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PDL 269

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 269



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MECACCI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, ZAMPARUTTI

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il Governo italiano ha sottoscritto la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, avente ad oggetto importanti aspetti della vita civile e sociale. È pertanto opportuno che si provveda a ratificare tale atto e a disporne l'esecuzione nell'ordinamento interno.
      A questo fine è presentata la presente proposta di legge, che si raccomanda all'attenzione e all'approvazione della Camera dei deputati.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

Art. 2.

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 della Convenzione stessa.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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