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PDL 664

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 664



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUSSANA

Legge quadro sulla famiglia e per la tutela della vita nascente

Presentata il 30 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende affrontare in maniera sistematica la prima e più importante esigenza della famiglia: quella di esistere.
      L'obiettivo principale è infatti quello di incentivare la natalità attraverso una serie di strumenti che intervengano nella fascia di età più delicata del bambino (fino al compimento del terzo anno di età), delicata in termini educativi e di richieste di attenzioni e di cure, nonché per la maggiore difficoltà nella conciliazione delle esigenze familiari con quelle lavorative.
      Questa impostazione è stata modulata analogamente a quella che ha ispirato in Francia la cosiddetta «PAJE» (Prestazione di accoglienza del bambino piccolo).
      L'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 definisce la famiglia nucleo fondamentale della società e dello Stato e come tale deve essere riconosciuta e protetta.
      Il combinato disposto degli articoli della Costituzione 29 [«(...) famiglia società naturale fondata sul matrimonio»], 30 [«È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio (...). La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale (...)»] e 31 [«La Repubblica agevola con misure e altre provvidenze la formazione della famiglia (...) con particolare riguardo alle famiglie numerose»] enuncia in modo inequivocabile il regime preferenziale della famiglia quale nucleo fondamentale della società.
      Secondo i lavori preparatori dell'Assemblea costituente, l'aggettivo «naturale» di cui all'articolo 29 della Costituzione sta a indicare che la famiglia non è un'istituzione creata dalla legge, ma una struttura di diritto naturale, legata alla natura umana come tale e preesistente rispetto all'organizzazione statale.
      La stessa giurisprudenza costituzionale ha più volte rimarcato la netta distinzione tra la famiglia fondata sul matrimonio e la convivenza more uxorio.
      I diritti individuali che derivano dall'istituzione matrimoniale non possono essere considerati diritti individuali assoluti, ma diritti individuali derivati e subordinati alla condizione di essere sposati.
      In Italia la Costituzione ha operato una scelta assai chiara tra la famiglia fondata sul matrimonio, espressamente riconosciuta dagli articoli 29 e seguenti, e altre forme di rapporto fra le persone. Tuttavia, nel nostro Paese il numero dei matrimoni risulta essere in forte diminuzione: a partire dalla fine degli anni ottanta in cui si è raggiunto il numero più elevato di unioni matrimoniali, 312.272 nel 1989, si sono registrati sempre meno eventi tanto che nel 2005 i matrimoni celebrati sono stati pari a 247.740. Ci si sposa meno, ma anche più tardi. I giovani rimangono ormai per un tempo sempre maggiore a casa dei genitori, le cause sono molteplici e infatti, non sempre, si tratta di una scelta.
      Il «Rapporto Italia 2007 Eurispes» ha confermato questo dato di tendenza, che diviene dunque un fenomeno sociale su cui tanto riflettere. È il fenomeno della cosiddetta «posticipazione»: tutto il ciclo di vita individuale si è infatti progressivamente spostato in avanti, con la conseguenza di aver determinato un inevitabile allungamento dei tempi che cadenzano gli eventi decisivi della vita del singolo. Si lascia più tardi la famiglia di origine, ci si sposa più tardi, si hanno figli più tardi.
      L'età media di chi mette al mondo il primo figlio è aumentata di circa tre anni in un ventennio e si assesta ormai sui trent'anni nelle ultime generazioni.
      La piaga della denatalità affligge il nostro Paese. L'invecchiamento della popolazione dipende non solo dall'allungamento della vita, ma anche dal crollo del tasso di fecondità verificatosi dalla metà degli anni settanta. Si è infatti registrato un decremento del numero medio di figli per donna da livelli prossimi all'equilibrio demografico (2,1) fino ad un valore minimo di 1,18 nel 1995. Dalla metà degli anni novanta la fecondità si è mantenuta stazionaria intorno a un valore di 1,2 figli per donna. L'Italia è oggi al penultimo posto in Europa per crescita demografica, appena davanti alla Spagna, mentre è ai primi posti come aumento della speranza di vita.
      Un'Italia, quindi, da una parte sempre più vecchia e dall'altra paradossalmente affetta dal mito «dell'eterna giovinezza» di Faust.
      Infatti, in un mondo nel quale tutti in qualche modo si sentono giovani e la giovinezza si «istituzionalizza», a farne le spese sono proprio coloro che anagraficamente rientrano nei canoni oggettivi dell'essere giovani.
      Se non si interviene in modo urgente saremo condannati a un destino di precarietà dove l'incertezza e l'instabilità caratterizzeranno la nostra esistenza. Il nobile desiderio dei giovani di voler contribuire al bene comune in piena autonomia e indipendenza sposandosi e mettendo al mondo dei figli si infrange dinnanzi a problematiche di difficilissima soluzione.
      Si deve prendere esempio dalle politiche messe in atto in questi anni in altri Paesi europei; tra tutti la Francia, che in pochi anni è riuscita a invertire il trend demografico negativo grazie a interventi mirati a considerare la famiglia parte integrante dello Stato al centro di una politica di sicurezza sociale. Le politiche per la famiglia in Francia hanno avuto come obiettivo la ridistribuzione sia orizzontale che verticale del reddito per compensare i costi dovuti alla crescita dei figli. Nel sistema francese, infatti, le famiglie con più di un figlio ricevono contributi per la crescita dei figli e quelle con un reddito più basso possono beneficiare anche di altre forme di sostegno, come contributi per l'alloggio, per i libri scolastici e addirittura per le vacanze. È importantissima inoltre la citata PAJE, che consiste in un contributo economico in favore della prima infanzia dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età.
      La famiglia, nonostante in questi ultimi anni abbia subìto gli attacchi di una politica tesa alla sua disgregazione, rappresenta sostanzialmente ancora il pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema educativo, le strutture di produzione di reddito e il contenimento delle forme di disagio sociale.
      Per rilanciare la famiglia tradizionale è necessario quindi mettere in campo nuovi strumenti a sostegno delle responsabilità familiari e, soprattutto, misure che ne definiscano in modo coerente il suo carattere di soggetto attivo, titolare di diritti e di doveri.
      È doveroso garantire il diritto di ogni persona a formare una famiglia o a essere inserita in una comunità familiare, sostenere il diritto delle famiglie al libero svolgimento delle loro funzioni sociali, riconoscere l'altissima rilevanza sociale e personale della maternità e della paternità, sostenere in modo più adeguato la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, promuovere e valorizzare la famiglia come struttura sociale primaria di fondamentale interesse pubblico.
      Oggi si privilegia uno stile di vita ispirato dall'idea della consumabilità e della sostituibilità, che fa sì che in realtà si pensi che una scelta non sia mai definitiva.
      Rispettare la libera scelta di due persone che decidono di vivere insieme e di condividere una vera e propria unione e comunione di intenti è in un'ottica laica ovviamente un principio inviolabile. Ma è pur vero che ogni libera scelta è condizionata da un'assunzione di responsabilità. La linea indicata dalla Costituzione è chiara: o si costituisce un matrimonio, e si entra nella sfera delle relazioni socialmente riconosciute, o si rimane nel privato, che lo Stato deve rispettare ma non riconoscere.
      Gli italiani, se interrogati sul numero ideale dei figli, la pensano come i francesi, gli svedesi e i tedeschi. Ma quando poi si passa dai desideri alla realtà la condizione italiana precipita rispetto a quella di gran parte dell'Europa. I motivi sono noti e di facile individuazione: la situazione economica, l'esistenza o meno di adeguati servizi sociali, i tempi della vita familiare e di quella professionale, la qualità del sistema educativo, la disponibilità di alloggi adeguati ai livelli di reddito delle giovani generazioni.
      Investire nelle politiche familiari significa pertanto investire sulla qualità della struttura sociale e, di conseguenza, sul futuro stesso della nostra società.
      Tali interventi richiederanno uno sforzo economico rilevante ma dovuto poiché prioritario.
      Tra i cardini principali della politica della Lega Nord vi sono la protezione, la valorizzazione e lo sviluppo della famiglia, come istituzione base irrinunciabile per garantire la salvaguardia dei princìpi e dei valori necessari per l'educazione dei figli.
      In tale senso la presente proposta di legge intende conferire piena attuazione all'articolo 31 della Costituzione, il quale sancisce che «La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze economiche la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi (...)».
      È triste ammetterlo, ma tale principio fondamentale sancito dalla Carta costituzionale non ha mai trovato un'appropriata attuazione.
      Ogni efficace politica di sostegno alla famiglia non può tuttavia prescindere da strumenti fiscali mirati e graduati. In Italia il sistema fiscale sembra ancora ritenere che la capacità contributiva delle famiglie non sia influenzata dalla presenza di figli e dall'eventuale scelta di uno dei due coniugi di dedicare parte del proprio tempo a curare, crescere ed educare i figli, mentre di norma in Europa a parità di reddito la differenza tra chi ha e chi non ha figli a carico è consistente. Basti pensare che la differenza di imposta diretta su un reddito nominale di 30.000 euro per una famiglia con due figli e una coppia senza figli è di circa 3.500 euro in Francia, di circa 6.000 euro in Germania e di appena 1.300 euro nel nostro Paese.
      Considerata l'esigenza di una maggiore equità orizzontale, si è persuasi che l'introduzione di un nuovo sistema fiscale che indichi nella famiglia e non più nell'individuo l'unità impositiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) segnerebbe una sostanziale inversione di rotta per il sistema fiscale italiano.
      Avviandosi alle conclusioni è importante soffermarsi su un ultimo punto di strategica importanza che questa proposta di legge intende affrontare, ossia la riforma dei consultori familiari.
      Sono passati oltre trent'anni da quando è entrata in vigore la legge quadro n. 405 del 1975, con la quale furono istituiti i consultori familiari. Essi sono nati sotto l'influenza del dibattito sulle rivendicazioni per l'emancipazione della donna che ha caratterizzato gli anni settanta e che ha imposto all'attenzione dell'opinione pubblica la necessità di un luogo di dialogo e di informazione sulla sessualità, sulla procreazione e sulla contraccezione. Nelle intenzioni del legislatore, le attività consultoriali avrebbero dovuto offrire un vasto programma di consulenza e un servizio globale alla donna, alle coppie e ai nuclei familiari in tutti quei settori tematici legati alla coppia e alle problematiche coniugali e genitoriali, ai rapporti e ai legami interpersonali e familiari, alla procreazione responsabile. Pur ponendo l'accento sul valore storico che hanno rappresentato per la nostra società, è doveroso riconsiderare il lavoro svolto e l'attuale ruolo dei consultori familiari nel nostro Paese, alla luce anche dei notevoli cambiamenti sopravvenuti nell'attuale contesto socio-culturale.
      Il consultorio ha inoltre assunto in questi anni, anche a seguito della riforma sanitaria, di cui alla legge n. 833 del 1978, e successive modificazioni, la struttura di servizio marcatamente sanitario, in cui si sono privilegiati gli interventi di tipo ginecologico e pediatrico a discapito della vocazione di ispirazione sociale. I consultori familiari devono quindi qualificarsi sempre di più, evitando una rigida settorializzazione e riduzione al pur importante ma non esclusivo ambito sanitario di competenza. Per rispondere a queste problematiche è necessario che all'interno del consultorio si rafforzino interventi di tipo sociale, psicologico e di consulenza giuridica che nella loro interazione continua possano costituire un valido riferimento per la donna e per la famiglia.
      Uno degli obiettivi principali che si intende perseguire con l'approvazione della presente proposta di legge è quello di dare realizzazione a princìpi di sostegno all'istituzione familiare e alla genitorialità che attraversano oggi un momento di crisi profonda. In questi anni, infatti, sono emerse, nell'ambito delle tematiche che si trova ad affrontare il consultorio, problematiche e patologie nuove e sempre più gravi che richiedono iniziative, interventi e prestazioni professionali altamente qualificati e specializzati e che solo se svolti in équipe offrono alla persona una risposta esaustiva.
      In tutta la loro gravità si presentano oggi casi di pedofilia, abuso e violenza sessuale; i genitori evidenziano maggiori difficoltà nell'assolvimento delle competenze di cura e di educazione dei figli, le conflittualità intraconiugali e intrafamiliari sfociano in sofferti procedimenti di separazione legale e di divorzio, sono sempre più evidenti gli episodi di maltrattamento e di violenza intrafamiliari; il disagio preadolescenziale e giovanile rappresenta una costante emergenza, poiché oltre alle problematiche e alle patologie di salute mentale, di tossicodipendenza, nonché di dipendenza in senso lato, sono emerse problematiche connesse con l'alimentazione (obesità, bulimia e anoressia).
      In Italia due bambini al giorno sono fatti oggetto di abusi sessuali, negli ultimi anni le violenze sui minori sono cresciute di oltre il 90 per cento, i casi di pedofilia nel nostro Paese sono circa 21.000 all'anno e oltre 50.000 i siti stimati a sfondo pedofilo che possono essere contattati su internet. Questi dati, anche se vanno considerati per difetto perché, come è ovvio, molti casi sfuggono alle statistiche, mostrano uno scenario quantomeno allarmante. Vi è, poi, un altro aspetto che non va trascurato in tema di salvaguardia dei diritti dei minori, della difesa della vita e della dignità della donna che la presente proposta di legge intende affrontare, ossia quello legato alla crescita esponenziale dei casi di abbandono di neonati nei giardini o nei cassonetti per i rifiuti, destinati, quindi, a morte quasi sicura. La proposta di legge in esame prevede, infatti, che i consultori siano tenuti alla promozione di campagne informative preventive sulla possibilità, riconosciuta per legge dal comma 1 dell'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che stabilisce che nel nostro Paese si può partorire in forma anonima e assistita, garantendo in questo modo alla donna e al bambino le migliori opportunità di sopravvivenza nel rispetto di una libera decisione. Si rende urgente, dunque, e non più procrastinabile una riforma dei consultori familiari che dimostri nei fatti una particolare attenzione e sensibilità ai diritti dei minori e della famiglia, e fortemente impegnata nella tutela sociale della genitorialità e del concepito.
      Di qui l'intendimento, perseguito con la presente proposta di legge, di garantire il ruolo partecipativo delle famiglie e delle organizzazioni di volontariato a difesa della vita per l'espletamento delle attività consultoriali. Si intende, dunque, dare nuova linfa vitale a ciò che già era ben esplicitato nelle intenzioni del legislatore che nel 1975 aveva approvato la legge n. 405 (ovvero l'assistenza alla famiglia, l'educazione alla maternità e alla paternità responsabili, l'educazione per l'armonico sviluppo fisico e psichico dei figli e per la realizzazione della vita familiare), ma che nei fatti è stato residualmente attuato, complice anche la talora mera funzione burocratica dei consultori, ridotti, troppo spesso, a pura assistenza sanitaria, carenti di quelle necessarie sensibilità e competenza su problematiche sociali per le quali furono istituiti.
      Nei consultori familiari, a mio avviso, non sempre viene pienamente attuato il diritto della donna di ricevere valide alternative all'aborto, poiché c'è chi sostiene che sarebbe un'ingerenza nella scelta della donna, eppure proprio secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 5 della legge n. 194 del 1978, l'assistenza da dare alla donna in gravidanza deve essere attuata con l'informazione sui diritti spettanti alla gestante, sui servizi sociali, sanitari e assistenziali a lei riservati, sulla protezione che il mondo del lavoro deve assicurare a tutela della gestante. Oltre ai diversi nuovi interventi che sono stati descritti, tra gli scopi che spetteranno alle strutture dei consultori familiari vi sarà anche quello dell'informazione medica finalizzata alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, delle patologie e delle situazioni di disagio che incidono sulla vita sessuale.
      In conclusione, alcune innovazioni normative di pregio si sostanziano in una introduzione a pieno titolo nelle attività consultoriali familiari di medici obiettori di coscienza, nella formalizzazione di un percorso individualizzato per quelle donne che proseguono la gravidanza e nell'assistenza psicologica ed emotiva alle donne durante i prescritti sette giorni del periodo di riflessione precedente l'interruzione volontaria della gravidanza. Oltre a ciò, si prevede la formalizzazione della presenza delle associazioni a favore della vita e l'attività di vigilanza delle regioni sul rispetto del percorso indicato dalla citata legge n. 194 del 1978. Nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, tenendo conto anche del ruolo che dovrà svolgere il privato sociale, la presente proposta di legge è diretta a predisporre un'adeguata cornice per le iniziative regionali, che definisca i livelli essenziali e qualitativi che devono essere offerti su tutto il territorio nazionale.
      In sintesi la proposta di legge in esame intende:

          a) sostenere la famiglia quale nucleo fondamentale della società;

          b) incentivare la natalità attraverso strumenti di sostegno economici;

          c) affermare il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale e il riconoscimento del ruolo di rappresentanza delle associazioni familiari;

          d) riconoscere il concepito quale componente a tutti gli effetti della famiglia;

          e) assicurare libertà di scelta alle famiglie nell'individuazione dei servizi per la prima infanzia e per tutti gli altri beni e servizi necessari alla cura e all'assistenza dei figli minori;

          f) introdurre un sistema fiscale basato sul quoziente familiare;

          g) riformare i consultori familiari al fine di dimostrare nei fatti una particolare attenzione e sensibilità ai diritti dei minori e della famiglia tutelando il valore sociale della genitorialità e del concepito.


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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
NORME GENERALI

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
      2. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.
      3. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:

          a) è promosso il ruolo di tutti i livelli istituzionali competenti a partire dai comuni nell'attuazione delle politiche e dei servizi in favore della famiglia in un'ottica di sussidiarietà verticale, favorendo il coordinamento dei servizi e degli enti interessati, nell'ambito dei princìpi e delle finalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

          b) è riconosciuto e promosso il ruolo del volontariato negli interventi di cura e di assistenza della persona in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, attribuendo alle associazioni familiari la qualità di rappresentanti della categoria e coinvolgendole nelle scelte che riguardano direttamente o indirettamente l'istituzione familiare.

Art. 2.
(Destinatari degli interventi).

      1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari componenti di nuclei familiari.
      2. Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti e, in particolare, ai fini del diritto ai benefìci previsti dalla medesima legge, attribuiti in base a graduatorie che tengono conto del numero dei figli. Per la concessione di tali benefìci il soggetto interessato è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante lo stato di gravidanza e l'avvenuta nascita entro sei mesi dalla relativa richiesta.
      3. Ai fini della presente legge, l'adozione di un bambino di età inferiore a otto anni è equiparata alla nascita di un figlio.

Art. 3.
(Promozione dell'associazionismo familiare).

      1. Lo Stato riconosce il principio della sussidiarietà orizzontale in ambito sociale in base al quale sono gestite dal servizio pubblico le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui svolgono la propria attività.
      2. In base al principio di cui al comma 1, lo Stato valorizza e sostiene, altresì, la solidarietà tra le famiglie, promuovendo le associazioni e le formazioni private che operano nel settore sociale rivolte a:

          a) organizzare e favorire la nascita di forme di associazionismo sociale, atte a promuovere il reciproco aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione delle banche dei tempi, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

          b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e di formazione per i componenti delle famiglie sui ruoli di ciascuno di essi nell'ambito familiare e sociale;

          c) favorire una corretta informazione alle donne sul tema dell'aborto affinché possano maturare una scelta consapevole in merito alla prosecuzione della gravidanza.

      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro per censire le associazioni e le formazioni private di cui al comma 2 costituite sul territorio di competenza e provvedono annualmente a trasmettere i relativi dati al Ministro delle politiche per la famiglia.
      4. Presso il Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il registro nazionale delle associazioni e delle formazioni private di cui al comma 2, nel quale sono annotati i dati trasmessi ai sensi del comma 3.

Capo II
MISURE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E A TUTELA DELLA VITA NASCENTE

Art. 4.
(Assegno di base).

      1. È concesso un contributo mensile, sotto forma di assegno di base, dell'importo di 150 euro ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore a tre anni.
      2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo stesso.
      3. Le ragazze madri beneficiano del contributo di cui al comma 1 a decorrere dal terzo mese di gravidanza.
      4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.

Art. 5.
(Carta buono famiglia per l'accesso ai servizi per la prima infanzia).

      1. È concessa una tessera elettronica prepagata denominata «carta buono famiglia» dell'importo annuo di 1.000 euro da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati individuati dal decreto di cui al comma 5, ivi comprese le prestazioni di assistenza e di accudimento dei bambini erogate da soggetti allo scopo retribuiti.
      2. La carta buono famiglia spetta ai nuclei familiari con almeno due figli di cui almeno uno di età inferiore a tre anni.
      3. La carta buono famiglia è corrisposta con decorrenza dalla data della relativa richiesta del soggetto interessato fino al raggiungimento del terzo anno di età del figlio.
      4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, individua le categorie merceologiche e le tipologie dei servizi oggetto della carta buono famiglia, le percentuali di agevolazione o di riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità e i requisiti per l'accesso al convenzionamento.

Art. 6.
(Norme di attuazione).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 7.
(Particolari forme di sostegno).

      1. L'entità dei contributi previsti dagli articoli 3, 4 e 5 è raddoppiata nell'ipotesi in cui il nucleo familiare richiedente comprende uno o più minori fino a tre anni di età riconosciuti disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 8.
(Misure previdenziali).

      1. Alle lavoratrici è riconosciuto l'accredito di un periodo di contribuzione figurativa pari a due anni per ogni primo figlio nato o adottato e pari a un anno per ogni secondo figlio nato o adottato ovvero ulteriore per ordine di nascita.
      2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 32:

              1) al secondo periodo dell'alinea del comma 1, le parole: «il limite di dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «il limite di trentasei mesi»;

              2) alla lettera a) del comma 1, le parole: «a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a trentadue mesi»;

              3) alla lettera b) del comma 1, le parole: «a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a trentadue mesi» e la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «trentatre»;

              4) alla lettera c) del comma 1, le parole: «a dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a trentasei mesi»;

              5) al comma 2, le parole: «a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a ventinove mesi» e le parole: «a undici mesi« sono sostituite dalla seguenti: «a trentasette mesi»;

          b) al comma 1 dell'articolo 33, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei anni»;

          c) al comma 1 dell'articolo 34, dopo le parole: «pari al 30 per cento della retribuzione» sono inserite le seguenti: «, e comunque non inferiore a 500 euro mensili,» e le parole: «di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di trentasei mesi».

      3. Per le lavoratrici che optano per l'astensione facoltativa fino al terzo anno di età del bambino, ai sensi dell'articolo 34 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è prevista la riduzione di due punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico delle lavoratrici medesime.

Capo III
INTERVENTI FISCALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

Art. 9.
(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili e di detrazioni per oneri).

      1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

      «Art. 10-bis. - (Altri oneri deducibili). - 1. Dal reddito complessivo si deducono, oltre agli oneri previsti dall'articolo 10, i seguenti oneri:

          a) le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;

          b) le spese sostenute dai genitori, o da chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici o privati per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati; qualora sia respinta la domanda di ammissione agli asili nido del comune di residenza, sono deducibili le spese documentate sostenute per il costo dell'assistenza e dell'accudimento dei figli da parte di soggetti allo scopo retribuiti;

          c) le spese sostenute dai genitori, o da chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette delle scuole dell'infanzia pubbliche o private per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati; qualora sia respinta la domanda di ammissione alle scuole dell'infanzia del comune di residenza, sono deducibili le spese documentate sostenute per il costo dell'assistenza e dell'accudimento dei figli da parte di soggetti allo scopo retribuiti;

          d) le spese sostenute dai genitori, o da chi ne fa le veci, per l'acquisto dei libri di testo per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati che frequentano la scuola dell'obbligo pubblica o privata, qualora nella regione di residenza non siano applicate altre misure agevolative;

          e) le spese sostenute dai genitori, o da chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette delle scuole dell'obbligo private per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, qualora nella regione di residenza non siano applicate altre misure agevolative;

          f) le spese per cerimonia sostenute dai cittadini con cittadinanza italiana che contraggono matrimonio avente effetti civili ai sensi della legge italiana sul territorio dello Stato, se documentate mediante fattura, fino ad un massimo di 10.000 euro. La deduzione spetta a ciascun coniuge, o ai genitori dei coniugi, e può essere ripartita tra i medesimi soggetti, comunque entro il limite predetto. La deduzione spetta nel periodo di imposta successivo a quello in cui sono state sostenute effettivamente le spese. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione della presente lettera»;

          b) le lettere e) e i-septies) del comma 1 dell'articolo 15 sono abrogate.

Art. 10.
(Introduzione dell'articolo 11-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di determinazione dell'imposta mediante il sistema del quoziente familiare).

      1. Dopo l'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è inserito il seguente:

      «Art. 11-bis. - (Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare). - 1. I contribuenti appartenenti a un nucleo familiare possono determinare l'imposta applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni del comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

          a) dal contribuente;

          b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

          c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;

          d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni ancora studenti o frequentanti tirocinio gratuito;

          e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

      2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti del medesimo nucleo, stabiliti nei modi seguenti:

          a) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, senza figli a carico: 1;

          b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;

          c) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con un figlio a carico: 1,5;

          d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

          e) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con due figli a carico: 2;

          f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;

          g) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con tre figli a carico: 3;

          h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;

          i) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con quattro figli a carico: 4;

          l) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;

          m) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con cinque figli a carico: 5;

          n) contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;

          o) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con sei o più figli a carico: 6;

          p) contribuente coniugato con sei o più figli a carico: 7.

      3. Nel caso convivano soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.
      4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo è attribuito un ulteriore coefficiente di 0,2 se riconosciuto disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base al presente articolo le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti del nucleo familiare.
      6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.
      7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, a un risparmio di imposta, rispetto all'eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.
      8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale deve essere allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.
      9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare».

      2. Le disposizioni dell'articolo 11-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo IV
RIFORMA DEI CONSULTORI FAMILIARI

Art. 11.
(Compiti dei consultori familiari).

      1. Il presente capo detta i princìpi che regolano l'attività dei consultori familiari, in attuazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
      2. I consultori familiari hanno i seguenti compiti:

          a) fornire assistenza psicologica e sociale alle famiglie e alle donne, con particolare riferimento al sostegno delle responsabilità genitoriali e al rispetto della vita umana;

          b) garantire la protezione dei minori e del loro sviluppo psico-fisico;

          c) assicurare la tutela della vita umana fin dal suo concepimento;

          d) fornire l'informazione medica per la prevenzione e per il trattamento delle malattie sessualmente trasmissibili, delle patologie e delle situazioni di disagio che incidono sulla vita sessuale e di relazione, nonché l'informazione sui metodi contraccettivi;

          e) fornire l'informazione relativa alla diagnosi e alla cura dell'infertilità e della sterilità, nonché alle norme sulla procreazione assistita di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40;

          f) prevedere interventi sanitari per la tutela della salute della donna in gravidanza e del nascituro;

          g) predisporre misure di prevenzione e interventi di tutela in caso di violenze, maltrattamenti e abusi sessuali;

          h) assicurare interventi di mediazione familiare in caso di conflittualità in presenza di figli minori o disabili anche di maggiore età;

          i) assistere le famiglie in presenza di disabilità o di patologie gravi.

Art. 12.
(Tutela della maternità e del concepito).

      1. Nell'ambito delle prestazioni socio-sanitarie relative all'area materno-infantile previste dalla tabella allegata all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, i consultori familiari assistono le donne in stato di gravidanza e si adoperano, in conformità alla legge 22 maggio 1978, n. 194, affinché le donne siano messe nelle condizioni di scegliere coscientemente e liberamente se portare a termine la gravidanza.
      2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, i consultori familiari svolgono i seguenti compiti:

          a) forniscono ogni informazione necessaria sul concepimento, sulle fasi di sviluppo dell'embrione e sulle tecniche attuate in caso di interruzione volontaria della gravidanza, avvalendosi di personale medico e ostetrico anche obiettore di coscienza;

          b) informano sui diritti spettanti alle donne in gravidanza ai sensi della legislazione statale e regionale vigente in materia, nonché sui servizi sociali, sanitari e assistenziali offerti nel comune di residenza e nel territorio della provincia, anche in collaborazione con il privato sociale;

          c) informano sulla legislazione del lavoro vigente a tutela della maternità;

          d) predispongono, in collaborazione con gli enti locali, interventi individualizzati per le donne che scelgono di proseguire la gravidanza;

          e) offrono assistenza psicologica alle donne durante la pausa di riflessione prevista dall'articolo 5, quarto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194;

          f) si avvalgono, attraverso appositi regolamenti e convenzioni, della collaborazione delle associazioni operanti a difesa della vita;

          g) informano sulla normativa vigente in materia di non riconoscimento del nascituro ai fini dell'eventuale adozione.

Art. 13.
(Princìpi).

      1. Le regioni fissano i criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio prestato dai consultori familiari in attuazione dei compiti previsti dagli articoli 11 e 12, in conformità ai seguenti princìpi:

          a) i consultori familiari sono istituiti da parte dei comuni, in forma singola o associata, o da parte di consorzi di comuni quali organismi operativi delle aziende sanitarie locali;

          b) i consultori familiari operano su tutto il territorio nazionale in base al principio della rispondenza alle esigenze territoriali;

          c) i consultori familiari possono essere istituiti anche da istituzioni o da enti pubblici o privati che hanno finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro quali presìdi di gestione diretta o convenzionata delle aziende sanitarie locali;

          d) ai fini dell'assistenza ambulatoriale e domiciliare, i consultori familiari si avvalgono del personale delle aziende sanitarie locali.

Art. 14.
(Compiti delle regioni).

      1. Le regioni assicurano attraverso l'attività dei consultori familiari di cui alla presente legge la vigilanza e il rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

Art. 15.
(Personale).

      1. La dotazione organica dei consultori familiari assicura la collaborazione delle seguenti figure professionali:

          a) medici, di cui almeno uno obiettore di coscienza;

          b) psicologi;

          c) assistenti sociali;

          d) educatori professionali;

          e) infermieri.

      2. Gli operatori di cui al comma 2 sono tenuti a esercitare la propria attività con il metodo del lavoro di équipe interdisciplinare.

Art. 16.
(Ripartizione delle risorse).

      1. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente capo, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro della salute con proprio decreto, adottato di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo di cui all'articolo 18 sulla base dei seguenti criteri:

          a) il 15 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione;

          b) il 5 per cento in proporzione ai tassi di natalità e di mortalità infantili quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della ripartizione dei finanziamenti.

Art. 17.
(Abrogazioni).

      1. La legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni, è abrogata.
      2. L'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è abrogato.

Capo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 18.
(Copertura finanziaria).

      1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge è istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2009, un apposito Fondo, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, pari a 2.000 milioni di euro.
      2. All'onere di cui al comma 1 del presente articolo si provvede, per gli anni 2009 e 2010, mediante corrispondente aumento delle quote accantonate e rese indisponibili delle dotazioni delle unità previsionali di base previste dal comma 507 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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