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PDL 324

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 324



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

STEFANI, ALLASIA, FEDRIGA, GOISIS, GRIMOLDI, STUCCHI

Norme in materia di riduzione dell'indennità parlamentare e di deducibilità dal reddito dei contributi devoluti dai parlamentari e dai consiglieri regionali ai rispettivi partiti o movimenti politici

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di allinearsi al clima di sacrifici e rinunzie che tutto il Paese è stato chiamato a sopportare a causa di una politica che per cinquant'anni ha malgovernato e dissipato ingenti quantità di risorse pubbliche. L'entrata in Europa dell'Italia, pur rappresentando un grande traguardo, ha determinato l'ulteriore imposizione di grandi sacrifici che si sono ripercossi negativamente sui redditi familiari e sui redditi d'impresa.
      Quali eletti dal popolo non possiamo restare indifferenti, dobbiamo dare il buon esempio, riducendo almeno in parte la nostra indennità di parlamentari, ma provvedendo anche a riequilibrare gli «stipendi da favola» che i manager pubblici percepiscono a spese del bilancio dello Stato.
      Non è pensabile che il lavoratore dipendente, il pensionato e il lavoratore autonomo siano tartassati da ogni strumento fiscale che il legislatore ha creato, mentre ci sono personaggi che percepiscono stipendi milionari, ma non solo (tanto che sono colti in flagrante per via di truffe, appalti truccati e tangenti).
      È quindi necessario, oltre che politicamente e moralmente doveroso, mettere fine a tale situazione, operando in modo da iniziare a tagliare la spesa pubblica là dove lo sperpero è più evidente. Si propone, quindi, che il limite massimo della retribuzione annua dei manager pubblici non possa superare l'indennità annua percepita dai parlamentari.
      Se si devono «sudare lacrime e sangue», perché, una volta tanto, non iniziamo dal vertice?
      La presente proposta di legge tende anche a costituire uno strumento al fine di arginare il fenomeno delle tangenti e del finanziamento pubblico ai partiti, che tanto ha animato le cronache degli anni passati riguardo a «mani pulite» e che è continuamente riemerso nel corso di numerose inchieste della magistratura.
      Onde evitare, o quantomeno circoscrivere, tale fenomeno, si propone di dare la facoltà a chi, parlamentare o consigliere regionale, lo desideri di finanziare palesemente il proprio partito o movimento politico con quote della propria indennità, attraverso il sistema della deducibilità dal reddito delle persone fisiche. In questo modo quelle forze politiche che beneficiano delle contribuzioni dei propri eletti potranno continuare a beneficiarne senza pericolo che la riduzione delle indennità qui proposta comporti un contestuale minore introito.
      Nell'articolo 1, comma 1, si propone la riduzione dell'indennità parlamentare di un decimo. Al comma 2, si rafforza questa linea attraverso il blocco della rivalutazione di tale indennità fino all'anno 2010, con l'obiettivo di dare un segnale forte di partecipazione, soprattutto da parte di una classe privilegiata come quella politica, al particolare momento di necessità che il Paese si trova ad affrontare.
      All'articolo 2, comma 1, viene data la facoltà summenzionata di poter contribuire al proprio partito o movimento politico, devolvendo parte della propria indennità sia in qualità di parlamentare che di consigliere regionale.
      Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che tale contribuzione non entri a far parte della base imponibile di chi si avvale della facoltà stabilita al comma 1.
      L'ultimo comma, infine, serve per dare un limite all'eventuale contributo, al fine di evitare che, attraverso questo sistema, si operi una evasione delle imposte da parte di chi ne ha facoltà.
      Infine, l'articolo 3 impone la parificazione degli stipendi percepiti dai manager pubblici alla retribuzione annua dei parlamentari, con la conseguenza che non potranno più essere percepiti stipendi favolosi con i risultati che abbiamo visto fino ad ora. Vengono conseguentemente abrogate le vigenti disposizioni, introdotte dall'ultima legge finanziaria, che fissano - peraltro con diverse eccezioni - il «tetto» delle retribuzioni e dei compensi erogati dalle pubbliche amministrazioni statali in misura pari al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

       1. L'ammontare massimo dell'indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione, come determinato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e dall'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotto di un decimo.
      2. Per il triennio 2008-2010 alle indennità dei membri del Parlamento e alla indennità dei consiglieri regionali non si applicano i meccanismi di adeguamento automatico previsti dalle norme vigenti in materia.

Art. 2.

      1. È data facoltà a ciascun membro del Parlamento o consigliere regionale di devolvere al proprio partito o movimento politico parte della propria indennità, con le modalità stabilite dagli Uffici di presidenza della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei consigli regionali.
      2. La quota dell'indennità mensile che il membro del Parlamento o il consigliere regionale devolve al proprio partito o movimento politico ai sensi del comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile del parlamentare e del consigliere regionale e rientra negli oneri deducibili ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      3. Gli organi di cui al comma 1 possono fissare un limite massimo annuo di contributo, oltre il quale non è ammessa la deducibilità dal reddito ai sensi del comma 2.

Art. 3.

       1. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, gli amministratori e i dipendenti degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a partecipazione dello Stato o di altri enti pubblici non possono percepire a titolo di stipendio, indennità di funzione o di presenza in commissioni, comitati tecnici e consultivi, emolumenti lordi complessivi, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, superiori all'ammontare massimo dell'indennità lorda annua corrisposta ai membri del Parlamento, come determinato ai sensi dell'articolo 1.
      2. I commi da 44 a 53 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.


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