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PDL 729

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 729



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LA RUSSA, LAMORTE, PROIETTI COSIMI, ANTONIO PEPE, MENIA, ALEMANNO, ANGELI, ASCIERTO, BELLOTTI, BOCCHINO, BONGIORNO, BRIGUGLIO, BUONFIGLIO, CASTELLANI, CASTIELLO, CATANOSO, CICCIOLI, CIRIELLI, CONSOLO, CONTENTO, COSENZA, DE CORATO, TOMMASO FOTI, FRASSINETTI, ALBERTO GIORGETTI, HOLZMANN, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, MANCUSO, MARTINELLI, MAZZOCCHI, MELONI, MIGLIORI, MINASSO, MOFFA, MURGIA, ANGELA NAPOLI, PATARINO, PERINA, PORCU, RAISI, RAMPELLI, RONCHI, SAGLIA, SCALIA, SILIQUINI, TAGLIALATELA, TREMAGLIA, URSO, ZACCHERA

Misure tributarie a sostegno della famiglia

Presentata il 5 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 29 della Costituzione, nel prescrivere che la Repubblica riconosce la «famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», garantisce alla stessa un regime preferenziale, diverso da quello che l'ordinamento assicura alle altre comunità intermedie.
      La famiglia, infatti, in quanto cellula creatrice della vita sociale, è destinataria, in ragione dell'infungibile funzione svolta nella società, di una tutela di rango costituzionale che la eleva a stabile istituzione sovraindividuale.
      Al riguardo, tuttavia, occorre rilevare come, in Italia, le esigenze della famiglia non sempre abbiano trovato adeguata rispondenza nelle iniziative del legislatore, nonostante nel nostro Paese si registri uno dei più bassi tassi di natalità dei Paesi che aderiscono all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Si preferisce, al contrario, come ha dimostrato nella scorsa legislatura il disegno di legge del Governo Prodi in materia di riconoscimento dei diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (atto Senato n. 1339), accordare tutele improprie a soggetti che, per una semplice scelta di comodo, hanno deciso liberamente di non sposarsi.
      È alla famiglia, invece, prima ancora che alle altre formazioni sociali, che sono demandati i compiti dell'educazione, della tutela e della cura della persona. In essa sono definiti i modelli di comportamento e gli stili di vita e si realizzano i più stretti rapporti affettivi, nonché i più importanti processi di solidarietà tra generazioni. Inoltre, la famiglia costituisce un'unità produttiva di servizi primari indispensabili per coloro che la compongono.
      Da qui la necessità di dare concreta attuazione al dettato costituzionale che impone allo Stato di agevolare, con misure economiche e con altre provvidenze, la formazione della famiglia e l'adempimento dei relativi obblighi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
      Per tali ragioni, la presente proposta di legge si prefigge di adottare misure strutturali, permanenti e consistenti a sostegno della famiglia, volte, in primo luogo, a modificare il criterio della tassazione dei redditi familiari. A tale scopo, si intende introdurre il «quoziente familiare», che consentirà di sottoporre a tassazione il reddito complessivo del nucleo familiare, diviso per il numero dei componenti, e di applicare al valore del reddito così ottenuto le aliquote riferite ai diversi scaglioni.
      Si ritiene, altresì, doveroso agevolare fiscalmente i tre bisogni primari delle famiglie, cioè la casa, l'istruzione dei figli e le spese assistenziali e sanitarie sostenute per i parenti a carico. Al riguardo, si è disposto che il nucleo familiare sia esentato dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) sulla prima casa e che lo stesso nucleo possa beneficiare sia della totale deducibilità delle spese sostenute per garantire ai propri figli un adeguato livello di istruzione presso le scuole di ogni ordine e grado, sia della possibilità di dedurre le spese assistenziali e sanitarie sostenute per gli eventuali parenti a carico.
      In definitiva, attraverso il «quoziente familiare» si vuole dare concreta attuazione al principio della sussidiarietà orizzontale, lasciando alle famiglie una maggiore disponibilità di reddito. Attualmente, la legislazione vigente in materia fiscale, con l'esoso carico di oneri e di tributi, penalizza la famiglia e le impedisce di fatto di rispondere ai propri bisogni fondamentali. Con la presente proposta di legge si vuole, invece, offrire un qualche stimolo alla ripresa della natalità in Italia, sull'esempio di quanto si sta facendo in altri Stati membri dell'Unione europea.
      Considerato l'andamento strutturale favorevole delle entrate fiscali in questi ultimi anni, si ritiene che questa riduzione mirata dei carichi fiscali sulle famiglie possa trovare ampia e solida copertura proprio nel maggiore gettito tributario.
      In conclusione, con questa iniziativa legislativa si propone un uso mirato, corretto ed efficace di tale maggiore gettito, sia sul piano dei maggiori gradi di libertà dalle tasse per le famiglie, sia sul piano del sostegno e del rilancio dei consumi e della crescita economica, sia, infine, e soprattutto, sul piano di una vera e concreta giustizia sociale.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Interventi in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta comunale sugli immobili).

      1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è prevista l'applicazione delle seguenti misure a sostegno della famiglia, riconosciuta ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione:

          a) introduzione del «quoziente familiare», mediante l'applicazione delle aliquote vigenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) al totale del reddito del nucleo familiare diviso per il numero dei componenti;

          b) esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

          c) totale deducibilità, ai fini dell'IRPEF, delle tasse, delle contribuzioni e delle rette relative all'istruzione dei figli, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

          d) deducibilità, ai fini dell'IRPEF, delle spese per assistenza e per cure sanitarie sostenute dalla famiglia per le persone conviventi nel nucleo familiare e poste a totale o a parziale carico del nucleo stesso.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Il minore gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), pari a 12,7 miliardi di euro, lettera b), pari a 2,3 miliardi di euro, lettera c), pari a 2 miliardi di euro, e lettera d), pari a 2 miliardi di euro, è compensato dalle maggiori entrate fiscali, strutturali e permanenti, certificate dai dati consuntivi dell'anno 2007.


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