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PDL 325

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 325



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

STEFANI, ALLASIA, BRAGANTINI, FEDRIGA, GOISIS, GRIMOLDI, STUCCHI

Modifiche al libro II del codice civile in materia di devoluzione dell'eredità al comune, in mancanza di altri successibili, per finalità sociali

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Le rilevazioni statistiche, come l'esperienza comune, evidenziano una drastica riduzione del numero dei componenti dei nuclei familiari. Ciò comporta, in alcuni casi, l'assenza assoluta di eredi, nel momento in cui le persone anziane, che hanno dato origine al nucleo familiare, vengono a mancare in solitudine. In tali casi, si verifica che eredità, spesso costituite da ingenti patrimoni immobiliari e finanziari, in assenza totale o parziale di disposizione testamentaria e in mancanza di successibili (e cioè di parenti legittimi in linea retta, collaterali entro il sesto grado, figli naturali e coniuge superstite), vengono a costituire eredità giacenti (disciplinate dagli articoli 528 e seguenti del codice civile).
      In tale evenienza, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione dispone accertamenti, al fine di verificare se il de cuius abbia eredi e se questi siano ancora in vita. Una volta acquisita la certezza della loro inesistenza, l'eredità è devoluta di diritto allo Stato (articolo 586 del codice civile).
      Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l'eredità è devoluta da ultimo allo Stato, affinché questo adempia a un dovere di interesse generale, impedendo che i beni restino in stato di abbandono e che siano oggetto di occupazione da parte di chi non vi abbia diritto.
      Il fenomeno della riduzione dei componenti dei nuclei familiari, sopra descritto, è accompagnato da frequenti situazioni di disagio a danno di persone anziane, che, essendo sole e trovandosi nell'incapacità psico-fisica di provvedere alla propria cura personale e ai propri interessi, vengono assistite dai servizi sociali del comune di residenza. Il comune, in questi casi, pone in essere interventi di sostegno, quali l'assistenza a domicilio o l'inserimento in strutture socio-sanitarie convenzionate. In più, attraverso gli istituti della tutela e della curatela, il comune di residenza, per il tramite delle persone nominate dall'autorità giudiziaria, è chiamato anche ad amministrare le disponibilità patrimoniali delle persone anziane in carico al servizio sociale.
      I patrimoni gestiti, tuttavia, una volta venute a mancare le persone anziane di cui si è detto, vengono acquisiti dallo Stato, in base alle richiamate disposizioni del libro II del codice civile.
      Nonostante si tratti spesso di eredità di notevole valore, in quanto frutto di lungo e meticoloso risparmio, nessun diritto su di esse può essere fatto valere dal comune, che pur si è fatto carico, con l'impiego di risorse umane e materiali, della cura del de cuius, allorché questi era ancora in vita, e che ha amministrato, per disposizione del giudice, gli stessi beni poi costituenti eredità.
      Si ritiene pertanto opportuna una modifica delle disposizioni vigenti in tema di successioni, in modo da prevedere la successione del comune di ultima residenza, invece che dello Stato, nel caso di assenza di altri soggetti successibili.
      La successione del comune non solo garantirebbe l'interesse, evidenziato dalla Corte di cassazione, di impedire l'abbandono dei beni ereditari e la loro indebita occupazione, ma permetterebbe di mettere a disposizione della comunità locale l'utilità derivante. In particolare, essa consentirebbe al comune di utilizzare i proventi dell'eredità per migliorare i servizi rivolti alle persone colpite dai medesimi disagi di cui aveva sofferto in vita il de cuius.
      Si reputa pertanto di prevedere legislativamente l'obbligo, a carico del comune successore, di impiegare il patrimonio acquisito e le rendite da esso derivanti per realizzare iniziative di interesse sociale, a favore di persone in situazione di disagio economico, sociale o psico-fisico.
      Si ritiene poi opportuno prevedere la facoltà, per il comune, di costituire fondazioni aventi per scopo la realizzazione delle medesime iniziative. In tal caso, i consigli di amministrazione delle fondazioni saranno composti da membri designati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
Sarà altresì facoltà del comune devolvere i proventi dell'eredità ad enti privati, già esistenti e impegnati, in ambito cittadino, nella realizzazione delle stesse iniziative di interesse sociale.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al titolo II del libro II del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 565, primo comma, le parole: «allo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «al comune di residenza, secondo quanto stabilito dall'articolo 586»;

          b) il capo III è sostituito dal seguente:

«Capo III
DELLA SUCCESSIONE DEI COMUNI

      Art. 586. - (Acquisto dei beni da parte del comune). - In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta al comune di residenza. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.
      Nel caso di residenza all'estero, l'eredità è devoluta al comune di ultima residenza in Italia.
      I comuni non rispondono dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

      Art. 586-bis. - (Utilizzo dei proventi dell'eredità). - Il comune utilizza i proventi dell'eredità acquisita ai sensi dell'articolo 586 per realizzare iniziative di interesse sociale a favore di persone in condizioni di disagio economico, sociale o psico-fisico.
      Con gli stessi proventi, il comune può inoltre costituire fondazioni aventi per scopo la realizzazione delle iniziative di cui al primo comma. I componenti dei consigli di amministrazione delle fondazioni sono designati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
      Il comune può altresì assegnare i proventi dell'eredità a enti privati impegnati nel territorio comunale nella realizzazione delle iniziative di cui al primo comma».

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore decorsi due mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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