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PDL 669

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 669



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUSSANA

Disposizioni in materia di prostituzione

Presentata il 30 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di adeguare la disciplina vigente in materia di prostituzione al radicale mutamento che il fenomeno ha avuto nel corso degli ultimi anni. Da tempo, infatti, il fenomeno della prostituzione ha assunto condizioni e dimensioni drammatiche in quanto collegato al traffico di persone, quale nuova forma di riduzione in schiavitù nonché fonte di proventi economici illeciti. L'espansione del fenomeno della prostituzione ha di fronte, accanto a donne che si prostituiscono per libera scelta, una stragrande maggioranza di giovani donne e addirittura in certi casi di bambine, per lo più provenienti da Paesi africani o comunque da Paesi meno sviluppati economicamente, quali la vicina Albania e la Russia, legate a organizzazioni criminali che le sfruttano.
      Si tratta di ragazze, introdotte molto spesso clandestinamente nel nostro Paese con l'illusione di un lavoro, per ritrovarsi, poi, a essere sottoposte a uno status di vera e propria schiavitù e costrette all'esercizio della prostituzione con gravi violazioni dei loro diritti e forti limitazioni della loro libertà personale. Sono quindi le condizioni di indigenza che spesso consentono il perpetrarsi di situazioni di evidente illegalità, prive di qualsiasi forma di regolamentazione.
      A tale scopo appare quindi opportuno introdurre una regolamentazione dell'esercizio della prostituzione che, lungi dal prefigurarla sempre e comunque come attività illecita, ne consenta soprattutto una qualche forma di controllo da parte della pubblica autorità. È inoltre necessario apprestare interventi di carattere sanitario e preventivo in funzione di tutela della salute pubblica. Al contempo è necessario combattere alcuni aspetti preoccupanti del fenomeno, che sono legati all'ostentazione oscena lungo le nostre strade e che portano alle proteste della società civile, sempre più esasperata dal degrado ambientale ed esposta ai pericoli derivanti dallo sfruttamento della prostituzione da parte della criminalità organizzata. Conseguentemente gli interventi della legge dovrebbero essere finalizzati soprattutto alla tutela della sicurezza pubblica, della salute pubblica e alla salvaguardia della moralità pubblica.
      La presente proposta di legge, dopo aver vietato l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, ne consente l'esercizio solo in abitazioni private, in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, previa comunicazione al questore competente per territorio. Naturalmente, ricevuta la comunicazione e prima di effettuare l'iscrizione nel registro tenuto dalla questura competente per territorio, si dovrà accertare che nell'edificio non vi siano abitazioni private, per evitare sgradite convivenze con i privati cittadini, e che la persona richiedente sia in possesso di un certificato che attesti l'assenza di malattie sessualmente trasmissibili. La tenuta del suddetto registro, lungi dal voler rappresentare una schedatura, costituisce una forma di monitoraggio, soprattutto in relazione alle condizioni igienico-sanitarie delle prostitute.
      Per quanto concerne le sanzioni, è prevista una semplice ammenda per colpire sia l'esercizio della prostituzione che il ricorso ad essa da parte di un cliente in luogo pubblico o aperto al pubblico, in deroga al divieto previsto dall'articolo 1, comma 1. In tale ottica, quindi, il reato degrada a semplice contravvenzione punita con pena pecuniaria. Nella stessa sanzione incorre anche colui che esercita la prostituzione nell'abitazione privata senza avere provveduto alla prescritta comunicazione al questore. Nel caso in cui le suddette infrazioni siano commesse da un cittadino extracomunitario, è prevista la revoca del suo permesso di soggiorno. Sono poi aumentate le pene in tema di prostituzione minorile e in caso di associazione a delinquere avente lo scopo di commettere più delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
      Dal principio sancito nell'articolo 1, in base al quale è consentito l'esercizio della prostituzione nelle abitazioni private, discende che non sono più punite le case di tolleranza. È quanto sancito nell'articolo 6, dove si stabilisce che non costituisce più reato l'esercizio della prostituzione da parte di chi utilizza le dimore private previste dall'articolo 1 e delle quali ha la legittima disponibilità, in comune con non più di tre soggetti dediti alla stessa attività, e insieme dispone di beni mobili, immobili e di servizi in comune; così come non costituiscono reato né l'ospitalità offerta, senza fini di lucro, da parte di chi esercita direttamente la prostituzione nella propria dimora ad altra persona dedita alla medesima attività, né la concessione in locazione per civile abitazione di un appartamento nel quale si esercita la prostituzione.
      Molto importante è anche il capo II della proposta di legge, dove sono previsti interventi a carattere preventivo e sanitario, quali le visite di controllo da parte delle aziende sanitarie locali su richiesta delle persone che esercitano l'attività di prostituzione, l'obbligo di accertamento sanitario ogni sei mesi e l'obbligo di interrompere l'esercizio dell'attività nel caso siano accertate patologie sessualmente trasmissibili. Il presidente del tribunale ha inoltre la possibilità di disporre accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nei confronti di persone per le quali sussista il fondato motivo di ritenere che siano abitualmente dedite all'esercizio della prostituzione, rispettando tuttavia il dettato costituzionale, la dignità della persona e i suoi diritti civili, compresa la libertà di scelta del medico e del luogo di cura.
      Poteri importanti sono attribuiti anche alle regioni, alle quali è affidato il compito di disciplinare i progetti e le misure di sostegno a favore delle persone che manifestano la volontà di cessare dall'attività della prostituzione. In particolare, le regioni saranno chiamate a sostenere tali persone per tutto ciò che riguarda il recupero sociale, l'istruzione, la formazione professionale, l'inserimento nel mondo del lavoro e ad assicurare loro un sostegno economico, sociale e psicologico, onde evitare ricadute nel mondo che si sono appena lasciate alle spalle.
      Per quanto concerne la disposizione fiscale di cui all'articolo 11, la formulazione proposta, nonostante si comprenda la difficoltà di sottoporre a tassazione l'esercizio della prostituzione che, per quanto regolamentato, non è così facilmente assimilabile a una qualunque attività di lavoro autonomo, pare essere la più rispondente tanto alla salvaguardia della privacy quanto al rispetto di criteri di equità sociale che non possono essere ignorati.
      Si prevede, infine, una relazione annuale da presentare al Parlamento da parte del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, per i diritti e le pari opportunità e della salute, al fine di illustrare sia l'andamento del fenomeno della prostituzione nell'arco dell'anno precedente sia lo stato di attuazione della legge.


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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI E DI CARATTERE PENALE

Art. 1.
(Disposizioni generali).

      1. L'esercizio della prostituzione è vietato in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
      2. L'esercizio della prostituzione è consentito nelle abitazioni private, previa comunicazione al questore competente per territorio.
      3. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, il questore accerta la sussistenza dei seguenti requisiti:

          a) esercizio della prostituzione in edifici ove non sono presenti abitazioni con destinazione d'uso diversa;

          b) esercizio della prostituzione in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

          c) presentazione, da parte della persona richiedente, di un certificato attestante l'assenza di malattie sessualmente trasmissibili, rilasciato in data non anteriore a quindici giorni rispetto a quella di presentazione della domanda.

      4. Verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, il questore dispone l'iscrizione della persona interessata in apposito registro istituito presso la questura e informa dell'avvenuta registrazione la persona interessata, l'azienda sanitaria locale e l'amministrazione tributaria. Le persone che sospendono o cessano l'esercizio della prostituzione ne danno comunicazione alla questura. Tutte le annotazioni sono riservate e sono cancellate quando la persona interessata comunica la cessazione dell'esercizio della prostituzione.

Art. 2.
(Sanzioni).

      1. Chiunque esercita la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.
      2. Chiunque ricorre alle prestazioni sessuali dei soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.
      3. Chiunque esercita la prostituzione nell'abitazione privata senza essere iscritto nel registro di cui all'articolo 1, comma 4, della questura competente per territorio è punito con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.
      4. L'autorità di pubblica sicurezza intima alle persone di cui ai commi 1, 2 e 3, colte in flagranza di reato, di sottoporsi ad accertamenti sanitari nel termine di un mese. Nei confronti delle persone che non ottemperano all'intimazione entro tale termine si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.
      5. È revocato il permesso di soggiorno del cittadino extracomunitario che commette uno dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3. Si applica nei suoi confronti la disciplina concernente l'espulsione amministrativa prevista dagli articoli 13, 13-bis e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
      6. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al comma 2 dell'articolo 7 è punito con l'ammenda da 500 euro a 10.000 euro.
      7. Chiunque non ottempera all'obbligo di interruzione dell'esercizio della prostituzione di cui al comma 3 dell'articolo 7 è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale.

Art. 3.
(Prostituzione minorile).

      1. All'articolo 600-bis, secondo comma, del codice penale, le parole: «con la multa non inferiore a euro 5.164» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa non inferiore a euro 12.000».
      2. All'articolo 600-bis del codice penale è aggiunto, in fine il seguente comma:

      «La pena è aumentata nel caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 99».

Art. 4.
(Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione).

      1. All'articolo 416 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «Le pene previste dal presente articolo sono aumentate fino a due terzi per coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, e da un terzo alla metà per i semplici partecipanti, nel caso in cui l'associazione a delinquere abbia lo scopo di commettere più delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione».

Art. 5.
(Programmi di protezione per la lotta alla prostituzione).

      1. Le disposizioni di cui al capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, si applicano anche nei confronti delle persone che, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, e successive modificazioni, collaborano efficacemente con l'autorità di polizia o giudiziaria relativamente ai delitti di cui agli articoli 416, settimo comma, e 600-bis del codice penale.

Art. 6.
(Casi di non punibilità).

      1. Non commette reato ai sensi dell'articolo 3, primo capoverso, numero 1), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, chi, esercitando la prostituzione, utilizza l'immobile di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, del quale ha la legittima disponibilità, in comune con non più di tre soggetti dediti alla stessa attività e insieme a questi dispone di beni mobili e immobili e di servizi in comune.
      2. Non commette reato, ai sensi dell'articolo 3, primo capoverso, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, chi, esercitando la prostituzione, svolge in qualsiasi forma attività senza fini di lucro di assistenza reciproca con altri soggetti che esercitano la medesima attività.
      3. Non commette reato ai sensi dell'articolo 3, primo capoverso, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, chi concede in locazione per civile abitazione a canoni di mercato appartamenti nei quali si esercita la prostituzione.

Capo II
INTERVENTI A CARATTERE PREVENTIVO E SANITARIO

Art. 7.
(Servizi e trattamenti sanitari).

      1. Le aziende sanitarie locali effettuano visite di controllo, a richiesta delle persone che esercitano la prostituzione, e rilasciano la certificazione degli esiti di tali visite.
      2. Chiunque esercita la prostituzione è tenuto a sottoporsi ad accertamenti sanitari ogni sei mesi e a esibire, a richiesta dell'autorità sanitaria o di polizia, l'ultima certificazione sanitaria ottenuta.
      3. Chiunque esercita la prostituzione è tenuto a interromperne l'esercizio nell'ipotesi di accertamento positivo di patologie a trasmissione sessuale.

Art. 8.
(Trattamenti sanitari obbligatori).

      1. Il presidente del tribunale competente per territorio, su proposta del responsabile del gruppo speciale interforze di cui all'articolo 9, può disporre, sentito il sindaco, accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori a carico di persone per le quali sussiste fondato motivo di ritenere che sono abitualmente dedite all'esercizio della prostituzione.
      2. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui al presente articolo sono attuati, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili, compreso, per quanto possibile, il diritto alla scelta del medico e del luogo di cura.
      3. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presìdi e dai servizi pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, dalle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
      4. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte del soggetto che vi è obbligato.
      5. Al procedimento relativo agli accertamenti e ai trattamenti sanitari obbligatori in condizione di degenza ospedaliera di cui al presente articolo e alla relativa tutela giurisdizionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Capo III
INTERVENTI IN MATERIA DI ORDINE PUBBLICO

Art. 9.
(Misure contro la tratta delle persone e istituzione di gruppi speciali interforze).

      1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, adotta le misure necessarie, anche tramite opportuni accordi a livello internazionale, al fine di favorire la prevenzione e la repressione della tratta delle persone e le fattispecie criminose collegate alla prostituzione.
      2. È istituito a cura del Ministero dell'interno, presso ogni provincia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un gruppo speciale interforze, composto da appartenenti all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza, ai fini di una più efficace opera di repressione del fenomeno della prostituzione esercitata in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Capo IV
INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE

Art. 10.
(Progetti di prevenzione e di recupero).

      1. Le regioni, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e di quelli aggiuntivi ai sensi dei commi 3 e 4, disciplinano le misure di sostegno e la realizzazione di progetti, anche attraverso convenzioni con le organizzazioni di volontariato, in favore delle persone che esercitano la prostituzione.
      2. Le misure e i progetti di cui al comma 1 sono diretti alle persone che manifestano la volontà di cessare l'esercizio della prostituzione e riguardano:

          a) l'istruzione, la formazione professionale e l'inserimento al lavoro;

          b) il sostegno economico, sociale e psicologico;

          c) il recupero sociale;

          d) l'informazione mirata alla popolazione e alle persone che esercitano la prostituzione sui rischi e sui danni umani, sociali e sanitari ad essa connessi, nonché la realizzazione di interventi per prevenire e ridurre tali danni.

      3. Per favorire la realizzazione delle misure e dei progetti di cui al comma 1 del presente articolo, le disponibilità del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono aumentate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
      4. Il ricavato delle sanzioni pecuniarie per i reati di cui all'articolo 600-bis del codice penale, agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, e all'articolo 2 della presente legge confluisce nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui al comma 3 del presente articolo ed è destinato a finanziare le misure e i progetti di cui al comma 1.
      5. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, individua le risorse finanziarie da destinare alla realizzazione delle misure e dei progetti di cui al comma 1 e provvede alla ripartizione delle medesime risorse tra le regioni.

Art. 11.
(Disposizioni fiscali).

      1. I redditi derivanti dall'esercizio della prostituzione sono soggetti a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.
(Relazione annuale al Parlamento).

      1. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della solidarieta sociale, per i diritti e le pari opportunità e della salute, presenta entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione al Parlamento sull'andamento del fenomeno della prostituzione nell'anno precedente e sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 13.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
(Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75).

      1. Gli articoli 1 e 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono abrogati.
      2. All'articolo 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono premesse le seguenti parole: «Fatte salve le disposizioni di legge relative all'accertamento dell'insussistenza di patologie a trasmissione sessuale,».


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