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PDL 322

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 322



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BARBIERI, DUILIO, ALESSANDRI, LISI

Norme in materia previdenziale in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di aiutare tutte le famiglie impegnate nell'assistenza e nella cura quotidiane di un familiare disabile grave. Se è pur vero che la legge 5 febbraio 1992, n. 104, sancisce il pieno rispetto della dignità umana e promuove i diritti di libertà e di autonomia delle persone disabili nonché la loro integrazione in tutti gli ambiti sociali, le difficoltà che incontrano le famiglie nell'assistenza di queste persone sono molteplici e non sempre i servizi offerti dall'assistenza pubblica sono sufficienti ad aiutare la famiglia nella gestione quotidiana del familiare disabile grave. Queste persone, se non sono aiutate, non sono in grado di lavarsi, vestirsi, nutrirsi o partecipare alla vita sociale. Nella maggior parte dei casi il disabile in condizioni di gravità, e quando si parla di handicap grave questo non è mai un termine generico ma presuppone sempre una speciale condizione, certificata in base a una visita collegiale, che comporta per il disabile l'impossibilità di compiere «gli atti quotidiani della vita», dipende completamente dal familiare che si occupa di lui, il quale ha l'onere, oltre della gestione degli aspetti di cui sopra già estremamente usuranti, anche di quanto legato ad oneri burocratici, pratici e sanitari esterni all'ambito domestico e fonte di ulteriori stress.
      Questo perché, a tutt'oggi, la famiglia costituisce ancora il perno su cui ruotano l'assistenza e la cura della persona diversamente abile. Infatti, nei nuclei familiari dove è presente un disabile grave, alla normale attività lavorativa esterna necessaria al sostentamento familiare si devono aggiungere la cura e l'assistenza quotidiane a colui che non è in grado di badare a se stesso. Come è evidente, quindi, il nucleo familiare costituisce, a un tempo, la collettività e il luogo nel quale il diversamente abile è assistito prevalentemente e in modo continuativo, con notevoli oneri economici, e non solo, a carico dei conviventi che se ne prendono cura. Del resto, molto spesso, la presa in carico del disabile da parte della famiglia è dettata non solo da ragioni puramente affettive, ma anche economiche, soprattutto per i nuclei familiari che non versano in condizioni economiche tali da potersi permettere l'aiuto di professionisti del settore o semplicemente un aiuto esterno anche non qualificato. Questo con l'andare del tempo provoca, sicuramente, il logoramento fisico e psichico delle persone a cui è affidata la cura del diversamente abile. Ecco dunque la necessità di prevedere per il familiare che, anche se svolge un lavoro esterno alla famiglia, si prende cura in modo stabile e continuativo della persona disabile all'interno della famiglia, la possibilità di andare anticipatamente in pensione, sempre che abbia versato almeno venticinque anni di contributi, di cui quindici anni in costanza di assistenza al familiare disabile (articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge) e a condizione che la persona con handicap grave non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno. Inoltre, sempre all'articolo 1, al comma 2 si prevede, per il familiare lavoratore, una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché anche questa sia versata in costanza di assistenza al familiare disabile. I benefìci previsti all'articolo 1 si applicano a condizione che, all'interno del nucleo familiare, non vi sia un componente maggiorenne che, pur abile al lavoro, non svolga alcuna attività lavorativa e indipendentemente dall'attività lavorativa svolta dal familiare lavoratore, purché questi sia stabilmente convivente con la persona disabile.
      All'articolo 2 si prevede una contribuzione figurativa per quei genitori che, pur lavorando, prestano un'assistenza continua ai propri figli disabili.
      All'articolo 3 si prevede per il familiare che assiste la persona disabile e che non abbia mai svolto un'attività lavorativa il riconoscimento di una contribuzione volontaria di venticinque anni oppure di cinque anni, con una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva per chi, pur avendola svolta, non abbia raggiunto i venticinque anni di contribuzione.
      L'articolo 4 demanda a un successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale la definizione delle modalità applicative per il riconoscimento e l'erogazione dei benefìci indicati.
      L'articolo 5 contiene la copertura finanziaria del provvedimento, valutata in 100 milioni di euro per l'anno in corso e in 60 milioni di euro a decorrere dal 2009.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Collocamento anticipato in quiescenza).

      1. Alle lavoratrici e ai lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del versamento di venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno quindici annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave. Il beneficio previdenziale è riconosciuto a condizione che il familiare disabile grave non sia ricoverato in un istituto specializzato a tempo pieno.
      2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto, inoltre, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, a una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza di assistenza al familiare disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presente all'interno del nucleo familiare, qualora all'interno dello stesso nucleo familiare non vi siano altri componenti maggiorenni che, pur abili al lavoro, non svolgano alcuna attività lavorativa.
      4. Il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo si applica alla lavoratrice o al lavoratore che presta assistenza al disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dalla sua età anagrafica e dalla sua appartenenza al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato, e non è cumulabile con benefìci analoghi ai fini pensionistici.
      5. Ai fini della presente legge, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo tra i seguenti soggetti: coniuge, convivente more uxorio, genitore, fratello o sorella, se il genitore è assente o impossibilitato a prestare assistenza al familiare disabile, come risulta da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero chi convive stabilmente con la persona disabile, ha la medesima residenza anagrafica, da comprovare mediante apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza, e che svolge un'attività lavorativa.

Art. 2.
(Norme in favore dei genitori di persone disabili gravi).

      1. A uno dei genitori che assiste stabilmente il figlio disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta, oltre al diritto di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, la possibilità di una contribuzione figurativa di un anno ogni cinque anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio disabile grave, a condizione che all'interno dello stesso nucleo familiare non vi siano altri componenti maggiorenni che, pur abili al lavoro, non svolgano alcuna attività lavorativa.
      2. Nel caso di assistenza congiunta da parte di entrambi i genitori, l'agevolazione di cui al comma 1 spetta per il 50 per cento a ciascuno di essi.
      3. Qualora la presenza nel nucleo familiare di figli disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sia superiore all'unità, i benefìci previsti dalla presente legge spettano a entrambi i genitori.

Art. 3.
(Contribuzione volontaria).

      1. Per coloro che si sono dedicati al lavoro di cura e di assistenza di soggetti disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che non hanno mai svolto un'attività lavorativa, è prevista la possibilità di versare i contributi volontari fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione, secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale domestico.
      2. Per coloro che hanno dovuto lasciare la propria occupazione lavorativa per assistere con continuità un familiare disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è prevista la possibilità di una contribuzione volontaria fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione. Ai medesimi soggetti è altresì riconosciuto il diritto, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, a una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva versata in costanza di assistenza al familiare disabile grave ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per un massimo di cinque anni.

Art. 4.
(Norme di attuazione).

      1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il riconoscimento e l'erogazione dei benefìci di cui alla presente legge, nei limiti di quanto disposto agli articoli da 1 a 3.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2008 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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