Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 297

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 297



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Istituzione di un fondo per la gestione delle somme oggetto di sequestro o confisca a seguito di procedimenti penali

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La trasmissione televisiva di RAI3 «Report», condotta da Milena Gabanelli, già nel novembre 2006 aveva fornito lo spunto e le motivazioni per la presentazione nella XV legislatura di una proposta di legge (atto Camera n. 1903), della quale si riproduce integralmente il testo, per istituire un apposito fondo dello Stato che utilizzi in maniera ottimale le somme oggetto di sequestro o confisca a seguito di procedimenti penali.
      Come rilevato dalla citata trasmissione «Report», ingenti somme di denaro confiscate o sequestrate dall'autorità giudiziaria vengono depositate, per tutti i lunghi anni dell'iter giudiziario, presso le Poste italiane o presso gli sportelli di istituti di credito privati.
      In via approssimativa si può calcolare che diverse centinaia di milioni di euro (nessuno conosce la cifra esatta) non sono quindi gestiti al meglio sotto il profilo finanziario e di tesoreria, mentre, per converso, garantiscono importanti profitti alle aziende presso le quali risultano depositati i liquidi.
      Nel contempo, paradossalmente, lo Stato non dispone dei fondi necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dell'amministrazione giudiziaria.
      La presente proposta di legge prevede, quindi, l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un apposito fondo al fine di garantire il miglior rendimento possibile alle ingentissime somme oggetto di sequestro o confisca nell'ambito di procedimenti penali.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, un fondo per la gestione delle somme oggetto di sequestro o confisca a seguito di procedimenti penali.
      2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, a disciplinare le modalità di gestione del fondo di cui al comma 1.


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