, rinviene il suo punto di partenza in una radicale trasformazione dell'attuale struttura dei tribunali per i minorenni e in una conseguente diversa distribuzione del nuovo organo giudiziario, le sezioni specializzate del tribunale, sul territorio nazionale.
      Attualmente in Italia i tribunali per i minorenni sono 29, uno per distretto di corte d'appello, ossia, salvo alcune eccezioni, uno per regione. Ne deriva una irregolare distribuzione degli uffici giudiziari minorili, con casi, come quello del tribunale per i minorenni di Roma, che avendo giurisdizione su tutto il Lazio, copre una fascia di popolazione di circa 5 milioni di abitanti, e come quello del tribunale di Reggio Calabria, che ha giurisdizione su una popolazione di circa 300.000 abitanti. In alcune regioni la distanza che occorre coprire per raggiungere il tribunale per i minorenni nelle città capoluogo supera talvolta i 300 chilometri.
      È, dunque, necessario superare l'attuale eccessivo accentramento dei tribunali per i minorenni, provvedendo a una loro dislocazione più periferica sul territorio nazionale.
      A tale esigenza è possibile provvedere attraverso l'istituzione delle sezioni specializzate presso tutte le sedi provinciali di tribunale e di ogni corte d'appello (articolo 1). Si affianca, ovviamente, all'ufficio del giudice specializzato per i minorenni, l'ufficio del pubblico ministero minorile, in primo grado e in grado d'appello (articoli 3 e 5).
      2. L'applicazione di tale riforma implica la realizzazione di 163 sezioni specializzate, con contestuale assegnazione ad esse di personale specializzato, alla cui assegnazione e formazione si provvede mediante i criteri indicati all'articolo 8 e la predisposizione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, di appositi corsi di aggiornamento e di formazione professionali.
      Al fine di garantite una pronta attuazione della riforma, evitando dubbi o ritardi nella fase applicativa delle nuove disposizioni introdotte con la presente proposta di legge, appare opportuno procedere a una quantificazione delle unità necessarie al corretto funzionamento delle sezioni specializzate.
      A tale esigenza si è provveduto mediante la compilazione di tabelle, relative al numero di magistrati da destinare alle sezioni specializzate dei tribunali ordinari e delle corti d'appello (tabelle A e B).
      3. Un nodo cruciale dell'intervento di trasformazione dell'attuale sistema della giustizia minorile riguarda la composizione del collegio giudicante che, ai sensi del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 835 del 1935, istitutivo del tribunale per i minorenni, è costituito da due magistrati togati, affiancati da due giudici onorari, scelti tra cittadini di ambo i sessi, che siano cultori di psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia. Essendo chiamati a comporre il collegio giudicante, i giudici onorari assumono un ruolo determinante, talora egemone, nell'espletamento della funzione giurisdizionale e nell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento.
      L'attribuzione di funzioni decisorie a soggetti privi di un'adeguata preparazione sul piano tecnico-giuridico, oltre a non garantire lo svolgimento del processo nel pieno rispetto delle regole processuali poste a tutela delle parti, pone seri dubbi sull'imparzialità dell'organo demandato a decidere su questioni che, per la delicatezza che le connota, richiedono una trattazione da parte di un organo super partes. Ma quali garanzie di indipendenza e di imparzialità possono essere fornite da un organo i cui componenti laici possono prestare attività dipendente presso i servizi sociali - organo inserito all'interno dell'amministrazione - contemporaneamente all'espletamento del loro mandato di giudici minorili?
      Attribuendo le funzioni giurisdizionali a un organo a composizione esclusivamente togata (articoli 2 e 4) è possibile garantire il rispetto delle regole processuali e restituire al giudice il ruolo di terzo imparziale all'interno del processo.
      4. L'imprescindibile apporto ai fini della formazione della decisione, fornito dalla cultura specialistica di tali esperti, può tuttavia essere mantenuto prevedendo che il collegio giudicante, composto da soli giudici togati, sia integrato da ausiliari esperti, cui sono attribuite funzioni di assistenza e consultive. Gli articoli 9 e 10 dettano i criteri relativi alle modalità e ai requisiti richiesti per la nomina e al trattamento economico loro spettante e i compiti che gli ausiliari esperti sono chiamati ad assolvere.
      Privare gli ausiliari esperti della funzione decisoria non significa, come da taluno affermato, estrometterli dal giudizio, ma il conferimento di funzioni consultive e di assistenza tecnica attribuisce loro un ruolo fondamentale ai fini della formazione del convincimento del giudice.
      5. La presente proposta di legge, nella consapevolezza dell'alto ruolo formativo preventivo e di assistenza svolto da tali specialisti, mira altresì a potenziarne gli interventi, in una fase precedente l'intervento a livello giudiziario.
      Il giudice minorile, infatti, potrà essere soltanto un terzo arbitro, in quanto esistano altri ruoli, altre figure istituzionali delegate alla protezione del minore e capaci di intervenire rapidamente ed efficacemente in occasione delle situazioni di crisi. È previsto, infatti, che le sezioni specializzate si avvalgano dell'opera degli uffici del servizio sociale e degli organismi, ritenuti idonei, apprestati per il perseguimento di tali finalità (articolo 11). È inoltre data facoltà alle sezioni specializzate di avvalersi di nuclei di polizia istituiti presso di esse (articolo 12).
      6. Affinché tali forme di collaborazione e di intervento possano in concreto realizzarsi è necessario garantire un forte sistema di servizi sociali, dotato degli strumenti e delle strutture che consentano agli operatori di apprestare le adeguate forme di tutela.
      Ma allo stato attuale la rete dei servizi sociali è piuttosto frammentaria, il personale addetto privo di adeguata specializzazione e tale situazione è stata da più parti denunciata.
      S'impone un potenziamento delle strutture già esistenti e una loro dislocazione più diffusa sul territorio, al fine di garantire un accesso a tali servizi più agile e immediato e consentire di monitorare più efficacemente la società, per intervenire efficacemente già a livello preventivo, neutralizzando, per quanto possibile, le cause di conflitto familiare.
      7. Le funzioni di giudice tutelare sono, infine, attribuite ai giudici delle sezioni specializzate, provvedendo a un ampliamento delle sue competenze anche alle materie elencate tassativamente all'articolo 7, al fine di superare gli inconvenienti causati dalla contraddittoria distribuzione di tali competenze tra diversi organi. Esemplificativa in tale senso è l'ipotesi di autorizzazione all'esercizio dell'impresa. È competente per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, il giudice tutelare; per l'esercizio definitivo, il tribunale ordinario, se la richiesta è fatta dal genitore; il tribunale per i minorenni, se il richiedente è il tutore.

Competenza delle sezioni specializzate.

      Nella determinazione delle competenze si è operata la tradizionale distinzione tra competenza civile e penale, disciplinandone la distribuzione per competenza e per territorio.

Competenza penale.

      Nell'ambito della competenza penale è attuato un ampliamento della competenza per materia delle sezioni specializzate. L'attuale tribunale per i minorenni è, infatti, competente per i procedimenti relativi ai reati commessi dai minori di anni diciotto. Nell'ottica della riforma che la presente proposta di legge intende attuare, obiettivo primario è la tutela di quei soggetti che, per la minore età o per la posizione di debolezza in cui si trovano, sono esposti al rischio di lesioni dei loro interessi o ad un aggravamento della situazione pregiudizievole in cui versano. Si ritiene allora opportuno demandare alla competenza di un organo altamente specializzato, e in grado di fornire gli adeguati strumenti di tutela, la trattazione di una serie di controversie, tassativamente elencate all'articolo 13, in cui il minore sia non più soggetto attivo del reato, ma vittima dello stesso.
      Nella stessa ottica, di attrazione alle sezioni specializzate delle controversie che coinvolgano soggetti minori, va letto l'articolo 14 che, per le ipotesi di connessione di procedimenti in cui vi siano imputati maggiorenni e minorenni, mantiene ferma la competenza delle sezioni specializzate esclusivamente in relazione agli imputati minorenni, deferendo i maggiorenni al giudizio di altre sezioni del tribunale.

Competenza civile.

      L'attrazione alla competenza delle sezioni specializzate, oltre che delle materie già di competenza del tribunale per i minorenni, di tutte le controversie indicate all'articolo 16, ha come finalità primaria il superamento dei problemi cui ha dato luogo, fino ad oggi, la complessa e contraddittoria distribuzione di competenze tra diversi organi giudiziari. I procedimenti in materia di matrimonio, filiazione, adozione, affidamento, potestà, tutela, emancipazione, interdizione, inabilitazione, divorzio e separazione sono attratti alla competenza di un unico organo, rispondendo alle diffuse aspettative di quanti, operando nel settore della giustizia minorile, da tempo denunciano i difficili problemi di coordinamento tra i diversi organi giudiziari causati dall'attuale irrazionale distribuzione delle competenze.
      Nella determinazione della competenza per territorio sono richiamati i tradizionali criteri dettati dal codice di procedura civile del foro del convenuto e, in via residuale, del foro dell'attore (articolo 17).

Procedimento civile davanti alle sezioni specializzate.

      1. Nella disciplina del procedimento civile, la presente proposta di legge intende introdurre innovative modalità di svolgimento dell'iter processuale, dettando regole ispirate sì ai princìpi dell'immediatezza, celerità e semplificazione propri del procedimento camerale, cui sino ad oggi si è fatto ricorso, ma ovviando agli inevitabili inconvenienti cui si incorre con l'adozione di un simile procedimento.
      La disciplina generica e lacunosa dettata dall'articolo 737 del codice di procedura civile per i provvedimenti in camera di consiglio, lascia infatti ampia discrezionalità al giudice, rischiando di garantire in modo del tutto insufficiente la posizione delle parti (ad esempio dei genitori del minore). Ma in una materia quale il diritto della famiglia e dei minori, in cui sono posti in gioco diritti fondamentali, che rinvengono il loro fondamento all'interno della stessa Costituzione, a fronte di un intervento giurisdizionale destinato a incidere in maniera forte su tali diritti, è necessario predeterminare un altrettanto sistema forte di garanzie, irrinunciabili specie dopo la previsione costituzionale della garanzia del giusto processo regolato dalla legge (articolo 111 della Costituzione).
      Nell'obiettivo di contemperare le contrapposte esigenze efficientistiche e garantiste, è stato dunque tracciato un nuovo modello di processo minorile, prevedendo un rito speciale a cognizione piena accelerato.
      Tale procedimento, tracciato sul modello dei procedimenti in camera di consiglio, risponde infatti alle esigenze di celerità e di semplificazione, pur dettando una disciplina più rigorosa e specifica in ordine alle modalità di svolgimento, al fine di garantire la posizione di tutte le parti processuali, limitando la discrezionalità del giudice.
      2. L'atto introduttivo del giudizio è il ricorso, al fine di consentire al giudice il contatto immediato con la situazione pregiudizievole sottoposta alla sua cognizione, dovendo il ricorso contenere l'esposizione dei fatti su cui la domanda è fondata (articolo 18).
      3. È poi prevista, già in tale fase del giudizio, l'assistenza obbligatoria del difensore (articolo 19), al fine di garantire un effettivo e adeguato sistema di assistenza giudiziaria, nel rispetto del principio del contraddittorio. È prevista in tale ottica l'applicazione della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (articolo 23). Un intervento in tale senso è, infatti, coerente con le sostanziali modifiche apportate alla disciplina dell'adozione con la legge n. 149 del 2001, che modificando (articolo 37) l'articolo 336 del codice civile prevede oggi l'obbligatorietà dell'assistenza del difensore nei procedimenti ablativi della potestà dei genitori.
      4. Sono poi dettate le regole volte a disciplinare lo svolgimento dell'iter processuale, sul modello del procedimento contenzioso civile regolato dagli articoli 180 e seguenti del codice di procedura civile (articoli 20 e seguenti). Il ricorso a tale disciplina ha l'obiettivo di superare l'attuale struttura inquisitoria del procedimento camerale, caratterizzata da poteri istruttori del giudice eccessivamente dilatati. In un giudizio in cui il giudice è titolare dell'iniziativa di assumere prove e informazioni, senza obbligo di considerare o assumere gli incombenti istruttori indicati dalle parti, in cui l'audizione della parte è discrezionale, l'assistenza tecnica non è obbligatoria e le relazioni dei servizi sociali, sottratte alla conoscenza delle parti, assumono un ruolo determinante ai fini della decisione, non può non ravvisarsi una palese violazione dei princìpi del giusto processo.
      5. È poi prevista la possibilità del ricorso alla tutela cautelare, ma sempre nel rispetto delle regole dettate dal codice di procedura civile in materia di procedimenti cautelari.

Disposizioni organizzatorie, finali e transitorie.

      1. I capi V e VI dettano le disposizioni organizzatorie e finali. Nel dettaglio, esse individuano gli organi investiti delle funzioni di sorveglianza in materia penitenziaria (articolo 26) e di sorveglianza sulle sezioni specializzate e sugli uffici del pubblico ministero (articolo 27).
      2. È introdotta la nuova figura del garante del minore, con funzioni di assistenza del minore e di rappresentanza processuale, nelle ipotesi di accertata impossibilità di demandare tali compiti ai genitori ovvero di procedere alla nomina del tutore legale. Il garante, intervenendo in tutte le situazioni pregiudizievoli all'interesse morale e materiale del minore, è chiamato a svolgere un ruolo determinante ai fini di un equilibrato sviluppo della personalità del minore. In tale prospettiva, per procedere alla nomina, si richiede una speciale esperienza e competenza in merito ai problemi dell'età evolutiva e della famiglia (articolo 28).
      3. È previsto l'aumento della pianta organica dei magistrati (articolo 29), nella misura meglio specificata nelle tabelle A e B allegate alla proposta di legge, e del personale amministrativo in relazione alle esigenze dell'istituendo organo giudiziario.
      4. Sono regolamentate le modalità di assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate (articolo 30) e di devoluzione ai competenti organi giudiziari delle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge (articolo 31).
      Infine, l'articolo 32 reca le norme transitorie per gli uffici del servizio sociale; l'articolo 33 stabilisce la copertura finanziaria della legge; l'articolo 34 la data di entrata in vigore della legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
SEZIONI SPECIALIZZATE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA

Art. 1.
(Istituzione delle sezioni specializzate per la tutela dei diritti dei minori e della famiglia).

      1. È istituita, presso ogni tribunale ordinario e ogni corte d'appello, una sezione specializzata per la trattazione dei procedimenti relativi alla tutela dei diritti dei minori e della famiglia di cui alla presente legge, di seguito denominata «sezione specializzata».
      2. Sono soppressi il tribunale per i minorenni e la relativa procura della Repubblica di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Composizione della sezione specializzata e costituzione del collegio giudicante).

      1. La sezione specializzata è composta da un magistrato con funzioni d'appello, che la presiede, e da uno o più giudici di tribunale e da tre o più ausiliari esperti. I giudici ordinari della sezione specializzata del tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto, e degli altri tribunali indicati dal Consiglio superiore della magistratura, esercitano le funzioni in via esclusiva.
      2. La giurisdizione è esercitata da un collegio composto da tre giudici ordinari, integrato da due ausiliari esperti con funzioni consultive e di assistenza tecnica.
      3. Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'assegnazione dei magistrati e degli ausiliari esperti di cui al comma 1 del presente articolo secondo i criteri stabiliti rispettivamente dagli articoli 8 e 9.

Art. 3.
(Pubblico ministero in primo grado).

      1. Le funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti di competenza della sezione specializzata, sono esercitate da magistrati della procura della Repubblica, designati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 8.

Art. 4.
(Composizione della sezione specializzata d'appello e costituzione del collegio giudicante).

      1. La sezione specializzata d'appello è composta da un magistrato di cassazione, che la presiede, da due o più giudici d'appello e da tre o più ausiliari esperti.
      2. La giurisdizione è esercitata, nei giudizi d'appello contro le decisioni della sezione specializzata, da un collegio composto da tre giudici ordinari, integrato da due ausiliari esperti con funzioni consultive e di assistenza tecnica.
      3. Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'assegnazione dei magistrati e degli ausiliari esperti di cui al comma 1 del presente articolo secondo i criteri stabiliti rispettivamente dagli articoli 8 e 9.

Art. 5.
(Pubblico ministero in grado d'appello).

      1. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione specializzata d'appello sono esercitate da uno o più magistrati della procura generale designati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 8.

Art. 6.
(Cancelleria e segreteria giudiziaria).

      1. Presso ogni tribunale e procura della Repubblica, uno o più dipendenti sono, anche in via esclusiva, destinati agli uffici di cancelleria e segreteria addetti al funzionamento delle sezioni specializzate e del relativo ufficio del pubblico ministero.

Art. 7.
(Giudice tutelare).

      1. Le funzioni di giudice tutelare sono esercitate da un giudice della sezione specializzata.
      2. Il giudice tutelare ha competenza nelle materie ad esso attribuite dalla normativa vigente. È altresì competente per i provvedimenti di:

          a) autorizzazione per il compimento degli atti a contenuto patrimoniale di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse di minori interdetti o inabilitati;

          b) emancipazione di minori.

Art. 8.
(Assegnazione dei magistrati).

      1. I giudici ordinari sono assegnati alle sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti relativi ai minorenni e alla famiglia dal Consiglio superiore della magistratura, su parere del consiglio giudiziario competente per territorio, per il periodo determinato dalle norme dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
      2. I magistrati della procura della Repubblica e della procura generale, incaricati di esercitare le funzioni di pubblico ministero nei procedimenti presso le sezioni specializzate, sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su parere del consiglio giudiziario competente per territorio, per il periodo determinato dalle norme dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
      3. Alle sezioni specializzate e all'esercizio delle relative funzioni di procura sono destinati magistrati che, per l'attività precedentemente svolta, per gli speciali studi effettuati e per l'esperienza compiuta, dimostrano di possedere le attitudini necessarie.
      4. Il Consiglio superiore della magistratura conferisce le funzioni di presidente delle sezioni specializzate ai magistrati che hanno svolto per non meno di quattro anni le funzioni di magistrato di tribunale o di procura per i minorenni e per la famiglia, e hanno dimostrato di possedere adeguate capacità organizzative, sia all'interno dell'ufficio sia nei rapporti esterni.
      5. Il Consiglio superiore della magistratura assicura, attraverso appositi corsi, la formazione e l'aggiornamento professionali dei magistrati di cui ai commi 1 e 2.

Art. 9.
(Ausiliari esperti).

      1. Gli ausiliari esperti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, su parere del consiglio giudiziario competente per territorio, tra cittadini di ambo i sessi che hanno compiuto il trentesimo anno di età e non ancora il sessantacinquesimo, che sono esperti di psichiatria, criminologia, pedagogia, psicologia, sociologia, iscritti ai relativi albi professionali, e che vantano un'adeguata esperienza nel campo della vita familiare e dell'educazione dei giovani.
      2. Gli ausiliari esperti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; nel caso di compimento dei sessantacinque anni nel corso dell'incarico, essi sono prorogati di diritto fino al compimento del triennio in corso.
      3. Agli ausiliari esperti spetta il trattamento economico previsto per i giudici popolari delle corti d'assise.
      4. Si applicano agli ausiliari esperti le incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. L'esercizio delle funzioni è comunque incompatibile con l'esercizio della professione forense.

Art. 10.
(Compiti degli ausiliari esperti).

      1. Gli ausiliari esperti sono chiamati ad assistere costantemente i collegi delle sezioni specializzate ai sensi degli articoli 2 e 4.
      2. Gli ausiliari esperti, nei procedimenti civili, possono essere delegati dal giudice incaricato dell'istruzione per il compimento di singoli atti.

Art. 11.
(Servizi sociali).

      1. Per l'adempimento dei loro compiti le sezioni specializzate si avvalgono dell'opera degli uffici del servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con lo stesso convenzionati.
      2. Le sezioni specializzate si avvalgono altresì dei servizi istituiti dalla pubblica amministrazione centrale e periferica e, in particolare, dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali. Esse possono, qualora necessario, avvalersi dei servizi apprestati da organismi o da soggetti privati che sono ritenuti idonei a cooperare per il perseguimento delle finalità e dei compiti propri delle medesime sezioni.
      3. I servizi di cui ai commi 1 e 2, se non retribuiti dagli enti pubblici da cui dipendono, sono compensati per le prestazioni rese sulla base di apposite convenzioni stipulate ogni biennio dal Ministero della giustizia.

Art. 12.
(Nuclei di polizia).

      1. Il pubblico ministero può avvalersi, per speciali incarichi, di un nucleo di polizia istituto presso di esso. Analoga facoltà è riconosciuta alle sezioni specializzate.
      2. Del nucleo di polizia, a composizione mista, fanno parte agenti scelti tra soggetti che hanno maturato esperienze su problematiche minorili o familiari, nel numero determinato dalle necessità operative.

Capo II
COMPETENZA PENALE

Art. 13.
(Competenza per materia).

      1. La sezione specializzata è competente per i reati commessi dai minori di anni diciotto.
      2. Sono altresì di competenza della sezione specializzata i procedimenti concernenti i seguenti reati:

          a) delitti contro la famiglia previsti dal titolo XI del libro secondo del codice penale;

          b) delitti contro la moralità pubblica e il buon costume previsti dal titolo IX del libro secondo del codice penale, e delitti di cui agli articoli da 609-bis a 609-decies del medesimo codice, commessi in danno dei minori di anni diciotto;

          c) delitti di percosse, lesioni personali, ingiuria, diffamazione, sequestro di persona e delitti contro la libertà morale se commessi tra persone legate da rapporti di coniugio, di filiazione o di tutela;

          d) delitti previsti dagli articoli 591 e 593, primo e terzo comma, del codice penale;

          e) delitti previsti dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni;

          f) contravvenzioni previste dagli articoli 671, 716 e 731 del codice penale;

          g) reati previsti dalle leggi speciali a tutela del lavoro dei fanciulli.

Art. 14.
(Procedimenti connessi).

      1. In caso di concorso, nel medesimo reato o in reati connessi, di maggiorenni e di minorenni, resta di competenza della sezione specializzata la sola cognizione dei reati commessi dal minorenne. Gli imputati maggiorenni sono deferiti al giudizio di altre sezioni del tribunale in osservanza dei criteri tabellari.

Art. 15.
(Competenza per territorio).

      1. La competenza per territorio negli affari penali è regolata dalle norme del codice di procedura penale, anche nel caso di connessione.

Capo III
COMPETENZA CIVILE

Art. 16.
(Competenza civile).

      1. Sono di competenza della sezione specializzata:

          a) i procedimenti relativi alle materie indicate nei titoli VI, VII, VIII, IX, IX-bis, X, XI, XII, XIII e XIV del libro primo del codice civile;

          b) i procedimenti previsti dalla legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;

          c) il procedimento previsto dall'articolo 100 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, relativamente ai minorenni;

          d) i procedimenti di competenza del giudice tutelare alla data di entrata in vigore della presente legge;

          e) i procedimenti di cui agli articoli 155, terzo comma, 320, quinto comma, 321, 336, terzo comma, 343, secondo comma, 371, secondo comma, 375, 376, 394, terzo comma, e 397 del codice civile e il procedimento di cui all'articolo 747 del codice di procedura civile, ove i beni appartengano a un incapace.

Art. 17.
(Competenza per territorio).

      1. La competenza per territorio della sezione specializzata, ove non sia diversamente disposto, è determinata dal luogo in cui ha la residenza la persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento. Se tale residenza non è conosciuta, è competente il tribunale del luogo in cui risiede chi richiede il provvedimento.
      2. Ai fini di cui al comma 1, la sezione specializzata estende la propria competenza a tutti i comuni compresi nel territorio della provincia.

Capo IV
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO CIVILE DINANZI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE

Art. 18.
(Forma della domanda).

      1. La domanda si propone al tribunale del luogo indicato nell'articolo 17, con ricorso contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
      2. Il presidente fissa con decreto il giorno della comparizione delle parti davanti a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

Art. 19.
(Comparizione personale delle parti).

      1. Le parti devono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.
      2. Se il ricorrente non si presenta, la domanda di cui all'articolo 18 non ha effetto.
      3. Se non si presenta la persona nei confronti della quale il provvedimento è richiesto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.

Art. 20.
(Tentativo di conciliazione. Provvedimenti del presidente).

      1. Il presidente deve sentire le parti procurando di conciliarle.
      2. Se le parti si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
      3. Se la parte nei confronti della quale è richiesto il provvedimento non compare o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, adotta con ordinanza i provvedimenti urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo, ai sensi dell'articolo 180 del codice di procedura civile.

Art. 21.
(Notificazione della fissazione dell'udienza).

      1. L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice istruttore è notificata a cura della parte ricorrente al resistente non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.

Art. 22.
(Istruzione e decisione della causa).

      1. Per l'istruzione della causa, si applicano in quanto compatibili, le norme contenute nel libro secondo del codice di procedura civile.
      2. Esaurita la discussione orale, il tribunale delibera in camera di consiglio ed emette la decisione, dando lettura in udienza del dispositivo. La motivazione, redatta da uno dei componenti del collegio, è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla deliberazione. L'avvenuto deposito è notificato d'ufficio alle parti e comunicato al pubblico ministero nei cinque giorni successivi, anche ai fini della decorrenza del termine stabilito per l'impugnazione.

Art. 23.
(Ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

      1. Si applicano nelle controversie di competenza delle sezioni specializzate, ove ne ricorrano le condizioni, le norme relative all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Art. 24.
(Spese processuali).

      1. Gli atti e i provvedimenti di cui alla presente legge sono esenti da bollo e da ogni onere, tributo o contributo a favore dello Stato o di qualunque altro soggetto.
      2. Le spese relative a tutti i mezzi di prova, alle consulenze tecniche e ad ogni altra indagine disposta d'ufficio sono anticipate dall'erario e sono recuperate nei confronti della parte soccombente non ammessa al gratuito patrocinio, a cui carico sono state poste le spese.

Art. 25.
(Procedimenti cautelari).

      1. Si applicano, per quanto non diversamente disposto, le norme sui procedimenti cautelari contenute nel libro quarto, titolo I, capo III, del codice di procedura civile.

Capo V
DISPOSIZIONI ORGANIZZATORIE

Art. 26.
(Competenze in materia penitenziaria).

      1. Le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, nei confronti dei minorenni sottoposti a misure penali fino al compimento del venticinquesimo anno di età, dalla sezione specializzata che ha sede nel capoluogo del distretto e da un giudice ordinario della sezione stessa.

Art. 27.
(Sorveglianza).

      1. La sorveglianza prevista dall'articolo 14 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, è esercitata dal presidente della corte d'appello sulle sezioni specializzate e dal procuratore generale della stessa corte sugli uffici del pubblico ministero operanti nel distretto.

Art. 28.
(Garante del minore).

      1. Nei casi di accertata grave e persistente conflittualità tra i genitori, che pregiudichi in modo rilevante l'interesse morale e materiale del minore, il giudice, anche se non ricorrono le circostanze per la decadenza della loro potestà, nomina un garante del minore.
      2. Alla nomina del garante del minore si fa luogo, altresì, nei casi in cui sia necessaria la nomina di un tutore o di un curatore e il giudice non ritenga di poter designare un prossimo congiunto dell'incapace.
      3. La nomina di cui ai commi 1 e 2 deve seguire anche nei casi di inerzia dei genitori o di conflitto di interessi tra genitori e minori.
      4. Il garante del minore è scelto tra persone che dimostrano una speciale capacità, competenza ed esperienza in ordine ai problemi dell'età evolutiva e della famiglia.
      5. Il garante del minore presta giuramento dinanzi al giudice che l'ha nominato e dura in carica finché, ad istanza di parte, del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice non accerta che sono cessate le cause che hanno determinato la nomina.
      6. Il garante del minore è legittimato a intervenire, come attore o come convenuto, in tutti i procedimenti civili e ad esercitare i poteri spettanti ai genitori nei procedimenti penali. Nei casi di cui al comma 1 egli esercita la rappresentanza legale del minore.
      7. Il garante del minore stabilisce contatti con i servizi sociali nei casi in cui ritiene necessario od opportuno il loro intervento e vigila sulla tempestività ed efficacia dell'intervento stesso.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29.
(Organici).

      1. La pianta organica dei magistrati in servizio presso i tribunali e le corti d'appello è aumentata delle unità necessarie alla copertura dei posti previsti dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
      2. Il ruolo organico dei direttori di cancelleria, degli assistenti giudiziari e dei commessi è adeguato con provvedimento del Ministro della giustizia secondo le esigenze delle sezioni specializzate o delle sezioni specializzate d'appello.

Art. 30.
(Assegnazione dei magistrati).

      1. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono addetti ai tribunali per i minorenni e alle relative procure sono assegnati alle sezioni specializzate degli uffici giudiziari aventi sede nei capoluoghi di provincia del distretto di appartenenza ove non richiedano di essere destinati ad altro ufficio.
      2. Il Consiglio superiore della magistratura, in sede di prima applicazione della presente legge, provvede all'assegnazione degli altri magistrati scegliendoli di norma tra coloro che hanno partecipato ai corsi di preparazione svolti o da organizzare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, a cura del Consiglio stesso, e che hanno dimostrato di essere forniti delle attitudini necessarie per l'espletamento delle funzioni da esercitare.

Art. 31.
(Affari pendenti).

      1. Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede secondo le seguenti modalità:

          a) gli affari penali e gli affari contenziosi civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario sono devoluti, d'ufficio, alla cognizione delle sezioni specializzate competenti per territorio ai sensi della presente legge, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento;

          b) le domande di affidamento preadottivo presentate ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono trasmesse alle sezioni specializzate del luogo di residenza dei richiedenti, a meno che i coniugi non richiedano, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la loro domanda sia esaminata da un altro tribunale;

          c) gli affari pendenti avanti ai giudici tutelari sono devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso le sezioni specializzate competenti per territorio.

Art. 32.
(Ufficio del servizio sociale).

      1. Fino a quando non sia attuata una ristrutturazione dei centri di rieducazione per minorenni e dei relativi uffici del servizio sociale ovvero non sia realizzata una diversa organizzazione socio-assistenziale, l'ufficio distrettuale del servizio sociale è ripartito ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, in nuclei funzionanti presso ogni sezione specializzata.

Art. 33.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34.
(Entrata in vigore).

      1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 30 e 32 della presente legge acquistano efficacia un anno dopo la data di pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale.

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TABELLA A
(articolo 29, comma 1)

MAGISTRATI ADDETTI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE DEL TRIBUNALE
PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA

SEDE Magistrati giudicanti Pubblico ministero
Presidente Giudici Procuratore
della
Repubblica
Sostituto
Acqui Terme 1 3 1 1
Agrigento 1 4 1 1
Alba 1 3 1 1
Alessandria 1 3 1 1
Ancona 1 6 1 2
Aosta 1 3 1 1
Arezzo 1 4 1 1
Ariano Irpino 1 3 1 1
Ascoli Piceno 1 3 1 1
Asti 1 3 1 1
Avellino 1 3 1 1
Avezzano 1 3 1 1
Barcellona Pozzo di Gotto 1 3 1 1
Bari 1 9 1 3
Bassano del Grappa 1 3 1 1
Belluno 1 3 1 1
Benevento 1 4 1 1
Bergamo 1 5 1 1
Biella 1 3 1 1
Bologna 1 4 1 1
Bolzano 1 4 1 1
Brescia 1 4 1 1
Brindisi 1 6 1 2

(Segue Tabella A)

SEDE Magistrati giudicanti Pubblico ministero
Presidente Giudici Procuratore
della
Repubblica
Sostituto
Busto Arsizio 1 4 1 1
Cagliari 1 5 1 1
Caltagirone 1 3 1 1
Caltanissetta 1 3 1 1
Camerino 1 3 1 1
Campobasso 1 3 1 1
Casale Monferrato 1 3 1 1
Cassino 1 3 1 1
Castrovillari 1 3 1 1
Catania 1 9 1 3
Catanzaro 1 3 1 1
Chiavari 1 3 1 1
Chieti 1 3 1 1
Civitavecchia 1 3 1 1
Como 1 5 1 1
Cosenza 1 4 1 1
Crema 1 3 1 1
Crotone 1 3 1 1
Cuneo 1 3 1 1
Enna 1 3 1 1
Fermo 1 3 1 1
Ferrara 1 3 1 1
Firenze 1 4 1 1
Foggia 1 6 1 2
Forlì 1 3 1 1
Frosinone 1 4 1 1
Gela 1 3 1 1
Genova 1 3 1 1

(Segue Tabella A)

SEDE Magistrati giudicanti Pubblico ministero
Presidente Giudici Procuratore
della
Repubblica
Sostituto
Gorizia 1 3 1 1
Grosseto 1 3 1 1
Imperia 1 3 1 1
Isernia 1 3 1 1
Ivrea 1 3 1 1
L'Aquila 1 3 1 1
La Spezia 1 3 1 1
Lagonegro 1 3 1 1
Lamezia Terme 1 3 1 1
Lamusei 1 3 1 1
Lanciano 1 3 1 1
Larino 1 3 1 1
Latina 1 3 1 1
Lecce 1 9 1 3
Lecco 1 3 1 1
Livorno 1 5 1 1
Locri 1 3 1 1
Lodi 1 3 1 1
Lucca 1 3 1 1
Lucera 1 4 1 1
Macerata 1 3 1 1
Mantova 1 3 1 1
Marsala 1 3 1 1
Massa 1 4 1 1
Matera 1 3 1 1
Melfi 1 3 1 1
Messina 1 4 1 1
Milano 1 18 1 6

(Segue Tabella A)

SEDE Magistrati giudicanti Pubblico ministero
Presidente Giudici Procuratore
della
Repubblica
Sostituto
Mistretta 1 3 1 1
Modena 1 3 1 1
Modica 1 3 1 1
Mondovì 1 3 1 1
Montepulciano 1 3 1 1
Monza 1 3 1 1
Napoli 1 12 1 4
Nicosia 1 3 1 1
Nocera Inferiore 1 3 1 1
Nola 1 3 1 1
Novara 1 3 1 1
Nuoro 1 3 1 1
Oristano 1 4 1 1
Orvieto 1 3 1 1
Padova 1 4 1 1
Palermo 1 7 1 2
Palmi 1 3 1 1
Paola 1 3 1 1
Parma 1 3 1 1
Patti 1 3 1 1
Pavia 1 3 1 1
Perugia 1 5 1 1
Pesaro 1 3 1 1
Pescara 1 4 1 1
Piacenza 1 3 1 1
Pinerolo 1 3 1 1
Pisa 1 3 1 1
Pistoia 1 4 1 1

(Segue Tabella A)

SEDE Magistrati giudicanti Pubblico ministero
Presidente Giudici Procuratore
della
Repubblica
Sostituto
Pordenone 1 3 1 1
Potenza 1 3 1 1
Prato 1 3 1 1
Ragusa 1 3 1 1
Ravenna 1 5 1 1
Reggio Calabria 1 3 1 1
Reggio Emilia 1 3 1 1
Rieti 1 3 1 1
Rimini 1 3 1 1
Roma 1 15 1 5
Rossano 1 3 1 1
Rovereto 1 3 1 1
Rovigo 1 3 1 1
Sala Consilina 1 3 1 1
Salerno 1 6 1 2
Saluzzo 1 3 1 1
Sanremo 1 3 1 1
Sant'Angelo dei Lombardi 1 3 1 1
Santa Maria Capua Vetere 1 6 1 2
Sassari 1 3 1 1
Savona 1 3 1 1
Sciacca 1 3 1 1
Siena 1 3 1 1
Siracusa 1 5 1 1
Sondrio 1 3 1 1
Spoleto 1 3 1 1
Sulmona 1 3 1 1
Taranto 1 6 1 2

(Segue Tabella A)

SEDE Magistrati giudicanti Pubblico ministero
Presidente Giudici Procuratore
della
Repubblica
Sostituto
Tempio Pausania 1 4 1 1
Teramo 1 4 1 1
Termini Imerese 1 3 1 1
Terni 1 3 1 1
Torino 1 9 1 3
Torre Annunziata 1 6 1 2
Tortona 1 3 1 1
Trani 1 7 1 2
Trapani 1 3 1 1
Trento 1 3 1 1
Treviso 1 5 1 1
Trieste 1 3 1 1
Udine 1 4 1 1
Urbino 1 3 1 1
Vallo della Lucania 1 3 1 1
Varese 1 4 1 1
Vasto 1 3 1 1
Velletri 1 4 1 1
Venezia 1 4 1 1
Verbania 1 3 1 1
Vercelli 1 3 1 1
Verona 1 4 1 1
Vibo Valentia 1 3 1 1
Vicenza 1 3 1 1
Vigevano 1 3 1 1
Viterbo 1 3 1 1
Voghera 1 3 1 1

TABELLA B
(articolo 29, comma 1)

MAGISTRATI ADDETTI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE DELLA CORTE
D'APPELLO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA

Sede Presidente
di sezione
Consiglieri Procuratore
generale
Avvocato
generale
Ancona 1 2 1 -
Bari 1 3 1 -
Bologna 1 3 1 -
Bolzano (sez. distaccata) 1 2 - 1
Brescia 1 2 1 -
Cagliari 1 2 1 -
Caltanissetta 1 2 1 -
Campobasso 1 2 1 -
Catania 1 3 1 -
Catanzaro 1 2 1 -
Firenze 1 3 1 -
Genova 1 3 1 -
L'Aquila 1 2 1 -
Lecce 1 2 1 -
Messina 1 2 1 -
Milano 1 4 1 -
Napoli 1 4 1 -
Palermo 1 3 1 -
Perugia 1 2 1 -
Potenza 1 2 1 -
Reggio Calabria 1 2 1 -
Roma 1 4 1 -
Salerno 1 2 1 -
Sassari (sez. distaccata) 1 2 - 1
Taranto (sez. distaccata) 1 2 - 1
Torino 1 4 1 -
Trento 1 2 1 -
Trieste 1 2 1 -
Venezia 1 3 1 -



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