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PDL 251

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 251



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BERNARDINI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, ZAMPARUTTI

Delega al Governo per la separazione delle carriere dei magistrati

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende eliminare una tra le più importanti anomalie e peculiarità dell'ordinamento giudiziario italiano rispetto a quelli di tutte le altre liberal-democrazie occidentali, e cioè la possibilità per il singolo magistrato di passare dalla funzione giudicante a quella requirente, così come attualmente stabilito dal decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante la «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma l, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150».
      Tale disciplina prevede che i magistrati, previo parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura, possono indistintamente passare, nel corso della loro carriera, dall'esercizio di funzioni giudicanti (giudici) all'esercizio di funzioni requirenti (magistrati - non giudici - che svolgono le funzioni di pubblico ministero), e viceversa.
      È, questa attuale, una normativa gravida di conseguenze negative per l'immagine e l'effettiva terzietà del giudice rispetto alle parti processuali, elemento quest'ultimo essenziale per la percezione della legittimità del procedimento giudiziario da parte di chi vi è coinvolto suo malgrado. Essa appare inoltre incoerente con il modello di processo accusatorio previsto dal codice di procedura penale del 1989 e non appare adeguata ad assicurare la necessaria preparazione specifica per lo svolgimento di funzioni, quelle giudicanti e requirenti, per definizione profondamente diverse, e tali da richiedere una differente «forma mentis»: garante, imparziale, terzo tra le parti il giudice; parte stessa del processo penale il pubblico ministero, che rappresenta l'accusa contro la difesa. Da questo punto di vista, è assolutamente impensabile che, da un giorno all'altro, chi ha combattuto il crimine da una parte della barricata si trasformi improvvisamente nel garante imparziale di chi criminale potrebbe non essere, pur essendo indagato o imputato da un ex collega di funzioni.
      Vietare quindi la possibilità di passaggi tra l'una e l'altra funzione è condizione essenziale per riequilibrare i poteri delle parti processuali e serve per restituire indipendenza e forza al giudice.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) modificare il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, al fine di affermare il principio per cui il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti, e viceversa, è vietato in ogni caso;

          b) modificare conseguentemente le disposizioni in tema di accesso alla magistratura al fine di prevedere che già nella domanda di partecipazione al concorso in magistratura il candidato debba indicare quale funzione, requirente o giudicante, intende svolgere in caso di superamento del concorso;

          c) procedere conseguentemente al coordinamento delle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario riguardanti il passaggio di funzioni per i magistrati.

      2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.


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