Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 666

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 666



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUSSANA

Modifiche al codice penale concernenti la disciplina dei reati di violenza sessuale nell'ambito dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

Presentata il 30 aprile 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è diretta a introdurre una nuova disciplina dei reati di violenza sessuale, sia delineando un nuovo inquadramento sistematico della relativa categoria, sia inasprendo le pene previste dal vigente codice penale nonché dettando specifiche disposizioni processuali e sanzionatorie.
      Lo scopo principale di questo intervento è legato alla necessità di dare un segnale di forza e d'intransigenza verso chi si rende colpevole di reati tanto infamanti, anche in considerazione dell'aumento degli episodi di violenza commessi in danno delle vittime e, sempre più spesso, delle donne.
      Peraltro questi reati, oltre a provocare seri danni all'incolumità individuale, incidono anche sull'integrità psicologica della vittima rischiando di provocare un danno permanente alla sua vita. In ragione di questo, sembra giusto e doveroso parlare di una vera e propria «morte psicologica» della vittima, che difficilmente riuscirà a tornare alla sua vita normale dopo aver subìto violenza.
      Tali considerazioni di fondo hanno portato a compiere una scelta sistematica di notevole rilievo, con l'abrogazione delle figure di reato attualmente contenute nella sezione II del capo III del titolo XII (concernente i delitti contro la libertà individuale) e il contestuale inserimento delle fattispecie di reato in esame nel capo I (concernente i delitti contro la vita e l'incolumità individuale) del medesimo titolo XII del libro secondo del codice penale (delitti contro la persona).
      In tal modo la materia della violenza sessuale non rientrerebbe più nei delitti contro la libertà personale, ma si troverebbe a essere inserita nei delitti contro la vita e l'incolumità individuale, al pari dell'omicidio e delle lesioni personali.
      La presente proposta di legge, oltre alla nuova configurazione sistematica, incide sulle pene oggi previste, innalzandole in nome di una finalità retributiva della pena troppo spesso dimenticata e nella convinzione che siano necessarie punizioni severe nei confronti di chi si rende colpevole di reati tanto infamanti.
      Infine, la presente proposta di legge contiene una previsione innovativa per la ritenuta necessità di intervenire con strumenti efficaci che vadano ben oltre la severità punitiva e siano in grado di rimuovere una piaga sociale che rappresenta un costante pericolo a danno della vita e dell'incolumità individuale, oltre che della libertà fisica e psichica delle persone. Per tale motivo, è introdotto il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale per i soggetti condannati per i reati di violenza sessuale, di gruppo oppure a danno di minori.
      Passando all'esame delle singole disposizioni, l'articolo 1 abroga gli articoli 609-bis e seguenti del codice penale, mentre l'articolo 2 provvede al nuovo inquadramento sistematico dei reati di violenza sessuale nel capo I del titolo XII del libro secondo del codice penale, subito dopo l'articolo 586 (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto).
      In generale, sono state aumentate le pene attualmente previste e contestualmente ridotti gli effetti di talune circostanze attenuanti, in modo da precludere l'accesso a forme di premialità previste dal codice penale o il ricorso alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.
      In particolare l'articolo 3, introducendo l'articolo 586-bis del codice penale, disciplina il reato di violenza sessuale attualmente previsto dall'articolo 609-bis, con l'aumento nel minimo e nel massimo della pena irrogata e la previsione di una maggiore discrezionalità del giudice nella concessione delle attenuanti, nonché con l'aumento della pena fino alla metà in caso di recidiva.
      L'articolo 4, introducendo l'articolo 586-ter del codice penale, modifica parzialmente la disciplina delle circostanze aggravanti di questo reato prevedendo un aumento delle pene di base e delle pene minime per casi di particolare gravità (Lesioni gravi o gravissime).
      L'articolo 5 introduce l'articolo 586-quater del codice penale e riproduce il contenuto dell'articolo 609-quater (Atti sessuali con minorenne), come modificato dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet), che ha ampliato la categoria dei soggetti che compiono atti sessuali con minori di sedici anni per colpire tutta la gamma possibile di coloro che possono abusare della loro posizione di fiducia, autorità e influenza nei confronti del minore.
      L'articolo 6 riproduce, con la nuova numerazione di articolo 586-quinquies, il contenuto dell'articolo 609-quinquies (Corruzione di minorenne) del codice penale.
      L'articolo 7 introduce una nuova disposizione, l'articolo 586-sexies del codice penale, in tema di «molestie sessuali», diretta a colpire chiunque costringe taluno ad assistere ad atti sessuali e a comminare una pena aggravata nel caso la persona offesa abbia un'età inferiore ai quattordici o ai dieci anni.
      L'articolo 8 introduce l'articolo 586-septies del codice penale in tema di «ignoranza dell'età della persona offesa», inserendolo nei reati per i quali il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.
      L'articolo 9, introducendo l'articolo 586-octies del codice penale, riprende il contenuto della modifica attuata con la citata legge n. 38 del 2006 che, sulla procedibilità d'ufficio per reati sessuali su minori, ne ha ampliato le ipotesi ai casi in cui la violenza sia commessa su minore di anni diciotto anziché di quattordici, come era previsto prima della riforma.
      L'articolo 10, introducendo l'articolo 586-novies del codice penale, inasprisce le pene della violenza sessuale di gruppo, oggi prevista dall'articolo 609-octies, fino alla previsione dell'ergastolo nel caso di morte della vittima.
      Le principali differenze con la disciplina attuale attengono all'assenza della espressa definizione delle fattispecie di violenza sessuale di gruppo (attualmente qualificata come «partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis») e all'eliminazione della diminuzione di pena oggi prevista per i semplici partecipanti, che ha rappresentato troppo spesso una efficace via di fuga per coloro che si sono trincerati dietro di essa, adducendo di essersi limitati ad assistere allo stupro perpetrato da altri. Si ritiene che tale linea di difesa non possa essere tollerata oltre e sia compito del legislatore dare un segnale preciso in tale senso.
      Dal punto di vista procedurale, l'articolo 11 prevede l'arresto obbligatorio per tutti i casi di violenza sessuale, sia quando viene commessa nelle forme aggravate sia quando viene commessa a danno di minori oppure dal «branco».
      Inoltre, in ragione dell'esigenza di celebrare nel più breve tempo possibile i relativi processi, si prevede l'applicazione del rito direttissimo. Tale rito, infatti, non riveste carattere premiale ed è azionabile unilateralmente e unicamente dal pubblico ministero. Esso, come il giudizio immediato, salta l'udienza preliminare, con economia di tempo e di attività processuali, e affluisce direttamente innanzi al giudice dibattimentale. In presenza dei reati di violenza sessuale si reputa che la scelta di questo rito rappresenti un valido ausilio non solo nei confronti delle vittime, evitando loro il trauma di dover rivivere a distanza di tanto tempo drammatiche esperienze, ma soprattutto sia utile sotto il profilo della difesa sociale per evitare che i colpevoli possano nuocere ulteriormente.
      I commi 2 e 3 del medesimo articolo 11 prevedono l'esclusione della possibilità di chiedere il patteggiamento e l'inapplicabilità dei benefìci previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, allo scopo di far scontare interamente le pene inflitte con sentenza definitiva per tali reati senza possibilità di usufruire di benefìci quali l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà o la liberazione anticipata.
      L'articolo 12 dispone che al cittadino straniero, in caso di condanna per i delitti in oggetto, si applichi la sanzione accessoria dell'espulsione dal territorio dello Stato prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
      Da ultimo, l'articolo 13 prevede che i soggetti resisi responsabili dei reati di violenza sessuale siano sottoposti al trattamento del blocco androgenico totale, con la somministrazione di farmaci adeguati, previa valutazione del giudice che tenga conto della personalità e della pericolosità sociale del reo oppure dei suoi rapporti con la vittima del reato.
      Naturalmente il trattamento del blocco androgenico totale dovrà essere inserito in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che si dovrà avvalere dell'ausilio di centri convenzionati, pubblici e privati, che dispongano di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.
      In chiusura, l'articolo 14, qualificando il suddetto trattamento farmacologico come misura di sicurezza detentiva, dispone che sia associato a un programma di recupero psicoterapeutico per un equivalente periodo di tempo.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 609-septies e 609-octies del codice penale sono abrogati.

Art. 2.

      1. Nel capo I del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 586 sono inseriti gli articoli da 586-bis a 586-novies, introdotti dagli articoli da 3 a 10 della presente legge.

Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 586 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 586-bis. - (Violenza sessuale). - Chiunque con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sette a dodici anni.
      Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali:

          1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa;

          2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

      Nei casi di minore gravità la pena può essere diminuita in misura non eccedente i due terzi.
      La pena è aumentata fino alla metà in caso di recidiva».

Art. 4.

      1. Dopo l'articolo 586-bis del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 586-ter. - (Circostanze aggravanti). - La pena è della reclusione da otto a quattordici anni se i fatti di cui all'articolo 586-bis sono commessi:

          1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici;

          2) con l'uso di armi, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze in grado di ridurre, in tutto o in parte, la capacità di intendere o di volere della persona offesa;

          3) da persona travisata o che simula la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

          4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

          5) in presenza di una delle circostanze previste ai numeri 4), 5), 6), 8), 9) e 11) dell'articolo 61.

      La pena è della reclusione da dieci a sedici anni se il fatto è commesso:

          1) in danno di una persona che non ha compiuto gli anni dieci;

          2) in presenza di due o più delle circostanze indicate nel primo comma.

      La pena è dell'ergastolo se dal fatto è derivata, per qualsiasi ragione, la morte della persona offesa.
      La pena non può comunque essere inferiore a otto anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale grave.
      La pena non può comunque essere inferiore a dieci anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima».

Art. 5.

      1. Dopo l'articolo 586-ter del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 586-quater. - (Atti sessuali con minorenne). - Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 586-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel medesimo articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

          1) non ha compiuto gli anni quattordici;

          2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole è l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che ha, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

      Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 586-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici è punito con la reclusione da tre a sei anni.
      Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 586-bis, compie atti sessuali con un minorenne che ha compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
      Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi».

Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 586-quater del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 586-quinquies. - (Corruzione di minorenne). - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 7.

      1. Dopo l'articolo 586-quinquies del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 586-sexies. - (Molestie sessuali). - Chiunque costringe taluno ad assistere ad atti sessuali è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 5.000.
      La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa di euro 10.000 se la persona offesa non ha compiuto gli anni quattordici al momento del fatto.
      La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa di euro 15.000 se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci al momento del fatto».

Art. 8.

      1. Dopo l'articolo 586-sexies del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 586-septies. - (Ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 586-bis, 586-ter, 586-quater, 586-sexies e 586-novies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 586-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa».

Art. 9.

      1. Dopo l'articolo 586-septies del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 586-octies. - (Querela di parte). - I delitti previsti dagli articoli 586-bis, 586-ter e 586-quater sono punibili a querela della persona offesa.
      Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
      La querela proposta è irrevocabile.
      Si procede tuttavia d'ufficio:

          1) se il fatto di cui all'articolo 586-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;

          2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che ha con esso una relazione di convivenza;

          3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

          4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

          5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 586-quater, quarto comma».

Art. 10.

      1. Dopo l'articolo 586-octies del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 586-novies. - (Violenza sessuale di gruppo). - Chiunque partecipa ad atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a sedici anni.
      La pena è della reclusione da dieci a venti anni se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 586-ter, primo comma.
      La pena è della reclusione non inferiore a dodici anni se il fatto è commesso:

          1) in danno di persona che non ha compiuto gli anni dieci;

          2) in presenza di due o più delle circostanze indicate nel secondo comma.

      La pena è dell'ergastolo se dal fatto è derivata, per qualsiasi ragione, la morte della persona offesa.
      La pena non può essere inferiore a dodici anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale grave.
      La pena non può essere inferiore a quindici anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima.
      La pena è aumentata fino alla metà in caso di recidiva».

Art. 11.

      1. Per i responsabili dei reati di cui agli articoli 586-bis, 586-ter, 586-quater, 586-quinquies, 586-sexies e 586-novies del codice penale, introdotti dalla presente legge, è previsto l'arresto obbligatorio e si procede con giudizio direttissimo.
      2. Agli imputati per i reati previsti dal comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale.
      3. I condannati per i delitti di cui al comma 1 sono esclusi dalla concessione dei benefìci di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Art. 12.

      1. In caso di condanna per i delitti di cui agli articoli 586-bis, 586-ter, 586-quater, 586-quinquies, 586-sexies e 586-novies del codice penale, introdotti dalla presente legge, al cittadino straniero si applica la sanzione accessoria dell'espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Art. 13.

      1. I condannati alla reclusione per i reati di cui agli articoli 586-bis, 586-ter, 586-quater, 586-quinquies, 586-sexies e 586-novies del codice penale, introdotti dalla presente legge, possono essere sottoposti al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, previa valutazione da parte del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, nonché dei suoi rapporti con la vittima del reato.
      2. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale deve essere adottato nei seguenti casi:

          a) recidiva;

          b) qualora i reati di cui al comma 1 siano commessi su minori.

      3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale è inserito in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di centri convenzionati, pubblici e privati, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

Art. 14.

      1. Dopo il numero 4) del terzo comma dell'articolo 215 del codice penale, è aggiunto il seguente:

      «4-bis) il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale associato, per un equivalente periodo di tempo, a un programma di recupero psicoterapeutico».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su