Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 290

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 290



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Disposizioni per l'informazione al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni

Presentata il 29 aprile 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Le intercettazioni di conversazioni o di altre forme di comunicazioni telefoniche e telematiche, e in particolare le cosiddette «intercettazioni ambientali», i sequestri o il fermo di plichi postali nonché le cosiddette «intercettazioni preventive» costituiscono le più gravi eccezioni, peraltro richieste da esigenze prioritarie di prevenzione e repressione di gravi reati, alla privacy dell'individuo.
      Queste forme di «intrusione» dell'autorità giudiziaria e delle autorità di polizia nella sfera delle più gelose libertà individuali costituiscono in altri ordinamenti democratici fattispecie così straordinarie da essere circondate da un complesso di garanzie corrispondenti ai princìpi combinati della rule of law e della «supremazia» del Parlamento, quale organo supremo di garanzia politica delle libertà dei cittadini e della responsabilità parlamentare per gli atti limitativi della libertà personale.
      Così, nel Regno Unito, questa forma di limitazione e di «intrusione» nella sfera delle libertà personali può essere disposta esclusivamente su richiesta delle autorità di polizia o di sicurezza e informazione che procedono alle indagini o alle «inchieste» e «raccolte di informazioni» disposte da uno dei due «Principali Segretari di Stato di Sua Maestà la Regina», e cioè dall'Home Secretary, il segretario di Stato per gli affari domestici, il primo ministro istituito in Inghilterra in ordine di tempo al servizio della Corona, cui sono attribuite competenze analoghe a quelle dei Ministri dell'interno, dei Ministri della giustizia e dei Ministri competenti per gli affari dei culti religiosi degli Stati europei continentali.
      Tra queste garanzie vi è quella di una precisa e puntuale informazione al Parlamento da parte del segretario di Stato sul numero e sulle categorie di intercettazioni di comunicazioni telefoniche, telematiche, interpersonali, postali e analoghe effettuate da parte delle forze di polizia e dei servizi di informazione e di sicurezza del Regno.
      Con la presente proposta di legge, ferme restando le attuali competenze istituzionali a disporre le sovraindicate limitazioni della libertà di comunicazione e di abitazione, si propone un analogo sistema di informazione del Parlamento, che faccia salvi il segreto istruttorio e le esigenze di prevenzione.
      Ciò sembra oltretutto urgente e necessario in relazione al numero di provvedimenti di tale natura che vengono adottati in Italia, numero che appare abnorme rispetto agli altri Paesi europei e agli Stati Uniti d'America.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I procuratori della Repubblica informano ogni sei mesi, per iscritto, il Ministro della giustizia, tramite il procuratore generale della Repubblica del distretto di appartenenza, del numero delle intercettazioni di conversazioni o di altre forme di comunicazioni telefoniche di cui essi o altra autorità giudiziaria del circondario hanno autorizzato l'effettuazione ai sensi degli articoli da 266 a 269 del codice di procedura penale, provvedendo, altresì, alla classificazione delle stesse intercettazioni secondo le categorie individuate ai sensi delle lettere da a) a f-bis) del comma 1 del citato articolo 266.
      2. I procuratori della Repubblica informano, altresì, il Ministro della giustizia, con le stesse modalità previste al comma 1 del presente articolo, dei sequestri o del fermo di plichi postali presso gli uffici postali e telegrafici disposti ai sensi degli articoli 254 e 353 del codice di procedura penale.

Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia informa le Camere, con una apposita relazione semestrale scritta, delle intercettazioni, dei sequestri e dei fermi effettuati ai sensi dell'articolo 1 nonché del loro contenuto.

Art. 3.

      1. Il Ministro dell'interno informa le Camere, con una apposita relazione semestrale scritta, sul numero delle intercettazioni preventive effettuate ai sensi dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché di quelle effettuate ai sensi dell'articolo 25-ter del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, provvedendo, altresì, alla loro classificazione secondo le categorie determinate dallo stesso Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, in conformità alle categorie previste dall'articolo 266 del codice di procedura penale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su