|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 153 |
1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'immigrazione clandestina, di seguito denominata «Commissione».
1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vice presidenti e due segretari.
1. La Commissione, con riferimento ai diversi campi di indagine attinenti al fenomeno dell'immigrazione clandestina, ha il compito di:
a) svolgere indagini atte a comprendere il fenomeno dell'ingresso illecito di cittadini extracomunitari nel territorio italiano;
b) svolgere indagini per scoprire l'esistenza di eventuali circuiti e di un eventuale ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con particolare riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
c) individuare le connessioni tra le attività illecite, riferite al reato di prostituzione, ed altre attività economiche;
d) accertare e valutare l'intensità del fenomeno, evidenziando il rapporto che esiste nelle diverse aree geografiche;
e) riferire alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ogni volta che lo ritenga opportuno e almeno ogni dodici mesi, nonché al termine dei propri lavori;
f) proporre soluzioni legislative ed amministrative ritenute necessarie al fine di rendere più coordinata ed incisiva l'azione dello Stato.
2. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti di Stato o d'ufficio si applicano le norme vigenti.
3. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.
1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal
segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
1. I componenti della Commissione, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. La diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti dei quali sia vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2008 e di
150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.
1. La Commissione conclude i propri lavori al termine della XVI legislatura.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|