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PDL 352

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 352



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE POLI

Modifiche al codice penale e altre disposizioni concernenti i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, nonché istituzione del Fondo di garanzia per le vittime di reati

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Anche se il panorama dell'incidentalità stradale resta in Italia un panorama di strage, con circa 5.500 morti ogni anno, quindici al giorno, la situazione è migliorata rispetto al 2000 - più di 7.500 morti - grazie alle norme approvate dal Parlamento (casco, cinture, patente a punti eccetera) nelle precedenti legislature.
      Attuare quelle norme con fermezza sul terreno, migliorandole marginalmente quando necessario, può ancora permetterci di raggiungere l'obiettivo fissato dall'Unione europea di dimezzare il numero dei morti dal 2000 al 2010, obiettivo di civiltà e di solidarietà verso il quale altri Paesi marciano da tempo con decisione.
      Non è invece cambiata la situazione delle vittime nel dopo-incidente: mancanza di pene effettive, svilimento delle parti offese, tempi biblici per i processi penali e civili, insufficienza dei risarcimenti e mancanza di assistenza concorrono a formare quella che viene giustamente definita «seconda vittimizzazione» dei colpiti.
      E non è cambiato nulla perché la cultura e la pratica giuridiche continuano in Italia a preferire l'offensore alla vittima, al punto che nel processo penale appare normale l'attribuzione all'imputato di facoltà ben maggiori di quelle accordate alla parte offesa, come se le due figure essenziali dei reati contro la persona non dovessero avere almeno la stessa dignità.
      Questo atteggiamento di sbandierata «garanzia» per i presunti colpevoli - e in realtà di umiliazione degli offesi - è soprattutto sostenuto, con motivazioni diverse ma tutte ugualmente corporative, dal rifiuto che dottrina e giurisprudenza oppongono a ogni tentativo di mutare l'ordine delle cose, dagli interessi di alcune lobby forensi e dall'opposizione delle associazioni di consumatori a ogni scelta suscettibile di aumentare il premio per la responsabilità civile degli autoveicoli (RCA).
      Per le vittime della strada tutto questo significa essere trattate, stante la mancanza di ogni punizione per gli offensori e comunque in ragione della loro posizione processuale, come soggetti di secondo o terz'ordine nel quadro complessivo del reato.
      Per la brevità dei termini di prescrizione in rapporto alla lunghezza dei processi ciò significa, spesso se non sempre, perdere il diritto all'affermazione penale della colpa.
      Inoltre significa, nelle cause civili, andare incontro a transazioni infime quando l'estenuazione supera il dolore dell'offesa o comunque a liquidazioni giudiziali incerte - sia nell'individuazione dei superstiti in caso di morte che nell'ammontare per ciascuno di essi - e in ogni caso irrisorie specie per le offese più gravi, stante il calcolo a scalare delle tabelle di risarcimento seguite nella pratica giurisdizionale.
      Quanto rilevato significa, infine, mancanza anche del risarcimento economico quando - come accade spesso al di fuori delle fattispecie di scontro tra veicoli - il colpevole non è assicurato.
      Ma soprattutto, e come somma di quanto esposto, significa vedere nei lunghi anni delle carte bollate, dei cavilli e dei rinvii l'iniziale speranza di un ripristino sociale e giuridico delle regole violate trasformarsi nell'attesa di una gratificazione economica priva ormai di ogni collegamento con ciò che o con chi si è perduto.
      Si tratta, per ciascuna vittima, di una situazione intollerabile, indegna di un Paese civile e più ancora di un Paese, come il nostro, nel quale è invece radicato il sentimento popolare e culturale, cristiano e laico, di profondo amore per la salute e la vita e di rispettosa pietà per chi è stato colpito.
      La situazione non è diversa per gli offesi dai reati non stradali, colposi e dolosi, contro la vita e l'incolumità individuale, anch'essi privati della loro dignità processuale di fronte agli offensori, soggetti a identiche logoranti attese e per di più spesso privi anche della pur arida prospettiva di un risarcimento solo economico.
      Si deve riconoscere, allora, che si tratta di una questione di enorme rilievo e quindi di pesantissimo turbamento sociale perché riguarda ogni anno centinaia di migliaia di cittadini vittime di delitti, intenzionali e no, sulla strada e nei cantieri, negli ospedali e nella quotidianità della cronaca nera, tutti ugualmente sottoposti, dopo l'offesa, al calvario della mancata riparazione.
      E si deve ancora prendere atto che su questo piano della giustizia, a differenza che per la sicurezza - stradale e no - mancano del tutto norme di tutela: le vittime sono abbandonate al loro destino dalla stessa società che ha permesso venissero colpite.
      Se si vuole far corrispondere la teoria e la pratica del diritto ai princìpi di solidarietà sbandierati in ogni sede e a ogni livello istituzionale, è necessario mettere mano ad una profonda modifica del quadro legislativo che riguardi quanto meno i più gravi tra i delitti previsti e puniti nel capo I del titolo XII del libro secondo del codice penale e che consideri finalmente tali delitti anche dal punto di vista delle vittime e del loro diritto alla riparazione.
      Per questi motivi sottopongo alla vostra attenzione norme idonee ad avviare un nuovo approccio ai più gravi tra i reati predetti. Tale nuovo approccio è pensato, appunto, nell'ottica dei colpiti - sui diversi piani della certezza e dell'effettività delle pene, della rapidità dei processi, della dignità delle parti offese nei processi penali, della liquidazione del danno e della garanzia del risarcimento.
      I princìpi basilari della presente proposta di legge sono i seguenti:

          1) introduzione della fattispecie delle lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti per la connotazione di particolare gravità, anche rispetto alle lesioni gravissime, insita nella perdita completa dell'autonomia di movimento;

          2) valutazione sanzionatoria della predetta perdita totale della salute in termini congrui con la gravissima sofferenza che induce nelle vittime e nelle loro famiglie;

          3) unità di disciplina punitiva, quanto alle pene principali, per i reati colposi di omicidio e lesioni personali ovunque commessi, perché è ingiusto e socialmente diseducativo sanzionarli diversamente a seconda del luogo o dell'ambito nel quale sono stati posti in essere, sostituendo alle pene base quelle ora previste per le aggravanti relative alla commissione su strada o nel luogo di lavoro e ovviamente eliminando tali aggravanti;

          4) applicazione delle pene accessorie, a prescindere dalla pena principale applicata, per i reati anche colposi di omicidio e lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti ovunque commessi, con aumento delle stesse pene, in considerazione della gravità dell'offesa, della pericolosità del reo e della turbativa sociale indotta;

          5) estensione della garanzia di risarcimento economico oggi prevista solo in favore delle vittime dei reati colposi stradali a quelle dei più gravi reati contro la vita e l'incolumità personale sia dolosi che colposi, perché è contrario ai princìpi costituzionali di parità tra i cittadini garantire il risarcimento del danno soltanto alle prime e perché all'origine di tutte le indicate evenienze delittuose va comunque ravvisata una colpa concorrente dello Stato costituito anche, e appunto, per evitarle;

          6) equilibrio tra le posizioni processuali dell'imputato e della parte offesa in ordine ai reati di omicidio e lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti sia dolosi che colposi, subordinando i benefìci connessi alla sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno e quelli connessi all'irrogazione della pena a richiesta anche all'accettazione del confronto personale con le parti offese e al riconoscimento della colpa;

          7) per le stesse fattispecie dell'omicidio e delle lesioni personali totalmente e permanentemente invalidanti, garanzia della punibilità attraverso l'aumento dei termini della prescrizione penale;

          8) per le stesse fattispecie di reato, e ancora in considerazione della necessità di assicurare una riparazione effettiva perché tempestiva alle vittime di tali gravissime offese, garanzia di rapidità dei processi penali e civili da raggiungere, sul modello della previsione dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, preferendole nella trattazione a tutte le altre con la sola eccezione dei delitti contro la personalità dello Stato e di quelli di associazione mafiosa, strage, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, tratta, commercio o alienazione di schiavi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo;

          9) determinazione tabellare di tutto il danno biologico con sviluppo aritmetico sino a 100 dei valori legalmente previsti per le micropermanenze onde commisurare l'entità del risarcimento a quella dell'offesa evitando che i danni maggiori siano pagati meno dei più lievi;

          10) istituzione della nuova figura di danno non patrimoniale da morte, comprendente il danno morale e biologico sia della vittima deceduta, anche se improvvisamente, che degli eredi, e sua liquidazione in cifra pari al doppio del danno biologico del 100 per cento che sarebbe spettato alla vittima se non deceduta, in considerazione del valore primario della vita, della necessità di identificarlo in termini certi perché prestabiliti mediante l'aggancio al dato obiettivo del valore biologico, dell'esigenza di rispettare il principio, indubitabile per tutti i superstiti, che la perdita di una persona cara è sempre ugualmente grave quali che fossero la sua personalità e la sua posizione sociale, con distribuzione tra i familiari della cifra unica così determinata mediante un sistema di riserve e di percentuali ordinate secondo la vicinanza parentale o affettiva alla persona deceduta.

      La presente proposta di legge riguarda dunque espressamente i punti seguenti:

          identità di disciplina processuale per tutti i più gravi reati contro la vita e l'incolumità individuale, dunque per l'omicidio e per le lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti, sia dolosi che colposi e ovunque commessi (articolo 1);

          istituzione della fattispecie delle lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti, e sua punibilità nei termini previsti per l'omicidio (articoli 2 e 4);

          eliminazione dell'aggravante per i reati colposi di omicidio e di lesioni personali sulla strada e sul lavoro, aumento delle pene base per gli stessi reati sino ai limiti attualmente previsti per l'aggravante dalla legge 21 febbraio 2006, n. 102 (articolo 4);

          aumento dei termini di sospensione di abilitazioni, autorizzazioni, permessi, licenze e patenti relativi alle attività nell'ambito delle quali sono stati consumati i reati dolosi di omicidio e di lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti, ed estensione della sospensione anche ai reati colposi a prescindere dalla pena applicata (articolo 5);

          per i reati sia dolosi che colposi di omicidio e di lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti, corsia processuale concretamente preferenziale (articolo 6), procedibilità delle richieste di patteggiamento solo a condizioni rispettose degli interessi esistenziali ed economici delle vittime (articolo 7), subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno e alla prestazione di attività sociale non retribuita (articolo 8), raddoppio dei termini di prescrizione (articolo 9);

          determinazione tabellare del danno biologico sviluppando fino a 100 il calcolo dei valori legalmente previsto per le micropermanenze e liquidazione del danno non patrimoniale da morte in cifra unica pari al doppio del danno biologico del 100 per cento che sarebbe spettato alla vittima se non deceduta, con attribuzione predeterminata ai superstiti a seconda della loro vicinanza parentale o affettiva (articolo 10);

          agevolazioni per i crediti da risarcimento del danno in ordine ai reati dolosi e colposi di omicidio e di lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti (articolo 11);

          istituzione di un Fondo di garanzia, alimentato da contributi statali, per il risarcimento del danno alle vittime degli stessi reati, ferma restando per le vittime della strada la particolare tutela già vigente, quando il responsabile risulti ignoto o incerto o insolvibile o inadempiente (articolo 12).

      Una proposta di legge di quest'ampiezza presenta certamente punti in contrasto stridente con princìpi fondanti del nostro sistema normativo sia a livello sostanziale che processuale oltre che, probabilmente, eccessi o anche errori di prospettiva e di approccio.
      Va sottolineato, però, che la situazione degli offesi dai delitti contro la vita e l'incolumità personale sfiora davvero il limite della persecuzione contro una minoranza incolpevole e costituisce, riguardando ogni anno nuove decine di migliaia di cittadini, uno tra i più gravi momenti di sofferenza sociale nel nostro Paese.
      Nelle intenzioni la presente proposta di legge è anzitutto intesa ad avviare la discussione su temi tanto difficili e urgenti quanto costantemente ignorati, dando finalmente voce a quel 50 per cento di utenti del sistema giustizia che è costituito dalle vittime di reati.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano, salvo diversa espressa previsione, a chiunque commette atti costituenti i reati di omicidio doloso o colposo e di lesioni personali dolose o colpose esitate in patologia totalmente e permanentemente inabilitante.

Art. 2.
(Introduzione della fattispecie di lesioni personali dolose totalmente e permanentemente inabilitanti).

      1. All'articolo 583 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La lesione personale è totalmente e permanentemente inabilitante, e si applica la reclusione non inferiore ad anni diciotto, quando cagiona la perdita totale e permanente della capacità di movimento autonomo della persona offesa».

Art. 3.
(Unificazione e aumento della pena edittale per il reato di omicidio colposo).

      1. All'articolo 589 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da due a cinque anni»;

          b) il secondo comma è abrogato.

Art. 4.
(Unificazione e aumento delle pene edittali per i reati di lesioni colpose e di lesioni personali colpose totalmente e permanentemente inabilitanti).

      1. All'articolo 590 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da due a sei mesi o della multa da euro 250 a euro 620; se è gravissima, della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da euro 620 a euro 1.240; se è totalmente e permanentemente inabilitante, della reclusione da due a cinque anni»;

          b) il terzo comma è abrogato;

          c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

      «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi di lesioni totalmente e permanentemente inabilitanti di cui al secondo comma».

Art. 5.
(Aumento e unificazione delle sanzioni amministrative accessorie per i reati di omicidio e di lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti).

      1. Salve le maggiori sanzioni di legge, nei confronti del responsabile dei reati previsti e puniti dagli articoli 575, 579, 580, primo comma, primo periodo, 583, terzo comma, 584, 586, 589 e 590, secondo comma, limitatamente alle lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti, del codice penale, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da uno a cinque anni di abilitazioni, autorizzazioni, permessi, licenze e patenti amministrative relativi alle attività nell'ambito delle quali il reato è stato consumato.
      2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 438 e seguenti e 444 e seguenti del codice di procedura penale.
      3. Il secondo comma dell'articolo 33 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria, salvo che si tratti di omicidio o di lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti».

      4. All'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti o di omicidio colposo la sospensione della patente è da uno a cinque anni»;

          b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

      «2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a cinque anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale».

Art. 6.
(Priorità nell'istruzione, nella trattazione e nella decisione).

      1. Nella istruzione, nella trattazione e nella decisione delle cause penali e civili è assicurata priorità assoluta a quelle comunque concernenti le fattispecie di cui all'articolo 1 della presente legge rispetto ad ogni altra fattispecie eccetto quelle di cui al libro secondo, titolo I, e agli articoli 416-bis, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale.

Art. 7.
(Procedibilità della richiesta di patteggiamento in ordine ai reati di omicidio e di lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

      «1.1. Per le fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580, primo comma, primo periodo, 583, terzo comma, 584, 586, 589 e 590, secondo comma, limitatamente alle lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti, del codice penale, la richiesta è procedibile a condizione che prima di ogni altro atto e decisione le persone offese dal reato ne sono avvertite e, ove esse lo chiedano, sia promosso dal giudice e attuato nei termini da lui stabiliti, comportando improcedibilità il rifiuto comunque motivato dell'indagato o imputato, il suo confronto con loro dinanzi allo stesso giudice.
      1.2. Il confronto di cui al comma 1.1 deve comprendere la presentazione personale dell'indagato o imputato, il riconoscimento della sua colpa e il risarcimento del danno».

Art. 8.
(Sospensione condizionale della pena in ordine ai reati di omicidio e di lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti).

      1. Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale sono inseriti i seguenti:

      «Nelle fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580, primo comma, primo periodo, 583, terzo comma, 584, 586, 589 e 590, secondo comma, limitatamente alle lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla pubblicazione della sentenza, al risarcimento del danno e alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere nei termini stabiliti dal giudice presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, per un periodo da tre mesi a un anno e per un orario settimanale da sei a dodici ore.
      La violazione degli obblighi previsti dal quarto comma comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274».

Art. 9.
(Prescrizione).

      1. Per i reati di cui agli articoli 575, 579, 580, primo comma, primo periodo, 583, terzo comma, 584, 586, 589 e 590, secondo comma, limitatamente alle lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti, del codice penale, i termini della prescrizione stabiliti ai sensi dell'articolo 157 del medesimo codice penale sono raddoppiati.

Art. 10.
(Risarcimento del danno alla persona).

      1. Al libro quarto, titolo IX, del codice civile, dopo l'articolo 2059 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

      «Art. 2059-bis. - (Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesioni personali). - Il danno biologico causato da lesioni personali è risarcito, anche ove il fatto non costituisca reato, attribuendo al punteggio riconosciuto il valore previsto dalla tabella unica nazionale predisposta ai sensi dell'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
      Nelle ipotesi di cui al primo comma il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.
      Ogni altro danno non patrimoniale derivante dalle lesioni di cui al primo comma è risarcito, anche ove il fatto non costituisca reato, su base equitativa, tenendo conto della sofferenza patita e prevedibile nonché della gravità dell'offesa alla dignità e alla qualità della vita presunte secondo l'apprezzamento del giudice e delle ulteriori conseguenze negative, per gli stessi aspetti o per altri, provate dai danneggiati.

      Art. 2059-ter. - (Risarcimento del danno non patrimoniale da morte). - Il danno non patrimoniale da morte è risarcito, anche ove il fatto non costituisca reato e anche in caso di morte immediata, nella misura del doppio del danno biologico del 100 per cento da riconoscere alla vittima ove sopravvissuta.
      Il risarcimento stabilito ai sensi del primo comma assorbe o è assorbito da quello eventualmente riconosciuto o erogato alla vittima prima della morte.
      Hanno diritto al risarcimento di cui al primo comma i familiari superstiti se parenti anche adottivi entro il terzo grado, compresi i concepiti al momento dell'evento se poi nati e il coniuge anche separato.
      La quota di ciascun superstite è liquidata in percentuale sul totale secondo i criteri seguenti: in caso di un solo superstite con importo pari al 100 per cento; in caso di più superstiti con la divisione in parti uguali salvo le seguenti riserve preventive:

          a) in favore della madre e del padre anche adottivi e anche non conviventi di figlio unico senza prole: 20 per cento ciascuno;

          b) in favore della madre e del padre anche adottivi e anche non conviventi di figlio unico con prole o di altri figli viventi: 15 per cento ciascuno;

          c) in favore del coniuge non separato legalmente: 20 per cento;

          d) in favore del figlio o dei figli anche adottivi compresi i concepiti se poi nati: 15 per cento complessivamente».

Art. 11.
(Agevolazioni per i crediti in materia di risarcimento danni da reati di omicidio e di lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti).

      1. Dopo l'articolo 175 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

      «Art. 175-bis. - (Agevolazioni per i crediti in materia di risarcimento danni da reati di omicidio e di lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti). - Alle azioni relative a risarcimento dei danni nelle ipotesi di cui agli articoli 575, 579, 580, primo comma, primo periodo, 583, terzo comma, 584, 586, 589 e 590, secondo comma, limitatamente alle lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti, del codice penale, si applicano le esenzioni di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni.
      Ai crediti derivanti dalle sentenze anche non definitive e dalle ordinanze o sentenze di attribuzione di provvisionale pronunciate nei processi conseguenti alle azioni di cui al primo comma è attribuito privilegio generale sui beni mobili e collocamento alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.
      Le somme liquidate a titolo di risarcimento per le fattispecie di cui al primo comma non sono assoggettabili ad azione esecutiva, a procedura concorsuale, ad obbligo di denuncia o ad imposizione fiscale».

Art. 12.
(Istituzione del Fondo di garanzia per le vittime di reati).

      1. Per il risarcimento dei danni che derivano dai reati di cui all'articolo 1 e che esulano dall'ambito di efficacia delle disposizioni, che restano in vigore, di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, in ordine all'assicurazione obbligatoria di veicoli e natanti a motore, è istituito presso il Ministero della giustizia il Fondo di garanzia per le vittime di reati, di seguito denominato «Fondo».
      2. Con decreto del Ministro della giustizia sono disciplinati gli organi e i meccanismi di funzionamento del Fondo.
      3. Il Fondo provvede, entro tre mesi dalla richiesta dei danneggiati, alla liquidazione del danno in favore delle persone danneggiate dagli eventi di cui all'articolo 1 della presente legge, attraverso il pagamento delle somme loro assegnate con l'ordinanza di cui all'articolo 175-bis del codice di procedura civile o con le sentenze anche non definitive di condanna a risarcimento, tutte le volte che il responsabile risulti ignoto o incerto o insolvibile o comunque inadempiente.
      4. Ai danneggiati incombe l'onere di dare prova della liquidazione giudiziale ai sensi del comma 3 e della tempestiva messa in mora dei responsabili dell'evento o della sua impossibilità.
      5. Il Fondo, corrisposta la liquidazione del danno ai sensi del comma 3, si surroga ai danneggiati, per le somme loro corrisposte, nel diritto al risarcimento verso i responsabili ignoti o incerti o insolvibili o inadempienti, acquisendo altresì il diritto al rimborso delle proprie spese di gestione per un importo pari al 50 per cento delle stesse somme.
      6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 65.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente» istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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