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PDL 294

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 294



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Modifiche al codice penale in materia di abuso della credulità popolare

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Recenti fatti di cronaca hanno portato alla ribalta il preoccupante diffondersi di truffe di vario genere, ai danni di persone sprovvedute, con inclinazioni alla superstizione o facilmente suggestionabili. Non vi è ora del giorno o della notte in cui emittenti televisive locali non trasmettano programmi nei quali sedicenti veggenti o maghi esercitano attività di predizione riconducibili, in parte, all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (che di fatto vieta il mestiere del ciarlatano), o all'articolo 640 del codice penale (truffa). Nella dimensione del fenomeno, con raggiri di centinaia di persone e un giro di decine di milioni di euro, si possono, in molti casi, ravvisare gli estremi del reato di turbamento dell'ordine pubblico, che prevede conseguenze penali ben più gravi di quelle contemplate dall'articolo 661 del codice penale, che punisce l'abuso della credulità popolare (semplice reato contravvenzionale, punito con pene alternative o un'ammenda fino a 1.032 euro o l'arresto fino a tre mesi).
      Le pene previste dalla normativa vigente sono risibili nella sostanza e non svolgono alcuna funzione deterrente. L'opportunità e l'urgenza di aggravare le misure sanzionatorie nascono proprio da quest'ultima considerazione, dal momento che le truffe perpetrate colpiscono persone che vivono particolari situazioni di disagio fisico e psicologico.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nel titolo V del libro II del codice penale, dopo l'articolo 421 è inserito il seguente:

      «Art. 421-bis. - (Abuso della credulità popolare). - Chiunque, con  qualsiasi impostura, millantando poteri sovrannaturali o facoltà esoteriche, abusi della credulità popolare è punito, qualora dall'esercizio di tali pratiche derivi turbativa dell'ordine pubblico e del comune sentire, con la reclusione da uno a tre anni.
      L'esercizio ovvero la diffusione e la divulgazione delle pratiche di cui al primo comma via etere, con il mezzo televisivo o radiofonico, sono puniti con la reclusione non inferiore a due anni».

Art. 2.

      1. L'articolo 661 del codice penale è abrogato.


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