PDL 299
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 299
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato JANNONE
Destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti
Presentata il 29 aprile 2008
Onorevoli Colleghi! - La buona prova del meccanismo del «5 per mille» (consistente nella facoltà data ai contribuenti di destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, il 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno del volontariato, della ricerca scientifica nonché di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di associazioni di promozione sociale) nei primi tre anni di applicazione (2006, 2007 e 2008), induce a proporre la messa a regime della misura, che è rimasta finora affidata alle singole leggi finanziarie (commi 337 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; commi 1234 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; commi 5 e seguenti dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
Il periodo sperimentale è stato infatti superato con pieno successo, come dimostra innanzitutto la forte adesione, superiore alle aspettative più ottimistiche, alle prime annualità operative.
Secondo i dati resi noti dall'Agenzia delle entrate, lo strumento del 5 per mille è stato infatti utilizzato da più della metà dei contribuenti italiani.
Nel proporre, pertanto, la stabilizzazione della misura a decorrere dal prossimo anno finanziario 2009 (dichiarazioni dei redditi relativi al 2008), si intende guardare al
welfare non come a un capitolo di spesa, ma, piuttosto, come a una leva dello sviluppo, a uno strumento atto a generare capitale sociale sul territorio, coinvolgendo la libertà attiva dei cittadini.
Onorevoli colleghi, il presente provvedimento è aperto all'adesione
bipartisan, con l'avvertenza che la prima e fondamentale esigenza è di concluderne celermente l'esame, così da evitare qualsiasi rischio di interruzione del flusso del 5 per mille e da sottrarlo responsabilmente all'alea delle leggi finanziarie annuali.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dall'anno finanziario 2009, fermo restando quanto dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sui redditi delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997;
b) finanziamento degli enti della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento degli enti della ricerca sanitaria.
2. Una quota pari allo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti effettuate ai sensi del comma 1 è destinata all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 riconosciute come parti sociali.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 e le modalità di riparto delle somme di cui al comma 1.