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PDL 316

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 316



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite nel calcio professionistico

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Le clamorose vicende che negli ultimi anni hanno coinvolto il calcio professionistico, e in particolare alcune società di serie A, hanno turbato fortemente l'opinione pubblica e hanno minato la credibilità di numerosi campionati.
      La passione sportiva di milioni di italiani è risultata sostanzialmente tradita a causa dei fortissimi e sistematici condizionamenti che, secondo quanto riportato dagli organi di informazione, sarebbero stati esercitati nei confronti degli arbitri e degli stessi vertici della categoria arbitrale. Risultano infatti sotto inchiesta da parte della magistratura gli stessi designatori arbitrali, il presidente dell'Associazione italiana arbitri e numerosi «fischietti eccellenti».
      Anche le carriere di molti allenatori e calciatori sarebbero state condizionate da organizzazioni ramificate che operavano al servizio degli interessi di alcune squadre o, meglio, di alcuni influenti e spregiudicati personaggi.
      Di questi fatti si parla diffusamente da decenni, ma quanto sta emergendo dalle inchieste della magistratura delinea uno scenario inquietante.
      Di fronte a questa situazione, che colpisce la passione di milioni di sportivi e inevitabilmente influisce su cospicui interessi economici, si impone un intervento urgente delle istituzioni politiche, che devono dare il loro contributo per ridare ordine al mondo del calcio professionistico, che ha dimostrato di non riuscire a garantire una forma efficiente e disciplinata di autogoverno.
      Per tali ragioni appare opportuno avviare un'inchiesta parlamentare, mediante l'istituzione di una apposita Commissione, sugli illeciti che si sarebbero verificati negli ultimi campionati di calcio professionistico, al fine di accertare in particolare le distorsioni del sistema che hanno permesso lo sviluppo di quella che è apparsa una abnorme situazione di illegalità diffusa.
      Compito preminente della Commissione parlamentare di inchiesta, che sarà dotata degli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, sarà quello di individuare gli interventi correttivi, sul piano normativo e amministrativo, necessari per evitare che in futuro possano ripetersi tali distorsioni. Sono infatti coinvolti, non solo in ambito sportivo, interessi economico-finanziari di notevole rilevanza, sia per il coinvolgimento di società ad azionariato diffuso quotate in borsa, sia per l'evidente possibilità di influenze illecite su giochi, scommesse e concorsi gestiti in concessione. È quindi necessario ristabilire un corretto regime normativo in grado di restituire tempestivamente trasparenza e credibilità a un settore che ha indubbia valenza economica, ma che deve soprattutto mantenere un ruolo educativo, a livello sia dilettantistico sia professionistico, nel rispetto delle regole e nel rispetto di quanti, spettatori, giocatori e tesserati, sono i primi fruitori del gioco del calcio.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione, compiti e durata della Commissione).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite nel calcio professionistico, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

          a) accertare eventuali comportamenti illeciti connessi allo svolgimento dei campionati di calcio di serie A e di serie B disputati nelle stagioni 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006;

          b) analizzare le cause che hanno determinato o consentito gli eventuali comportamenti illeciti di dirigenti societari e sportivi, di arbitri e assistenti arbitrali e di giocatori;

          c) verificare l'operato della Federazione italiana giuoco calcio, del Comitato olimpico nazionale italiano, della Lega nazionale professionisti, dell'Associazione italiana arbitri e della Commissione di vigilanza sulle società di calcio (COVISOC) ai fini del regolare svolgimento dei campionati di serie A e di serie B di cui alla lettera a);

          d) verificare le ragioni del non efficace e tempestivo funzionamento degli organi della giustizia sportiva;

          e) accertare le cause delle gravi disfunzioni nel funzionamento del sistema arbitrale e individuare gli opportuni interventi correttivi;

          f) accertare le lacune e le insufficienze normative che hanno consentito lo sviluppo e la mancata repressione di eventuali comportamenti illeciti e individuare gli opportuni interventi correttivi di carattere legislativo, regolamentare e amministrativo.

      2. La Commissione conclude i propri lavori e riferisce al Parlamento entro dodici mesi dalla data della sua costituzione.
      3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      4. A seguito degli atti di indagine di cui al comma 1, la Commissione può disporre direttamente sequestri preventivi con le modalità previste codice di procedura penale.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.
(Testimonianze).

      1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni del codice di procedura penale.

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).

      1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
      2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti ad essa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 1, secondo periodo, e 2.

Art. 6.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari.
      2. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
      3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
      4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo complessivo di 100.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


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