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PDL 727

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 727



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LA RUSSA

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di permessi premio e di misure alternative alla detenzione

Presentata il 5 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, volta a modificare una serie di disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354, mira, nell'assoluto rispetto della dignità dei condannati e nella consapevolezza dell'esigenza di garantire ad essi un adeguato percorso verso un'effettiva rieducazione, a rendere meno aleatoria la pretesa punitiva, nella consapevolezza dell'esigenza di non veder totalmente vanificata la portata dissuasiva delle condanne. L'indignazione suscitata da recenti casi di cronaca, che hanno visto soggetti in espiazione della pena commettere, non appena ammessi a fruire dei benefìci previsti dalla citata legge n. 354 del 1975, nuovi e spesso gravi delitti, deve indurre a riflettere. Spesso le critiche si sono concentrate, a torto, sui magistrati che hanno emesso i provvedimenti di ammissione alle misure alternative; in realtà, andava censurata la normativa attualmente vigente, che favorisce il verificarsi di simili episodi, presentando vistose smagliature nelle procedure di controllo. Occorre, dunque, eliminare le numerose incoerenze presenti nella citata legge n. 354 del 1975, onde impedire, in particolare, che i benefìci da essa previsti siano concessi a soggetti che, con la loro condotta, appaiono non meritevoli di simili agevolazioni.
      La presente proposta di legge si muove lungo ben precise direttive di fondo. Essa istituzionalizza la possibilità da parte delle Forze dell'ordine di inviare note informative all'autorità giudiziaria volte a segnalare la sussistenza di oggettive controindicazioni alla concessione dei benefìci penitenziari. Bisogna, infatti, valorizzare il ruolo prezioso che l'autorità di pubblica sicurezza è in grado di svolgere nella materia in esame, attribuendo ad essa la facoltà di rimarcare l'eventuale pericolo, derivante dall'applicazione delle misure alternative, gravante sui soggetti passivi dei reati che hanno dato origine alle condanne. Ciò dovrebbe, tra l'altro, valere a scongiurare, almeno in parte, che si ripetano in futuro alcune tragiche vicende, nelle quali criminali già condannati per gravi episodi di violenza, non appena usciti dal carcere per permesso premio o per ottenuta ammissione alla semilibertà, si sono recati a uccidere quelle che già in passato erano state le loro vittime.
      Sempre in quest'ottica, nella presente proposta di legge è disposto, all'articolo 7, che l'autorità di pubblica sicurezza possa segnalare agli organi giudiziari eventuali condotte dei soggetti ammessi al regime della semilibertà che, risultando incompatibili con la volontà di un positivo reinserimento nella società, siano tali da giustificare la revoca del provvedimento di ammissione a tale regime.
      Si è inoltre ritenuto di dover ampliare il ricorso alle procedure di controllo mediante strumenti elettronici o altri dispositivi tecnici (tra cui il cosiddetto «braccialetto elettronico»), che hanno finora fornito una prova indubbiamente positiva. L'utilizzo di queste tecnologie eviterà di rendere evanescente e meramente teorica la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione delle misure alternative alla detenzione e, al contempo, permetterà di ridurre il dispendio di personale e di energie umane altrimenti necessario al riguardo.
      Ciò ha imposto un intervento correttivo sull'articolo 30-ter, in tema di permessi premio, e una modifica all'articolo 47, relativo all'affidamento in prova (in relazione al quale è stata invece eliminata la previsione concernente l'eventuale imposizione al condannato di soggiornare, durante il periodo di affidamento in prova, in un comune determinato) della legge n. 354 del 1975. Al fine di garantire un'omogeneità di disciplina con la detenzione domiciliare, rispetto alla quale l'articolo 47-ter, comma 4-bis, della medesima legge già oggi prevede la possibilità di avvalersi di «mezzi elettronici o altri strumenti tecnici» di controllo, l'articolo 4 della presente proposta di legge dispone l'estensione di tali meccanismi anche con riferimento alla detenzione domiciliare speciale.
      Un atteggiamento di maggiore rigore nei confronti dei soggetti condannati alla pena dell'ergastolo, volto anche a tenere conto delle legittime preoccupazioni dell'opinione pubblica, ha indotto a elevare da dieci a sedici anni il periodo minimo di espiazione della pena antecedentemente al quale non è possibile per l'ergastolano fruire dei permessi premio.
      L'attuale articolo 50, comma 2, dalla legge n. 354 del 1975, pur prevedendo, in via generale, che per l'ammissione al regime di semilibertà il condannato debba già avere espiato metà della pena (o i due terzi di essa, relativamente ai condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis), ammette, in alcuni casi, la fruizione del regime di semilibertà anche antecedentemente a tale scadenza. Si intende eliminare tale eccezione, fissando, all'articolo 5 della presente proposta di legge, come tetto minimo inderogabile l'avvenuta espiazione di metà della pena, onde restituire maggiore certezza alla sanzione, evitando che la sua portata venga di fatto largamente compromessa in sede esecutiva. Per quanto concerne gli ergastolani, è, inoltre, stato elevato da venti a ventiquattro anni il periodo minimo che deve essere stato scontato perché sia possibile l'ammissione al regime di semilibertà.
      Altra novità introdotta dalla presente proposta di legge è quella che attiene alla riformulazione dell'articolo 50-bis della legge n. 354 del 1975, in materia di concessione della semilibertà ai recidivi. L'intento, infatti, è quello di non concedere la semilibertà né ai condannati per i delitti indicati dall'articolo 4-bis, comma 1, della suddetta legge, ai quali sia stata applicata la recidiva di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale, né ai condannati alla pena dell'ergastolo ai quali è stata applicata la recidiva. Si prevede, altresì, di non concedere la semilibertà ai condannati per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, qualora abbiano commesso un reato della medesima o diversa specie proprio nel corso dell'applicazione del beneficio della semilibertà.
      Al fine di correggere l'attuale incongruenza, derivante da una vistosa sfasatura tra la pena inflitta e quella effettivamente scontata, si propone, inoltre, l'inserimento, nell'articolo 54 della legge n. 354 del 1975, in tema di liberazione anticipata, di disposizioni volte a ovviare all'attuale situazione, che, di fatto, si traduce in un'immotivata detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata, slegata da quelle stesse esigenze rieducative alla luce delle quali era stata originariamente introdotta. Per eliminare tale anomalia, si prevede che la configurazione di una serie di ipotesi, delineate, altresì, negli articoli 46 e 53 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e nell'articolo 39 della stessa legge n. 354 del 1975, sia considerata ostativa alla concessione del beneficio, in quanto esse evidenziano la mancata partecipazione del condannato alle attività di rieducazione.
      L'articolo 9 della presente proposta di legge estende a tutti i detenuti in espiazione di pena il divieto (oggi concernente i soli condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975) di fruire di ulteriori benefìci - con revoca di quelli già concessi - qualora essi si rendano responsabili del reato di evasione o di delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commessi durante il lavoro all'esterno o durante un permesso premio o nel contesto di una misura alternativa alla detenzione. Si è, cioè, disposto che tali benefìci non possano essere nuovamente concessi a chi, proprio durante il periodo in cui ne stava fruendo, abbia posto in essere condotte incompatibili con un giudizio prognostico favorevole, essendo palese la necessità di non adottare provvedimenti che si traducano in una sorta di ingiusto premio concesso a chi ha dimostrato di volere reiterare attività di tipo criminoso.
      Infine, è stata esclusa la concessione della detenzione domiciliare speciale, diretta a permettere alle condannate madri di prole di età non superiore ai dieci anni di provvedere alla cura e all'assistenza dei propri figli, nei confronti di alcune categorie di persone rispetto alle quali, tenuto conto dei delitti precedentemente commessi, il ripristino della convivenza con i figli appare di assai dubbia utilità, come nelle ipotesi di condanna per incesto, prostituzione minorile o pornografia minorile.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di seguito denominata «legge n. 354 del 1975», è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-ter. Ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI ai detenuti e internati per delitti dolosi, sono adeguatamente valutate le comunicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza dirette a segnalare la sussistenza di oggettivi elementi di pericolo per coloro che furono vittime di tali reati».

Art. 2.

      1. All'articolo 30-ter della legge n. 354 del 1975 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          «d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno sedici anni»;

          b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. La concessione dei permessi premio può essere subordinata all'accettazione da parte del condannato di essere assoggettato a procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale».

Art. 3.

      1. All'articolo 47 della legge n. 354 del 1975, il comma 6 è sostituito dal seguente:

      «6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni; in particolare, sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati. Il tribunale di sorveglianza, al fine di garantire l'osservanza di tali prescrizioni, può prevedere, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, apposite procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale».

Art. 4.

      1. All'articolo 47-quinquies della legge n. 354 del 1975, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Nel disporre la detenzione domiciliare speciale il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale».

Art. 5.

      1. All'articolo 50 della legge n. 354 del 1975 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

          b) al comma 5, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».

Art. 6.

      1. L'articolo 50-bis della legge n. 354 del 1975 è sostituito dal seguente:

      «Art. 50-bis. - (Concessione della semilibertà ai recidivi). - 1. La semilibertà non può essere concessa ai condannati per i delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis della presente legge ai quali sia stata applicata la recidiva prevista nell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nonché ai condannati all'ergastolo ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dal citato articolo 99 del codice penale.
      2. La semilibertà non può essere concessa ai condannati per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis qualora siano condannati per reati della medesima o di diversa specie commessi nel corso dell'applicazione dei benefìci previsti dalla presente legge».

Art. 7.

      1. All'articolo 51 della legge n. 354 del 1975, dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «L'autorità di pubblica sicurezza può segnalare al riguardo la sussistenza di comportamenti posti in essere dal condannato incompatibili con la volontà di un positivo reinserimento nella società e tali da giustificare la revoca del provvedimento di semilibertà. Tali segnalazioni devono essere adeguatamente valutate dall'autorità giudiziaria».

Art. 8.

      1. All'articolo 54 della legge n. 354 del 1975, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. La liberazione anticipata non può essere concessa qualora il direttore dell'istituto penitenziario o il provveditore regionale, a seguito delle segnalazioni del personale dell'amministrazione penitenziaria, comunichi al magistrato di sorveglianza territorialmente competente la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione.
      1-ter. Il beneficio non può parimenti essere concesso qualora il detenuto sia stato escluso, per il suo comportamento, dai corsi di istruzione e di formazione professionale, o sia stato escluso dalle attività lavorative, a causa del rifiuto nell'adempimento dei suoi compiti e doveri, o qualora gli sia stata inflitta la sanzione dell'esclusione dalle attività in comune.
      1-quater. Il tribunale di sorveglianza riesamina ogni sei mesi l'eventuale persistenza degli elementi ostativi alla concessione della liberazione condizionale».

Art. 9.

      1. All'articolo 58-quater della legge n. 354 del 1975 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione»;

          b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

      «5-bis. La detenzione domiciliare speciale non può essere concessa a chi è stato condannato per i reati di cui agli articoli 564, 600-bis e 600-ter del codice penale».


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